Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 316
Sentenza
4 febbraio 2025
Sentenza
4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 2865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Tatiana
Curreli, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]/1, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Giovanni Pattay, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per il ricorrente: “a parziale modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
Genova in data 4/05/2017 (RG VG 4954/2016) e dell'ordinanza emessa in data18/01/18 (VG
7188/2017), previ gli accertamenti eventualmente ritenuti necessari, Voglia stabilire un
e visita a week-end alterni dal venerdì alla domenica o dal sabato al lunedì (due notturni durante il week-end), oltre due pomeriggi infrasettimanali, con un pernottamento e ri- accompagnamento a scuola l'indomani e recupero giornate perse. Vinte le spese.”
Conclusioni per la convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) respingere ogni domanda formulata da con ogni consequenziale Parte_1
pronuncia;
2) in via riconvenzionale, rideterminare l'assegno per contributo al mantenimento di Per_1
in euro 450 mensili;
[...]
3) con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 e ritualmente notificato, il Sig. ha Parte_1
chiesto che, a modifica del decreto n. 2658/2017 emesso dal Tribunale di Genova in data
13/04/2017, venisse ripristinato l'affidamento condiviso con regime di visita ordinario della figlia minore , nata a [...] l'[...], avuta dalla relazione sentimentale con la Per_1
Sig.ra allegando il venir meno dei presupposti che in allora avevano comportato CP_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13/05/2024, si è costituita in giudizio la Sig.ra opponendosi alla domanda avversaria e chiedendo a sua volta l'aumento del CP_1
contributo al mantenimento della figlia da € 300,00 ad € 450,00 mensili, a fronte delle aumentate esigenze della minore.
Alla prima udienza del 17/06/2024, le parti, sentite congiuntamente, hanno concordato in via provvisoria di aggiornare il contributo economico sulla base degli indici Istat ad € 360,00 mensili e che l'assegno unico di famiglia venisse percepito integralmente dalla madre come sempre avvenuto.
La causa è stata quindi istruita mediante acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare che da tempo seguono il nucleo ed è stata
rinviata all'udienza del 18/07/2024 per l'ascolto della figlia minore, all'esito del quale è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come da verbale del 03/10/2024 richiamando i propri atti introduttivi, e discussione finale.
Ciò premesso, la domanda del Sig. è fondata e merita accoglimento.