Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
R.G. 3247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
Cod. Fisc. , nata a Chiavari in [...] C.F._1
data 28.09.1978, residente in [...],
e
Cod. Fisc , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.05.1975, residente in [...]1,
entrambi elettivamente domiciliati in Chiavari, C.so Gianelli 12/07 presso lo studio dell'avv. Paola REZZANO (Cod. Fisc.: ), che li C.F._3
assiste e difende come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come da atto del 25.06.2024
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, le parti hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la loro separazione personale alle condizioni ivi indicate.
Rilevato che le condizioni di separazione concordate dalle parti prevedono reciproci trasferimenti immobiliari, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
16.07.2023 il G.O.P. dott. Alessandro Mauceri ha rimesso le parti dinanzi al G.I. titolare del fascicolo dott. Giovanni Maddaleni, il quale ha fissato udienza in presenza per procedere alla formalizzazione dei medesimi trasferimenti e all'udienza del 05.11.2024 ha chiesto l'integrazione della documentazione allegata in atti, come specificato a verbale della predetta udienza.
Con note scritte del 19.11.2024 e del 05.12.2024 le parti hanno depositato la documentazione richiesta e conseguentemente risultano in atti:
• la Perizia geom. giurata in data 24.4.2024 presso la Persona_1
Cancelleria del Tribunale di Genova (cron. 506/2024) con i relativi allegati,
• le dichiarazioni di conformità catastale redatte dal geom. Persona_1
con riferimento a ogni singolo immobile,
▪ le dichiarazioni geom. relative alla identità intestatari catastali e Per_1 risultanze registri immobiliari.
All'udienza del 12.12.2024 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni concordate di cui al relativo verbale
e, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
▪ i coniugi si sono sposati con matrimonio concordatario in data 08 settembre 2002 in San Tomaso Agordino (BL),
▪ il matrimonio è stato trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto
Comune al N. 4 P. 2 S. A, anno 2002, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
▪ dall'unione coniugale sono nate a Lavagna (GE) le figlie: in Per_2
data 21.01.2005 e in data 27.02.2008;
Per_3
▪ i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
▪ sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e aderenti al superiore interesse delle figlie.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti concordate condizioni, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali:
“A)
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco.
2. La figlia minore viene affidata, in regime di affido condiviso, Per_3
ad entrambi i genitori ai quali competerà la responsabilità genitoriale, con collocazione privilegiata e prevalente presso la madre, in AS RE,
Via IV Novembre 20/A.
3. La casa coniugale di AS RE Via IV Novembre 20/1 rimane nell'esclusiva disponibilità del proprietario sig. Parte_2
4. Entro l'udienza di comparizione coniugi la IG.ra si Parte_1
impegna a trasferire la propria residenza, portando con sé i propri effetti personali ed i seguenti beni: cucina completa di elettrodomestici, computer, aspirapolvere e alcuni mobili di sua esclusiva proprietà. Si dà atto che la sig.ra ha già trasferito la propria residenza Parte_1
all'interno A dove ha trasferito i beni di cui sopra.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, concordando tempistiche e modalità direttamente con e preavvertendo la Per_3
madre.
Nel periodo delle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di giorni 20, anche non consecutivi, da concordare almeno un mese prima del periodo di vacanza che si vuol scegliere.
Tutte le festività saranno trascorse dalla figlia sempre con il regime dell'alternanza annuale fra ciascun genitore.
Il tutto previe opportune intese e salvo diverso accordo fra genitori.
6. Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024,
a titolo di mantenimento della figlia minore e della figlia Per_3
maggiorenne non ancora economicamente indipendente Per_2
l'assegno mensile complessivo di € 500/00 (cinquecento);
tale assegno sarà soggetto a rivalutazione, a decorrere dal secondo anno successivo alla pronuncia della separazione, secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
7. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore
e della figlia maggiorenne non ancora economicamente Per_3
indipendente qualificate e concordate secondo quanto Per_2
previsto dal documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15.9.2016, protocollo di cui i coniugi hanno ricevuto copia e che viene allegato alle condizioni di separazione, perché ne costituisca parte integrante, verranno sostenute al 50% tra i genitori e verranno rimborsate entro il mese successive alla richiesta opportunamente documentata.
8. L'assegno unico universale verrà percepito dalla IG.ra Parte_1
se e nel caso ne avrà diritto.
[...]
9. Il IG. si impegna, come dichiara di aver già Parte_2
provveduto a fare, ad estinguere a sue cure e spese, senza nulla avere a pretendere, il finanziamento DBEASY concesso da Parte_4
contratto per l'acquisto degli automezzi in uso esclusivo del IG. Pt_2
Le parti, inoltre, danno atto di aver estinto in data 16/12/2023 ognuno per la quota del 50%, senza aver nulla a pretendere a titolo di rimborso per tale ragione, il mutuo contratto con in relazione al quale Controparte_1
in caso di inerzia della Banca si impegnano a curare la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile sito nel Comune di AS, C.F. fogl.
31, mapp. 8, sub 16.
10. I coniugi dichiarano di consentire l'espatrio della figlia per ragioni di studio o di svago anche al di fuori della Comunità Europea, impegnandosi
a sottoscrivere ogni dichiarazione o richiesta finalizzata all'adempimento delle relative formalità e, per quanto possa occorrere, prestano consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
11. L'automobile Citroen Picasso intestata al IG. imarrà in uso Pt_2
esclusivo della IG.ra Pt_1
12. Spese legali compensate
A margine degli accordi economici, i coniugi concordano che:
B-1) il IG. nato a [...] il [...], Cod. Fisc Parte_2
, con il presente atto cede e trasferisce, senza C.F._2
corresponsione di denaro, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione,
franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e