Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 1196

TRIB Napoli
Sentenza
15 marzo 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
15 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 1196
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1196
Data del deposito : 15 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12408/2023 R.G.
TRA
RI DE OS,
elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Caravaggio n. 64, presso lo studio dell'avv. Filomena
Persico, da cui è rappresentato e difeso

- ricorrente -

E
INPS,
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
NONCHÉ
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI,
rappresentata e difesa come in atti
- Atra resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


Con atto depositato il 12/10/2023 l'epigrafato ricorrente ha citato in giudizio l'INPS e la
Provincia di Napoli, al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per l'iscrizione al collocamento mirato e l'iscrizione nel citato elenco.
In particolare, quindi, parte ricorrente ha dedotto:
- Di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato di invalido utile per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato;

- Di essere stato sottoposto a visita medica;

- Che con verbale del 28/04/23 l'INPS ha rigettato la domanda ritenendo non sussistente il requisito sanitario;

- Che tale determinazione è illegittima.
Ritualmente citate in giudizio, le resistenti si sono costituite ed hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La domanda risulta inammissibile in ragione del difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di
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