Trib. Forli, sentenza 01/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 3634/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2021 promossa da:
IG RT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI
DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE
ATTORE- OPPONENTE contro
AS SRL (C.F. 01480400405), con il patrocinio dell'avv. MANCINI SABRINA e dell'avv.
BORGHESI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANCINI SABRINA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'ingiunzione per mancato espletamento della negoziazione obbligatoria;
nel merito, annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto relativo a pretese infondate sia in fatto che in diritto, e comunque per titoli non dimostrati;
in via subordinata, determinare l'importo eventualmente dovuto anche in via equitativa e considerando la complessiva condotta tenuta dalla controparte ed il danno arrecato, di cui si chiede la quantificazione da opporre in via di eccezione riconvenzionale.
pagina 1 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevato sin d'ora che la società ST srl dichiara e ribadisce espressamente di non accettare contraddittorio su domande, eccezioni e contestazioni nuove e/o diverse e/o ulteriori, siccome irrituali, tardive ed inammissibili, - NEL MERITO: RIGETTARE l'opposizione promossa da RT
IG, nonché rigettare ogni ulteriore domanda e/o eccezione da questo formulate, perché inammissibili, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione e comunque infondate, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
IN SUBORDINE: condannare AC LU a pagare in favore di ST srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo che risulterà provato in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compresa la rifusione delle spese di CTU e di assistenza tecnica di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- premesso che la relazione del CTU incaricato presenta svariati errori e/o omissioni, che hanno condotto ad una sottostima della contabilità finale delle opere complessive eseguite da ST, si chiede che il Tribunale Voglia pronunciare ordinanza di rimessione in istruttoria, ordinando al CTU nominato:
1) di quantificare le opere extra-contratto eseguite da ST in conformità alle linee guida per la definizione dei prezzi mediante analisi dei costi elementari di cui all'art. 32, comma 2, DPR 207/2010
(regolamento di esecuzione ed attuazione del D. LGS. 163/2006);
2) di quantificare le opere di ST anche in relazione all'esecuzione degli architravi;
3) di quantificare le cosiddette “economie extra” per le opere extra-contratto, avuto riguardo alle risultanze delle prove orali e ai documenti prodotti da ST, in particolare al doc. n. 50;
4) di quantificare i costi della sicurezza da riconoscere all'Impresa, come da PSC del CSE geom.
Bellomo nominato dalla Committenza (doc. 59 all. d) ST);
si producono, quali documenti sopravvenuti (segue numerazione):
61) preventivo impresa edile Coop. Arte Muraria Soc. Coop. di Forlì con relativa comunicazione e- mail di invio del 14.06.2024;
62) pec Avv. Mancini del 28.02.2024, non allegata dal CTU nella sua relazione finale.
pagina 2 di 11 Si chiede, infine, che siano ammessi tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co 6
n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, in particolare i capp. da 3 a 6, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, previa eventuale revoca parziale dell'ordinanza istruttoria”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ST Srl chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n.
1314/2021 nei confronti di LU AC.
A sostegno della domanda monitoria esponeva che:
- In data 11.2.2018 AC sottoscriveva con l'ingiungente contratto di appalto relativo all'immobile sito in Forlì, via B. Rossi 30 (doc. 2 monitorio);
- L'ingiungente provvedeva ad eseguire tutte le opere contrattualmente pattuite, nonché opere extra- contratto, con l'assenso e l'accettazione del Direttore Lavori nominato dal committente,
Arch. Pucci;
- A lavori terminati, l'appaltatrice elaborava il computo metrico (doc. 3) ed emetteva la fattura
56/19, per l'importo complessivo di Euro 36.300,00, sottoscritta per accettazione dal D.L. (doc.
4);
- AC non provvedeva al saldo del dovuto: infatti, in ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del contratto, corrispondeva unicamente la minor somma di Euro 10.000,00, senza tuttavia muovere alcuna contestazione rispetto all'operato dell'ingiungente ed anzi esplicitando che la suindicata somma valeva quale acconto rispetto all'importo di cui alla fattura n. 56 (doc.
5);
- Solo a seguito di diverse diffide di pagamento, l'ingiunto corrispondeva l'esigua somma di Euro
1.350,25 (docc. 6 e 7);
- Residuava dunque l'importo di Euro 20.544,99 (quale differenza tra l'ammontare della fattura e gli acconti corrisposti), oltre interessi ex art 4 e 5 D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo.
Ciò posto, veniva emesso il provvedimento monitorio n. 1314/21, con il quale veniva ingiunto a
LU AC il pagamento della somma di Euro 20.544,99, oltre ad interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto interponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
A tale fine, l'opponente eccepiva che:
pagina 3 di 11
- L'ingiungente era incorsa in gravi ritardi nel completamento delle opere oggetto di contratto
(docc. da 2 a 4);
- Ciò nonostante, AC aveva corrisposto quanto dovuto: segnatamente mediante la corresponsione della somma di Euro 19.000,00 oltre IVA di cui alla fattura 99/18 relativa al I
SAL (docc. da 5 a 7), nonché della somma di Euro 27.500,00 e di ulteriori Euro 5.000,00 di cui alle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3634/2021 promossa da:
IG RT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. COMPAGNI
DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COMPAGNI DAVIDE
ATTORE- OPPONENTE contro
AS SRL (C.F. 01480400405), con il patrocinio dell'avv. MANCINI SABRINA e dell'avv.
BORGHESI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANCINI SABRINA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in narrativa, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'ingiunzione per mancato espletamento della negoziazione obbligatoria;
nel merito, annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto relativo a pretese infondate sia in fatto che in diritto, e comunque per titoli non dimostrati;
in via subordinata, determinare l'importo eventualmente dovuto anche in via equitativa e considerando la complessiva condotta tenuta dalla controparte ed il danno arrecato, di cui si chiede la quantificazione da opporre in via di eccezione riconvenzionale.
pagina 1 di 11 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Per parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rilevato sin d'ora che la società ST srl dichiara e ribadisce espressamente di non accettare contraddittorio su domande, eccezioni e contestazioni nuove e/o diverse e/o ulteriori, siccome irrituali, tardive ed inammissibili, - NEL MERITO: RIGETTARE l'opposizione promossa da RT
IG, nonché rigettare ogni ulteriore domanda e/o eccezione da questo formulate, perché inammissibili, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione e comunque infondate, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
IN SUBORDINE: condannare AC LU a pagare in favore di ST srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'importo che risulterà provato in corso di causa, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compresa la rifusione delle spese di CTU e di assistenza tecnica di parte.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- premesso che la relazione del CTU incaricato presenta svariati errori e/o omissioni, che hanno condotto ad una sottostima della contabilità finale delle opere complessive eseguite da ST, si chiede che il Tribunale Voglia pronunciare ordinanza di rimessione in istruttoria, ordinando al CTU nominato:
1) di quantificare le opere extra-contratto eseguite da ST in conformità alle linee guida per la definizione dei prezzi mediante analisi dei costi elementari di cui all'art. 32, comma 2, DPR 207/2010
(regolamento di esecuzione ed attuazione del D. LGS. 163/2006);
2) di quantificare le opere di ST anche in relazione all'esecuzione degli architravi;
3) di quantificare le cosiddette “economie extra” per le opere extra-contratto, avuto riguardo alle risultanze delle prove orali e ai documenti prodotti da ST, in particolare al doc. n. 50;
4) di quantificare i costi della sicurezza da riconoscere all'Impresa, come da PSC del CSE geom.
Bellomo nominato dalla Committenza (doc. 59 all. d) ST);
si producono, quali documenti sopravvenuti (segue numerazione):
61) preventivo impresa edile Coop. Arte Muraria Soc. Coop. di Forlì con relativa comunicazione e- mail di invio del 14.06.2024;
62) pec Avv. Mancini del 28.02.2024, non allegata dal CTU nella sua relazione finale.
pagina 2 di 11 Si chiede, infine, che siano ammessi tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co 6
n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati, in particolare i capp. da 3 a 6, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, previa eventuale revoca parziale dell'ordinanza istruttoria”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ST Srl chiedeva ed otteneva dal suintestato Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n.
1314/2021 nei confronti di LU AC.
A sostegno della domanda monitoria esponeva che:
- In data 11.2.2018 AC sottoscriveva con l'ingiungente contratto di appalto relativo all'immobile sito in Forlì, via B. Rossi 30 (doc. 2 monitorio);
- L'ingiungente provvedeva ad eseguire tutte le opere contrattualmente pattuite, nonché opere extra- contratto, con l'assenso e l'accettazione del Direttore Lavori nominato dal committente,
Arch. Pucci;
- A lavori terminati, l'appaltatrice elaborava il computo metrico (doc. 3) ed emetteva la fattura
56/19, per l'importo complessivo di Euro 36.300,00, sottoscritta per accettazione dal D.L. (doc.
4);
- AC non provvedeva al saldo del dovuto: infatti, in ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del contratto, corrispondeva unicamente la minor somma di Euro 10.000,00, senza tuttavia muovere alcuna contestazione rispetto all'operato dell'ingiungente ed anzi esplicitando che la suindicata somma valeva quale acconto rispetto all'importo di cui alla fattura n. 56 (doc.
5);
- Solo a seguito di diverse diffide di pagamento, l'ingiunto corrispondeva l'esigua somma di Euro
1.350,25 (docc. 6 e 7);
- Residuava dunque l'importo di Euro 20.544,99 (quale differenza tra l'ammontare della fattura e gli acconti corrisposti), oltre interessi ex art 4 e 5 D.Lgs 231/02 dalla data di scadenza della fattura al saldo.
Ciò posto, veniva emesso il provvedimento monitorio n. 1314/21, con il quale veniva ingiunto a
LU AC il pagamento della somma di Euro 20.544,99, oltre ad interessi e spese di procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'ingiunto interponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
A tale fine, l'opponente eccepiva che:
pagina 3 di 11
- L'ingiungente era incorsa in gravi ritardi nel completamento delle opere oggetto di contratto
(docc. da 2 a 4);
- Ciò nonostante, AC aveva corrisposto quanto dovuto: segnatamente mediante la corresponsione della somma di Euro 19.000,00 oltre IVA di cui alla fattura 99/18 relativa al I
SAL (docc. da 5 a 7), nonché della somma di Euro 27.500,00 e di ulteriori Euro 5.000,00 di cui alle
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