Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 54
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Testo completo
RGAC 71284 ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 71284 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle
conclusioni del 29 ottobre 2024, e vertente
TRA
Reale Mutua di Assicurazioni (o. IVA 00875260018), in persona del legale
rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone n. 8 presso lo studio dell'avv. Milena
Liuzzi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Stefano Clivio del Foro di Torino,
giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
Acea Ato 2 s.p.a. (cf 05848061007), rappresentata dalla società Acea s.p.a. (cf
05394801004), giusto mandato per atto dj Igor Genghini, notaio in Roma, in data 16
giugno 2015 rep. 43026 in persona del procuratore speciale della società Alessandro
Boccanera per atto di Igor Genghini, notaio in Roma, in data 16 novembre 2016 rep. 51999,
elettivamente domiciliata in Roma, via Mario Fani n. 20 presso lo studio dell'avv. Gianluca
De Micco Padula che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043, 2050 e 2051 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024 alla quale la causa era
stata rinviata a seguito della rimessione sul ruolo istruttorio da parte del giudice designato
trasferito nelle more del deposito della sentenza il quale aveva rimesso la causa sul ruolo
affinché le parti formulassero i chiarimenti richiesti dalle pari stesse al CTU, benché nel
procedimento si fosse svolto già due accertamenti tecnici preventivi – il primo dei quali non
aveva potuto esaminare la situazione interna del complesso immobiliare non avendo la
proprietà ritenuto di consentire l'access per lo svolgimento dei sopralluoghi peritali - e, nel
corso del presente giudizio era stata espletata una ulteriore consulenza tecnica nel corso
del procedimento della quale i consulenti di parte avevano avuto la possibilità di formulare
al CTU le loro osservazione in relazione alla bozza di consulenza ricevuta e che il
consuete avesse già risposto nella consulenza tecnica definitiva depositata, rimessione sul
ruolo avvenuta nel mese di agosto 2024 il termine per i deposito della sentenza fosse
scaduto il 29 febbraio 2024, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione con
assegnazione di termini ridotti a seguito di anticipazione della udienza fissata in
considerazione del fatto che la causa era stata introdotta nel 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha convenuto in giudizio la
società convenuta jn via di surroga, al fine di veder accertare la responsabilità della stessa
per i danni che aveva dovuto indennizzare, alla società Tosinvest Real Estate s.p.a. in
relazione alla polizza all risks n. 2011/2352262 che copriva i danni subiti dagli immobili
indicati in polizza indipendentemente dalla titolarità degli stessi, inizialmente avente
RGAC 71284 ANNO 2017 Pag. 2 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
decorrenza dal 25 febbraio 2011 e scadenza al 25 febbraio 2012 e successivamente
rinnovata, in relazione alla quale aveva risarcito il danno subito da un immobile sito in
Roma, Piazza Albina n. 3 a causa del cedimento della pavimentazione stradale che aveva
interessato il muro di confine e parte del giardino con conseguente danneggiamento degli
impianti a servizio del fabbricato.
Stante l'urgenza di provvedere al ripristino dei luoghi era stato effettuato un primo
accertamento tecnico d'ufficio e nel 2014 il CTU designato aveva concluso che il crollo era
stato determinato da una cavità che si era formata a causa di una perdita continua presente
su di una tubazione del diametro di sedici centimetri, lesione che era stata individuata e
che la stessa attraversava i ¾ della circonferenza della tubazione, e la perdita si era
protratta ragionevolmente per una pluralità di anni.
Il primo accertamento aveva accertato solo i danni esterni al muro di confine in quanto la
proprietà dell'immobile non aveva consentito l'accesso per consentire il sopralluogo
peritale.
Era stata effettuata anche un ulteriore accertamento tecnico preventivo che aveva stimato i
danni anche interni al complesso immobiliare e confermato la indicazione secondo cui la
causa ultima del cedimento del suolo doveva essere rinvenuta in una perdita di acqua
presente negli impianti della Acea.
Di conseguenza la Assicurazione aveva indennizzato l'importo di euro 148.500, già detratto
lo scoperto di polizza pari al 10%, somma corrisposta in modo completo solo dopo
l'avvenuto completamento dei lavori di ripristino e si era surrogata nel credito risarcitorio
vantato dalla propria assicurata nei confronti del danneggiante che aveva individuato nella
società Acea Ato 2 s.p.a.
Ritenendo che sulla base di quanto accertato in sede di accertamento tecnico la
responsabilità dovesse essere ascritta alla società Acea Ato 2 per non aver curato la
RGAC 71284 ANNO 2017 Pag. 3 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
manutenzione delle tubazioni dell'acqua che passavano sotto l'immobile assicurato, ha
introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno spettante alla
Assicurata nella misura dell'indennizzo in concreto corrisposto.
Si è costituita la società Acea Ato2 s.p.a. rappresentata dalla società Acea s.p.a.
contestando la esistenza della prova dell'avvenuto pagamento dell'importo richiesto e che
le cessioni di credito, peraltro relative a solo parte del credito asserito, non costituiscono
idonea prova del pagamento atta a giustificare la surroga.
Ha evidenziato che per l'identico sinistro la società Atlantico s.r.l aveva citato in giudizio
Roma Capitale e l'Acea, con giudizio perdente innanzi al Tribunale di Roma n. 38294/2016,
chiedendo un risarcimento di euro 706.000 circa e che vi era prova della proprietà
dell'immobile in capo alla società Investimenti Immobiliari s.r.l. nel 2015 e non anche al
momento del sinistro, specie considerando che si trattava di una polizza per conto di chi
spetta e quindi non in favore del contraente che non era titolare dell'interesse assicurato.
Ha contestato, inoltre la propria responsabilità nell'evento dannoso evidenziando come nel
corso degli accertamenti tecnici anticipati posti in essere erano stati indagati i danni ed il
costo dei ripristini ma non la responsabilità ella causazione del sinistro avendo i CTU
indicato una pluralità di cause che avevano concorso alla verificazione del sinistro
considerando le caratteristiche geomorfologiche del terreno sottostante interesato dalla
presenza di numerose cavitò, anche di rilevanti dimensioni, dovuta alle caratteristiche del
terreno ed all'attività estrattiva svolta nei secoli dall'uomo, la presenza di numerosi servizi e
sottoservizi sotto il giardino della casa e che il dilavamento operato dall'acqua in presenza
di cavità preesistenti poteva avere una pluralità di cause, ivi compresa quella connessa
all'assorbimento delle acque meteoriche.
Infatti, dal momento dell'inizio del dissesto Acea era intervenuta più volte per verificare le
condotte idriche e di scarico senza riscontrare danni alle tubazioni. Inoltre, i successivi
RGAC 71284 ANNO 2017 Pag. 4 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accertamenti eseguiti a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco avevano riscontrato che
in corrispondenza della voragine che si era creata la condotta si era incurvata
determinando una perdita sui due giunti ai lati della stessa, perdita da ricondurre
all'incurvamento della condotta stessa in conseguenza della creazione della voragine, di
guisa che la perdita riscontrata era stata determinata della voragine e non era essa stessa
causa della voragine. In occasione dell'intervento erano stati posti in essere degli interventi
riparativi per eliminare le perdite ed assicurare la continuità del flusso idrico ma il cedimento
della pavimentazione stradale e del giardino interno era proseguita.
Tale posizione era stata ribadita anche nel corso degli accertamenti tecnici svolti nel corso
dei quali era stata evidenziato che se la lesione trovata fosse stata presente prima della
apertura della voragine, la dimensione della lesione avrebbe da un lato determinato un
abbassamento di pressione nel sistema di distribuzione dell'acqua, perdita di pressione non
segnalata dalla utenza prima del crollo della pavimentazione, ma avrebbe determinato,
proprio in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 71284 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle
conclusioni del 29 ottobre 2024, e vertente
TRA
Reale Mutua di Assicurazioni (o. IVA 00875260018), in persona del legale
rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Asolone n. 8 presso lo studio dell'avv. Milena
Liuzzi che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Stefano Clivio del Foro di Torino,
giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione
ATTRICE
E
Acea Ato 2 s.p.a. (cf 05848061007), rappresentata dalla società Acea s.p.a. (cf
05394801004), giusto mandato per atto dj Igor Genghini, notaio in Roma, in data 16
giugno 2015 rep. 43026 in persona del procuratore speciale della società Alessandro
Boccanera per atto di Igor Genghini, notaio in Roma, in data 16 novembre 2016 rep. 51999,
elettivamente domiciliata in Roma, via Mario Fani n. 20 presso lo studio dell'avv. Gianluca
De Micco Padula che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2043, 2050 e 2051 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 2024 alla quale la causa era
stata rinviata a seguito della rimessione sul ruolo istruttorio da parte del giudice designato
trasferito nelle more del deposito della sentenza il quale aveva rimesso la causa sul ruolo
affinché le parti formulassero i chiarimenti richiesti dalle pari stesse al CTU, benché nel
procedimento si fosse svolto già due accertamenti tecnici preventivi – il primo dei quali non
aveva potuto esaminare la situazione interna del complesso immobiliare non avendo la
proprietà ritenuto di consentire l'access per lo svolgimento dei sopralluoghi peritali - e, nel
corso del presente giudizio era stata espletata una ulteriore consulenza tecnica nel corso
del procedimento della quale i consulenti di parte avevano avuto la possibilità di formulare
al CTU le loro osservazione in relazione alla bozza di consulenza ricevuta e che il
consuete avesse già risposto nella consulenza tecnica definitiva depositata, rimessione sul
ruolo avvenuta nel mese di agosto 2024 il termine per i deposito della sentenza fosse
scaduto il 29 febbraio 2024, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione con
assegnazione di termini ridotti a seguito di anticipazione della udienza fissata in
considerazione del fatto che la causa era stata introdotta nel 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha convenuto in giudizio la
società convenuta jn via di surroga, al fine di veder accertare la responsabilità della stessa
per i danni che aveva dovuto indennizzare, alla società Tosinvest Real Estate s.p.a. in
relazione alla polizza all risks n. 2011/2352262 che copriva i danni subiti dagli immobili
indicati in polizza indipendentemente dalla titolarità degli stessi, inizialmente avente
RGAC 71284 ANNO 2017 Pag. 2 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
decorrenza dal 25 febbraio 2011 e scadenza al 25 febbraio 2012 e successivamente
rinnovata, in relazione alla quale aveva risarcito il danno subito da un immobile sito in
Roma, Piazza Albina n. 3 a causa del cedimento della pavimentazione stradale che aveva
interessato il muro di confine e parte del giardino con conseguente danneggiamento degli
impianti a servizio del fabbricato.
Stante l'urgenza di provvedere al ripristino dei luoghi era stato effettuato un primo
accertamento tecnico d'ufficio e nel 2014 il CTU designato aveva concluso che il crollo era
stato determinato da una cavità che si era formata a causa di una perdita continua presente
su di una tubazione del diametro di sedici centimetri, lesione che era stata individuata e
che la stessa attraversava i ¾ della circonferenza della tubazione, e la perdita si era
protratta ragionevolmente per una pluralità di anni.
Il primo accertamento aveva accertato solo i danni esterni al muro di confine in quanto la
proprietà dell'immobile non aveva consentito l'accesso per consentire il sopralluogo
peritale.
Era stata effettuata anche un ulteriore accertamento tecnico preventivo che aveva stimato i
danni anche interni al complesso immobiliare e confermato la indicazione secondo cui la
causa ultima del cedimento del suolo doveva essere rinvenuta in una perdita di acqua
presente negli impianti della Acea.
Di conseguenza la Assicurazione aveva indennizzato l'importo di euro 148.500, già detratto
lo scoperto di polizza pari al 10%, somma corrisposta in modo completo solo dopo
l'avvenuto completamento dei lavori di ripristino e si era surrogata nel credito risarcitorio
vantato dalla propria assicurata nei confronti del danneggiante che aveva individuato nella
società Acea Ato 2 s.p.a.
Ritenendo che sulla base di quanto accertato in sede di accertamento tecnico la
responsabilità dovesse essere ascritta alla società Acea Ato 2 per non aver curato la
RGAC 71284 ANNO 2017 Pag. 3 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
manutenzione delle tubazioni dell'acqua che passavano sotto l'immobile assicurato, ha
introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno spettante alla
Assicurata nella misura dell'indennizzo in concreto corrisposto.
Si è costituita la società Acea Ato2 s.p.a. rappresentata dalla società Acea s.p.a.
contestando la esistenza della prova dell'avvenuto pagamento dell'importo richiesto e che
le cessioni di credito, peraltro relative a solo parte del credito asserito, non costituiscono
idonea prova del pagamento atta a giustificare la surroga.
Ha evidenziato che per l'identico sinistro la società Atlantico s.r.l aveva citato in giudizio
Roma Capitale e l'Acea, con giudizio perdente innanzi al Tribunale di Roma n. 38294/2016,
chiedendo un risarcimento di euro 706.000 circa e che vi era prova della proprietà
dell'immobile in capo alla società Investimenti Immobiliari s.r.l. nel 2015 e non anche al
momento del sinistro, specie considerando che si trattava di una polizza per conto di chi
spetta e quindi non in favore del contraente che non era titolare dell'interesse assicurato.
Ha contestato, inoltre la propria responsabilità nell'evento dannoso evidenziando come nel
corso degli accertamenti tecnici anticipati posti in essere erano stati indagati i danni ed il
costo dei ripristini ma non la responsabilità ella causazione del sinistro avendo i CTU
indicato una pluralità di cause che avevano concorso alla verificazione del sinistro
considerando le caratteristiche geomorfologiche del terreno sottostante interesato dalla
presenza di numerose cavitò, anche di rilevanti dimensioni, dovuta alle caratteristiche del
terreno ed all'attività estrattiva svolta nei secoli dall'uomo, la presenza di numerosi servizi e
sottoservizi sotto il giardino della casa e che il dilavamento operato dall'acqua in presenza
di cavità preesistenti poteva avere una pluralità di cause, ivi compresa quella connessa
all'assorbimento delle acque meteoriche.
Infatti, dal momento dell'inizio del dissesto Acea era intervenuta più volte per verificare le
condotte idriche e di scarico senza riscontrare danni alle tubazioni. Inoltre, i successivi
RGAC 71284 ANNO 2017 Pag. 4 di 15 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accertamenti eseguiti a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco avevano riscontrato che
in corrispondenza della voragine che si era creata la condotta si era incurvata
determinando una perdita sui due giunti ai lati della stessa, perdita da ricondurre
all'incurvamento della condotta stessa in conseguenza della creazione della voragine, di
guisa che la perdita riscontrata era stata determinata della voragine e non era essa stessa
causa della voragine. In occasione dell'intervento erano stati posti in essere degli interventi
riparativi per eliminare le perdite ed assicurare la continuità del flusso idrico ma il cedimento
della pavimentazione stradale e del giardino interno era proseguita.
Tale posizione era stata ribadita anche nel corso degli accertamenti tecnici svolti nel corso
dei quali era stata evidenziato che se la lesione trovata fosse stata presente prima della
apertura della voragine, la dimensione della lesione avrebbe da un lato determinato un
abbassamento di pressione nel sistema di distribuzione dell'acqua, perdita di pressione non
segnalata dalla utenza prima del crollo della pavimentazione, ma avrebbe determinato,
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