Trib. Teramo, sentenza 09/01/2025, n. 23
TRIB Teramo
Sentenza
9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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9 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 655 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, promossa da
IT DI CE (C.F.: [...]), nata a [...]
Tronto (AP), il giorno 2 settembre 1972, residente a [...], elettivamente domiciliato ad Ascoli Piceno, in Rua del Papavero,
n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Alessandrini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine all'atto di appello.
- parte appellante -
e
PREFETTURA DI TERAMO - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
- parte appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di
Teramo, emessa in data 15 dicembre 2015 e depositata in data 21 dicembre
2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra FE De CE ha adito l'intestato Tribunale, proponendo appello avverso la sentenza n. 929/2015 emessa in data 15 dicembre 2015 e pubblicata in data 21 dicembre 2015, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato il ricorso dalla medesima presentato avverso il verbale di
1
contestazione n. 311628129 del 16 luglio 2015, redatto dalla Legione
Carabinieri Abruzzo – Stazione di Martinsicuro e notificato a mezzo del servizio postale in data 18 settembre 2015, con il quale è stata contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 148, commi 9 e 16 d.lgs. 285/1992, con conseguente applicazione di sanzione principale economica (per € 163,00, oltre € 11,81 per spese di notifica) e di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con perdita di dieci punti.
In particolare, la sig.ra FE, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di appello: (a) “erroneità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 201 C.d.s. per omessa notifica del verbale di contestazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento”, (b) “omessa motivazione circa l'eccezione relativa alla relazione dell'art. 200 C.d.s. (mancata contestazione immediata della violazione)”, (c) “insussistenza della violazione di cui all'art. 148, commi 9 e 16
C.d.s”, con richiesta di applicazione, in via residuale, della fattispecie di cui al comma VIII dell'art. 149 C.d.S..
Pertanto, l'appellante, dopo aver chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 929/2015 qui gravata, ha chiesto, “2) in rito ed in via principale, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di Teramo radicalmente nulla per mancata
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto e, nello specifico, per la violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della
Strada;
3) nel merito, in via subordinata, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di Teramo radicalmente nulla per mancata
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto, per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto, con ogni conseguente provvedimento di legge, compreso il venir meno dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata nei confronti del ricorrente, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
2
Alla prima udienza di comparizione del 6 giugno 2016, il procuratore di parte appellante si è riportato al proprio atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento, mentre, per la parte appellata, nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 9 dicembre 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni dal precedente titolare del procedimento, il procuratore dell'appellante ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso l'Avvocatura distruttivo ed il subentrato giudice istruttore, mediante provvedimento riservato, ha disposto la rinnovazione della notifica, in quanto quella precedente era stata effettuata, erroneamente, presso la sede della Prefettura di Teramo.
Verificata, così, all'udienza successiva, la regolarità della rinnovata notificazione, il precedente titolare del procedimento ha dichiarato la contumacia della Prefettura di Teramo e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 febbraio 2022, poi differita al
14 dicembre 2023 e successivamente al 28 aprile 2025, quest'ultima peraltro anticipata al 15 ottobre 2024 dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del procedimento il 12 marzo 2024 -, in occasione della quale parte appellante ha precisato le conclusioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. su espressa richiesta di parte appellante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi come il presente giudizio sia stato erroneamente introdotto con atto di citazione, anziché con ricorso: invero,
l'art. 7 d.lgs. 150/2011 dispone che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono regolate dal rito del lavoro.
Nel caso di specie, sebbene il giudizio avanti al Giudice di Pace si sia svolto nelle forme previste dalla legge (cfr. ricorso di primo grado), l'odierno giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con atto di citazione e non
è mai stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Al riguardo, l'art. 4 d.lgs. 150/2011 prescrive che il mutamento del rito possa essere disposto con ordinanza non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, sicché, allo stato deve escludersi, in ragione del
3
principio del consolidamento del rito, la necessità di disporre la rimessione della causa sul ruolo (cfr. Cass. civ.,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 655 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, promossa da
IT DI CE (C.F.: [...]), nata a [...]
Tronto (AP), il giorno 2 settembre 1972, residente a [...], elettivamente domiciliato ad Ascoli Piceno, in Rua del Papavero,
n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Alessandrini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine all'atto di appello.
- parte appellante -
e
PREFETTURA DI TERAMO - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo
- parte appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di
Teramo, emessa in data 15 dicembre 2015 e depositata in data 21 dicembre
2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra FE De CE ha adito l'intestato Tribunale, proponendo appello avverso la sentenza n. 929/2015 emessa in data 15 dicembre 2015 e pubblicata in data 21 dicembre 2015, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato il ricorso dalla medesima presentato avverso il verbale di
1
contestazione n. 311628129 del 16 luglio 2015, redatto dalla Legione
Carabinieri Abruzzo – Stazione di Martinsicuro e notificato a mezzo del servizio postale in data 18 settembre 2015, con il quale è stata contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 148, commi 9 e 16 d.lgs. 285/1992, con conseguente applicazione di sanzione principale economica (per € 163,00, oltre € 11,81 per spese di notifica) e di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con perdita di dieci punti.
In particolare, la sig.ra FE, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di appello: (a) “erroneità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 201 C.d.s. per omessa notifica del verbale di contestazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento”, (b) “omessa motivazione circa l'eccezione relativa alla relazione dell'art. 200 C.d.s. (mancata contestazione immediata della violazione)”, (c) “insussistenza della violazione di cui all'art. 148, commi 9 e 16
C.d.s”, con richiesta di applicazione, in via residuale, della fattispecie di cui al comma VIII dell'art. 149 C.d.S..
Pertanto, l'appellante, dopo aver chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 929/2015 qui gravata, ha chiesto, “2) in rito ed in via principale, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di Teramo radicalmente nulla per mancata
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto e, nello specifico, per la violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della
Strada;
3) nel merito, in via subordinata, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di Teramo radicalmente nulla per mancata
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto, per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto, con ogni conseguente provvedimento di legge, compreso il venir meno dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata nei confronti del ricorrente, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
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Alla prima udienza di comparizione del 6 giugno 2016, il procuratore di parte appellante si è riportato al proprio atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento, mentre, per la parte appellata, nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 9 dicembre 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni dal precedente titolare del procedimento, il procuratore dell'appellante ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso l'Avvocatura distruttivo ed il subentrato giudice istruttore, mediante provvedimento riservato, ha disposto la rinnovazione della notifica, in quanto quella precedente era stata effettuata, erroneamente, presso la sede della Prefettura di Teramo.
Verificata, così, all'udienza successiva, la regolarità della rinnovata notificazione, il precedente titolare del procedimento ha dichiarato la contumacia della Prefettura di Teramo e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 febbraio 2022, poi differita al
14 dicembre 2023 e successivamente al 28 aprile 2025, quest'ultima peraltro anticipata al 15 ottobre 2024 dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del procedimento il 12 marzo 2024 -, in occasione della quale parte appellante ha precisato le conclusioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. su espressa richiesta di parte appellante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi come il presente giudizio sia stato erroneamente introdotto con atto di citazione, anziché con ricorso: invero,
l'art. 7 d.lgs. 150/2011 dispone che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono regolate dal rito del lavoro.
Nel caso di specie, sebbene il giudizio avanti al Giudice di Pace si sia svolto nelle forme previste dalla legge (cfr. ricorso di primo grado), l'odierno giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con atto di citazione e non
è mai stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Al riguardo, l'art. 4 d.lgs. 150/2011 prescrive che il mutamento del rito possa essere disposto con ordinanza non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, sicché, allo stato deve escludersi, in ragione del
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