Trib. Ancona, sentenza 14/01/2025, n. 34
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Testo completo
N. R.G. 5177/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5177/2023 tra
ALBAWINGS SH P.K.
RICORRENTE
ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
RESISTENTE
Oggi 14/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE la dott.ssa LUISA CAPPELLI in sostituzione dell'avv. Ramazzotti Marco, come da delega che esibisce. Fino alle ore 10,25 per ALBAWINGS SH P.K. nessuno è comparso.
La dott.ssa Cappelli richiama la giurisprudenza, in particolare la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1640/2022, nella quale si afferma che "la difformità dei dati personali (cognome) relativi al passeggero prima indicato, trasmessi dalla compagnia, a quelli corretti è incontroversa. Proprio detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, allo scopo di prevenzione di eventuali atti di terrorismo. La perfetta corrispondenza tra i dati “veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma".
La recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 1059/2024 del 11.07.2024, che ha statuito: "L'omessa, incompleta o errata trasmissione dei dati è sanzionata in quanto tale condotta vulnera l'interesse dello Stato al corretto controllo dei flussi migratori, compromettendo o comunque ritardando l'ordinato svolgimento delle verifiche demandate alla polizia di frontiera al momento dell'attraversamento dei valichi dai passeggeri in entrata nel territorio italiano". Parimenti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19957/2024 del 19.07.2024 ha statuito "va considerato che il secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 144 del 2007 prevede che “La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati”. La conseguenza sanzionatoria, dunque, non deriva soltanto –come sostiene la compagnia aerea ricorrente– dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche dalla loro incompleta trasmissione o dalla loro erroneità. In definitiva, la compagnia aerea, se richiesta, anche in via informale, è tenuta a cooperare con le autorità competenti in materia di polizia di frontiera, trasmettendo tempestivamente i dati dei passeggeri in arrivo;
l'omesso adempimento di tale
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dovere
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5177/2023 tra
ALBAWINGS SH P.K.
RICORRENTE
ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
RESISTENTE
Oggi 14/01/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE la dott.ssa LUISA CAPPELLI in sostituzione dell'avv. Ramazzotti Marco, come da delega che esibisce. Fino alle ore 10,25 per ALBAWINGS SH P.K. nessuno è comparso.
La dott.ssa Cappelli richiama la giurisprudenza, in particolare la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio n. 1640/2022, nella quale si afferma che "la difformità dei dati personali (cognome) relativi al passeggero prima indicato, trasmessi dalla compagnia, a quelli corretti è incontroversa. Proprio detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, allo scopo di prevenzione di eventuali atti di terrorismo. La perfetta corrispondenza tra i dati “veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma".
La recente sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 1059/2024 del 11.07.2024, che ha statuito: "L'omessa, incompleta o errata trasmissione dei dati è sanzionata in quanto tale condotta vulnera l'interesse dello Stato al corretto controllo dei flussi migratori, compromettendo o comunque ritardando l'ordinato svolgimento delle verifiche demandate alla polizia di frontiera al momento dell'attraversamento dei valichi dai passeggeri in entrata nel territorio italiano". Parimenti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 19957/2024 del 19.07.2024 ha statuito "va considerato che il secondo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 144 del 2007 prevede che “La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati”. La conseguenza sanzionatoria, dunque, non deriva soltanto –come sostiene la compagnia aerea ricorrente– dalla mancata trasmissione dei dati, ma anche dalla loro incompleta trasmissione o dalla loro erroneità. In definitiva, la compagnia aerea, se richiesta, anche in via informale, è tenuta a cooperare con le autorità competenti in materia di polizia di frontiera, trasmettendo tempestivamente i dati dei passeggeri in arrivo;
l'omesso adempimento di tale
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