Trib. Napoli, sentenza 10/07/2024, n. 5254

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 10/07/2024, n. 5254
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5254
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo

NRG. 7116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. P S, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 9 luglio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 7116/2023 R.G. vertente:
TRA
nato il 23/10/1969 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Formia alla via Appia lato Napoli 43 presso lo studio degli avv . Parte_2
e dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
[...] Parte_3
-RICORRENTE-
CONTRO
c.f. e P.Iva con sede legale in Trapani alla Via Spalti n. 83, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e Controparte_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti B C (C.F.
) e S G (C.F. ) presso il loro C.F._2 C.F._3 studio elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, come da procura in atti
-RESISTENTE-
OGGETTO: Quantificazione spettanze retributive.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
***************
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE


Con ricorso depositato in data 11 aprile 2023 conveniva in giudizio la Parte_1
per sentire accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione delle differenze CP_1
retributive e contributive, maturate nei confronti di parte datoriale, in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti e, per l'effetto, sentir condannare la stessa al pagamento di quanto di spettanza, per un ammontare complessivo di Euro 136.292,08.
A sostegno delle proprie pretese il lavoratore esponeva quanto segue:
di aver prestato, a far data dal 23.09.2011, la propria attività lavorativa alle dipendenze di
con qualifica di primo ufficiale di macchina o, alternativamente, di direttore di CP_1 macchina a bordo del rimorchiatore “Bino”, che operava nel porto di Gaeta in regime di convenzione con nel servizio di antinquinamento;
Parte_4
di aver fornito la propria prestazione lavorativa ininterrottamente sino al 06.06.2019, data in cui il rapporto di lavoro era cessato;

che la durata del rapporto lavorativo era stata accertata con sentenza n. 2679/2021 del
Tribunale di Napoli, emessa nell'ambito del giudizio RG n. 1353/2020, che aveva accertato come il ricorrente avesse lavorato senza soluzione di continuità per la per un periodo CP_1 ininterrotto dal 23.09.2011 al 06.06.2019 e aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti stipulati dalla
la parte ricorrente e, per l'effetto dichiarato sussistente un unico rapporto di lavoro CP_1 dal 23.09.2011 al 6 giugno 2019 con la condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente di euro 8.104,00 oltre interessi e rivalutazione dal credito al soddisfo quale risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 legge 180/2010 a seguito della disposta conversione;

di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 8.00 alle ore 17.00 tutti i giorni e dalle ore 17.00 alle ore 8.00 del giorno successivo nei turni di “ispezione”, che si verificavano tre volte alla settimana durante l'imbarco, consistenti nel restare a bordo dopo la giornata di lavoro;
di non aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, retribuzioni a titolo di reperibilità, riposi compensativi, ferie, lavoro notturno e pasti;
di avere, pertanto diritto alla corresponsione in proprio favore di quanto di spettanza a titolo di differenze retributive non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva la chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda. CP_1
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va esclusa l'ammissibilità dell'eccezione sollevata da parte resistente con riguardo alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 373 cod. nav.
Orbene, sul punto occorre evidenziare come l'art. 373 cod. nav. sancisce che:”I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che ai sensi dell'articolo
326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto”.
Dal richiamato dato normativo deriva che il termine di prescrizione breve previsto dall'art.
373 cod. nav., nel caso che occupa, ha iniziato a decorrere dal 06/06/2019, data di cessazione dell'ultimo contratto, con conseguente esclusione della prescrizione dei diritti azionati dal ricorrente.
Con riferimento alle differenze retributive maturate, in dettaglio, non può accogliersi la doglianza di parte resistente secondo cui si anticiperebbe la considerazione unitaria del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, giacchè il presente giudizio è promosso sulla base di un giudicato intervenuto tra le stesse in cui risulta, dunque, cristallizzato l'accertamento dell'unitarietà del rapporto e riguardante spettanze in relazione alle quali vi sono stati regolari atti idonei a interrompere la prescrizione biennale prevista dalla normativa di settore (cfr. lettere A/R del 09/04/2021 e del 02/03/2023 allegate al ricorso).
Venendo al merito la domanda è parzialmente fondata e può, pertanto, trovare accoglimento nei termini che seguono.
Il ricorrente, sulla base dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha chiesto riconoscersi, per il
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