Trib. Aosta, sentenza 13/06/2024, n. 54

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Aosta, sentenza 13/06/2024, n. 54
Giurisdizione : Trib. Aosta
Numero : 54
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. G C - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa G D L - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 552/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DAL TOE' MARIA Parte_1 C.F._1
G, elettivamente domiciliato in VIA LOSANNA, 5 AOSTA, presso il difensore avv. DAL
TOE' MARIA G
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATRAINI Parte_2 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in Via Roma, 5/8 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv.
MATRAINI PAOLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle
note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa dichiarazione dei coniugi di non
volersi riconciliare, fissarsi udienza per la comparizione dei
coniugi (nata a Genova, il 20.05.1965 C.F. Parte_2
) e (nato a Genova il 22.04.1965 C.F. C.F._2 Parte_1
) dichiarando di volersi avvalere della facoltà di C.F._1
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sostituire la comparizione personale con la trattazione in forma
cartolare ed il deposito telematico di note scritte, con richiesta di
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto dai ricorrenti con rito concordatario in Genova il
2.12.1995, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile
del Comune di Genova (atto n. 810 P.II S. A Vol. Anno 1995 Uff. 1)
alle condizioni indicate con ogni conseguente provvedimento di legge
e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato
contratto il matrimonio di annotare l'emananda sentenza sul relativo
atto di matrimonio.
CONDIZIONI

1. La casa già coniugale, ubicata in Genova, Via Francesco Nullo
10/5, di proprietà della Signora , resta nella di lei Parte_2
definitiva disponibilità e/o godimento con tutti gli arredi e corredi
che la compongono.

2. Il Signor si impegna ed obbliga a continuare a Parte_1
provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario del figlio
ed all'integrale pagamento delle di lui spese straordinarie, Per_1
ciò sino al raggiungimento della di lui autosufficienza economica,
con rinuncia ad ogni qualsivoglia rimborso nei confronti della
Signora . Pt_2
Nel caso in cui la Signora anticipi il pagamento di spese Pt_2
straordinarie per il figlio, il Signor provvederà alla Pt_1
rifusione delle stesse entro la mensilità successiva all'avvento
pagamento, purché documentate e concordate (ove richiesto).

3. A definizione e/o sistemazione transattiva, esaustiva e tombale di
tutti i rapporti economico-patrimoniali
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