Trib. Alessandria, sentenza 21/03/2024, n. 311

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 21/03/2024, n. 311
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 311
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 733/2022
tra
IS ST
ATTORE
e
LO AP
CONVENUTO
GENERALI ITALIA S.P.A.
OB BI
TERZI CHIAMATI
Oggi 21 marzo 2024 ad ore 9,03 innanzi al dott. CE Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per IS ST l'avv. GRATTAROLA MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. Campora Per LO AP l'avv. CC GI
Per GENERALI ITALIA S.P.A. l'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO
Per OB BI gli Avv.ti Giulia Penna e Andrea Sebastiano Rocca
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,03.
Il Giudice
dott. CE Adriano Mazzola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2022 promossa da:
IS ST (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GRATTAROLA
MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA TROTTI 46 15100 ALESSANDRIA presso il difensore avv.
GRATTAROLA MASSIMO
ATTORE contro
LO AP (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CROZZA EMANUELE e dell'avv. CC GI ([...]) VIA MILLEFONTI, 43 10126 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA MILLEFONTI, 43 10126 TORINO presso il difensore avv.
CROZZA EMANUELE
CONVENUTO
GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 01333550323) rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIOTTI PIER
FRANCO e dell'avv. GIUSTI SILVIA ([...]) VIA CIALDINI, 19 10138 TORINO elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 19 10138 TORINO presso il difensore avv. GIGLIOTTI
PIER FRANCO
TERZO CHIAMATO
OB BI (C.F. [...]) nato a [...] il [...] attualmente residente in [...], sottoposto alla misura dell'Amministrazione di Sostegno con Decreto del Tribunale di Alessandria del 12/09/2019 (RG VG 1527/2019 | Cron. 3941/2019 | Dott. Bonci), ed affidato all'Ufficio Tutele dell'ASL-AL, in persona del direttore responsabile, corrente in Via Pacinotti, 38 Alessandria (AL), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Penna e Andrea Sebastiano
Rocca entrambi del Foro di Alessandria,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis dichiarare tenuto e condannare CE ON a risarcire a AL LA i danni tutti arrecatile a causa delle infiltrazioni descritte in narrativa, quantificate in 8.968,87 o quella meglio vista e ritenuta, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma I c.c. dalla data del fatto fino alla introduzione del
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giudizio, e ex art. 21284 comma IV c,c. per il periodo successivo, nonché rivalutazione monetaria dalla verificazione del fatto al saldo Vinte le spese”. Per il convenuto: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Nel merito in via principale: considerato l'importo di € 500,00 ricevuto dalla signora AL LA (C.F. [...]) per il danno da infiltrazione provocato dalla rottura di una tubazione di scarico di proprietà di ON
CE (C.F. [...]), accertare la responsabilità esclusiva del signor NO ER (C.F. [...]) per le infiltrazioni subite da parte attrice e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto dal convenuto, o, in ogni caso, dichiarare il terzo chiamato NO ER tenuto a risarcire il danno al convenuto, nella misura del nocumento riconosciuto all'attrice. In subordine: dichiarare la responsabilità concorrente del convenuto con il terzo chiamato NO ER e, per l'effetto, gradare la percentuale di responsabilità di proprietario e inquilino per i danni che venissero accertati in corso di causa nella misura superiore ad € 500,00 già corrisposta a parte attrice dall'Assicurazione condominiale ed, in ogni caso, dichiarare il terzo chiamato NO ER tenuto a risarcire il danno al convenuto, nella misura del nocumento riconosciuto all'attrice. In ogni caso: dichiarare la Società Assicuratrice RA Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, C.F. 00409920584, quale Assicurazione titolare della
Polizza Assicurativa Globale Fabbricati Civili n. 410686569 stipulata con il Condominio via Napoli 23 e quale Assicurazione titolare della Polizza personale del signor ON CE n. 410133480
“IMMAGINA ADESSO, tenuta a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande dell'attrice nei di lui confronti e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate.
Con il favore dei compensi professionali di legge, rimb. forf. 15%, iva e c.p.a di legge.
Per la terza chiamata GENERALI ITALIA S.P.A.:
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dichiarata la inoperatività delle polizze invocate dal chiamante ON CE, assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA.
Per il terzo chiamato OB BI:
“1) Nel merito, in via principale: respingere le domande formulate nei confronti del sig. ER NO in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2) In denegato subordine, accertare l'esclusiva responsabilità del proprietario dell'immobile de quo per i danni lamentati dalla sig.ra AL e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. ER NO.
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. IS ST procedeva con ricorso per accertamento tecnico preventivo datato 27.7.21,
nei confronti del convenuto e del Condominio, poi abbandonato da parte attrice in sede di comparizione
innanzi al Giudice, per una ritenuta ammissione di responsabilità del signor ON. Nello stesso ricorso era così scritto quanto ai fatti: “- Dal luglio 2020 i locali adibiti a cucina e soggiorno dell'immobile della ricorrente hanno iniziato a manifestare abbondanti infiltrazioni. - Tali fenomeni hanno cagionato diffusi
ammaloramenti alle mura, umidità insalubre e deterioramento del mobilio. - Le infiltrazioni venivano immediatamente denunciate dall'esponente all'amministratore, Geom. LI, e al proprietario dell'alloggio del secondo piano, tale Sig. ON. - In seguito, veniva aperto il sinistro presso la
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compagnia di assicurazione del condominio, la quale rimborsava la somma di soli € 250,00 che
l'esponente impiegava solo per rifare la tinteggiatura. - Senonché ad ottobre 2020, l'immobile dell'esponente subiva nuove e più estese infiltrazioni, che la costringevano a rifare la tinteggiatura a
proprie spese. - Ad un primo sollecito l'amministratore rispondeva limitandosi a far presente di aver aperto
il sinistro con la compagnia che liquidava alla Sig.ra AL l'importo di € 250,00 (doc. 1 e 2). - Con pec
4/2/2021, lo scrivente comunicava all'amministratore che, non essendo state rimosse le cause, nuove e più copiose infiltrazioni si erano ripresentate nell'immobile della Sig.ra AL (doc. 3). - Seguiva sopralluogo del perito dell'assicurazione condominiale sia presso l'alloggio AL, sia presso quello
ON da cui emergeva che le lamentate infiltrazioni non provenivano dalla tubazione idrica riparata
mesi addietro nel bagno del Sig. ON ed erano quindi necessari nuovi lavori di ricerca per individuare
l'origine delle perdite (doc.

4-mail 25/2/2021 Reale Srl/Geom. LI). - Stante l'inerzia sia dell'amministrazione condominiale, sia della proprietà dell'alloggio al piano superiore, l'esponente si è rivolta al Geom. Zaio il quale, eseguito il sopralluogo in data 11/5/2021, ha stilato la relativa perizia (doc.
5) da cui è emerso che:
➢ i danni nell'alloggio AL sono a carico della cucina e del soggiorno tinello
➢ i danni consistono in cospicue infiltrazioni d'acqua, causa di sfogliamento della rifinitura ad intonaco e stucco, nonché distruzione e distacco della tinteggiatura finale depositatasi assieme allo stucco sul
pavimento e sui mobili della cucina
➢ i danni sono da riferire, data la colorazione giallastra, a perdite d'acqua provenienti da uno scarico sanitario
➢ i danni si concentrano nella posizione centrale del soffitto di cucina e soggiorno
➢ i danni, alla data del sopralluogo dell'11/5/2021, erano ancora presenti (come lo sono tutt'ora)
- Il perito ha quindi concluso che “senza ombra di dubbio” i danni rilevati nell'alloggio AL sono dovuti a infiltrazioni provenienti dall'alloggio al piano superiore, ove in corrispondenza con la cucina (ove
i danni sono maggiori) v'è un servizio igienico da cui provengono le percolazioni con conseguente fuoriuscita del liquido di scarico ogni volta che lo scarico (wc, lavabo o doccia che sia) viene utilizzato.
- Il perito Geom. Zaio ha inoltre accertato le opere necessarie al ripristino dei danni meglio descritte in
perizia, che comprendono la completa ritinteggiatura dei locali ammalorati, il tutto previa individuazione
delle cause e riparazione al piano superiore. - Le continue infiltrazioni hanno reso necessario, in data
6/6/2021, l'intervento dei vigili del fuoco i quali, eseguito il sopralluogo al piano superiore, hanno accertato che il bagno dell'alloggio ON (affittato a tale NO ER) è in avanzato stato di vetustà
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nelle tubazioni e nei sanitari e con mancato rivestimento in piastrelle per una porzione di pavimento con
evidenti ristagni di acqua presumibile causa delle continue e copiose infiltrazioni (doc. 6). “.

2. Con atto di citazione datato 16.2.22 IS ST, in qualità di proprietaria dell'alloggio sito
al primo piano in Alessandria, via Napoli n. 23 agiva

contro

LO AP, proprietario dell'appartamento sovrastante, per due asserite infiltrazioni, rispettivamente avvenute in data 06.06.2021
e 30.11.2021, che avrebbero provocato danni alla sua cucina ed al suo soggiorno, come da perizia e
successiva integrazione del suo perito di parte Geom. Diego Zaio.
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