Trib. Bergamo, sentenza 27/02/2024, n. 193
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 27.02.2024, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1866/2022
TRA
NI TA AL, rappresentata e difesa come in atti dall'vv. Aldo Arena
ricorrente
E
I.N.P.S., Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato, resistente
OGGETTO: risarcimento danni – pensione – calcolo contributi
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 10.11.2022, RA TA AL agiva in giudizio nei confronti dell'INPS, innanzi all'intestato
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi ottenere il risarcimento dei danni patiti nella misura di € 13.595,96 (o diversa somma ritenuta di giustizia), lamentando la responsabilità dell'Istituto convenuto per false informazioni contenute nell'ecocert del 07.05.2019 che avevano indotto la ricorrente a
presentare domanda di pensione anticipata con decorrenza dal
01.02.2020.
In particolare, la ricorrente esponeva che, a seguito di richiesta presentata in data 29.04.2019, l'INPS di Bergamo, in data
07.05.2019, rilasciava l'estratto conto certificativo relativo ai contributi maturati dalla ricorrente al 28.02.2019, pari a n.
2.145 settimane (come da estratto conto previdenziale del 02.09.2019).
Basandosi su tale certificazione, in data 02.12.2019, la ricorrente presentava richiesta per la pensione di anzianità con decorrenza dal
01.02.2020 (dimissioni rassegnate in data 13.12.2019);
tuttavia,
l'INPS respingeva la richiesta avanzata dalla ricorrente, con comunicazione del 14.04.2020 per asserito mancato raggiungimento del numero di contributi necessari, risultando una sovrapposizione di contributi per gli anni 1977 e 1978 lavorati nella doppia qualità di “coltivatore diretto” e “salariato agricolo”.
In data 30.04.2021 la ricorrente presentava nuova domanda per la liquidazione della pensione anticipata che veniva accolta il
16.03.2022 ma con decorrenza dal 01.09.2021 (nelle more, la ricorrente percepiva l'indennità di disoccupazione per un totale di
€ 6.986,20). Rassegnava le sopra indicate conclusioni, di cui chiedeva l'accogliento.
Con memoria depositata in data 15.02.2023, l'INPS si costituiva in giudizio resistendo alle domande del ricorrente, di cui chiedeva il rigetto, anche considerato che “l'erronea sovrapposizione per
l'anno 1977 della contribuzione incompatibile di “coltivatore diretto” e “salariato agricolo” contenuta nell'originario ecocert del 7.5.2019, poi rettificato, era tuttavia evidente e riconoscibile dal Patronato che assisteva l'assicurato” – pag. 3 memoria di costituzione;
in subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale della responsabilità risarcitoria dell'Ente per le errate informazioni riportate nell'ecocert del 07.05.2019, chiedeva limitare il risarcimento al periodo dalla decorrenza delle dimissioni
(01.02.2020) alla data di ripresa del lavoro (07.09.2020) ed espungendo dal calcolo il periodo lavorato a settembre 2020 oltre che TFR, Ferie, permessi ed ex festività dal 2/2020 al 8/2021
Il Giudice, esperita l'istruttoria orale utile ai fini decisori, rimetteva la causa in decisione, accordando alle parti un termine per il deposito di note difensive e di trattazione scritta.
Esaminate le note pervenute, il Giudice definiva il giudizio con motivazione contestuale.
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Le informazioni relative al numero di contributi