Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2024, n. 2965

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2024, n. 2965
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2965
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 1207/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1207/2020, avente ad oggetto “Divorzio-Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CRISTOFORO SENATORE e presso il Parte_1 suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione, del 02.11.2021 (precedentemente difeso dall'Avv. GERARDA CARRATÙ);
ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'avv. BARBUTI FRANCESCO e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege


pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/02/2020 presso la Cancelleria, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in VA E' TI (Sa) il 15/07/2000 CP_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
2000, parte II, serie A, n. 172), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite. Per_1
si è costituita in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha CP_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza tenutasi davanti al
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