Trib. Fermo, sentenza 06/07/2024, n. 503
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Testo completo
R.G.N.R. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 304 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
FALLIMENTO PROD S.R.L. (già PIER SPA) (C.F. 01962480271), in persona del
Curatore dott. Gianni Pretto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Lillo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-ricorrente-
CONTRO
RE RI GR (C.F. [...]), non costituita nel presente giudizio;
RE LA (C.F. [...]), non costituita nel presente giudizio;
-resistenti contumaci
***
OGGETTO: “accertamento qualità di erede”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/6/2024 il difensore di parte ricorrente “Autorizzato dal giudice l'Avv. Trapè precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo riportandosi a tutte le proprie difese e rinunciando all'assegnazione di termini per note conclusive”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8/3/2024 il
Fallimento Prod S.r.l. ha domandato di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione da parte di CH RI AZ e CH IS dell'eredità relitta dai defunti genitori CH ES e IO LL.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- la società Prod S.r.l. (già Pier spa - dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 136 dell'8/6/2016) ha promosso dinanzi al Tribunale di Fermo – quale creditrice della società Mo.sa Srl – la procedura esecutiva immobiliare R.G. n.
166/2015, avente ad oggetto la quota di ½ del diritto di piena proprietà di CH
RI AZ sui beni immobili siti a Pedaso, Via Gaspare Spontini, distinti al
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 2, particella 387 sub. 13 e 25;
la restante quota di ½ dei predetti beni immobili è di proprietà di CH IS;
- nel corso dell'esecuzione immobiliare il G.E. ha disposto procedersi al giudizio di divisione del compendio pignorato – giudizio introdotto dalla Curatela del Fallimento
Prod S.r.l. ed iscritto al R.G.N.R. 1275/2023 del Tribunale di Fermo;
- nell'ambito del predetto giudizio di divisione, il Giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito di documentazione attestante il ripristino della continuità delle trascrizioni, risultando omessa la trascrizione in favore di CH RI AZ e
CH IS dell'accettazione dell'eredità del padre CH ES (deceduto il
23/11/1993) e della madre IO LL (deceduta il 30/6/2011);
- poiché emerge dagli atti che CH RI AZ e CH IS, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari sin dal momento dell'apertura della successione, non hanno provveduto a redigere inventario nei termini di legge ed
2
hanno, altresì, compiuto atti implicanti accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori (avendo con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo in data
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 304 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
FALLIMENTO PROD S.R.L. (già PIER SPA) (C.F. 01962480271), in persona del
Curatore dott. Gianni Pretto, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Lillo, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-ricorrente-
CONTRO
RE RI GR (C.F. [...]), non costituita nel presente giudizio;
RE LA (C.F. [...]), non costituita nel presente giudizio;
-resistenti contumaci
***
OGGETTO: “accertamento qualità di erede”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 6/6/2024 il difensore di parte ricorrente “Autorizzato dal giudice l'Avv. Trapè precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo riportandosi a tutte le proprie difese e rinunciando all'assegnazione di termini per note conclusive”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8/3/2024 il
Fallimento Prod S.r.l. ha domandato di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione da parte di CH RI AZ e CH IS dell'eredità relitta dai defunti genitori CH ES e IO LL.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- la società Prod S.r.l. (già Pier spa - dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 136 dell'8/6/2016) ha promosso dinanzi al Tribunale di Fermo – quale creditrice della società Mo.sa Srl – la procedura esecutiva immobiliare R.G. n.
166/2015, avente ad oggetto la quota di ½ del diritto di piena proprietà di CH
RI AZ sui beni immobili siti a Pedaso, Via Gaspare Spontini, distinti al
N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 2, particella 387 sub. 13 e 25;
la restante quota di ½ dei predetti beni immobili è di proprietà di CH IS;
- nel corso dell'esecuzione immobiliare il G.E. ha disposto procedersi al giudizio di divisione del compendio pignorato – giudizio introdotto dalla Curatela del Fallimento
Prod S.r.l. ed iscritto al R.G.N.R. 1275/2023 del Tribunale di Fermo;
- nell'ambito del predetto giudizio di divisione, il Giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito di documentazione attestante il ripristino della continuità delle trascrizioni, risultando omessa la trascrizione in favore di CH RI AZ e
CH IS dell'accettazione dell'eredità del padre CH ES (deceduto il
23/11/1993) e della madre IO LL (deceduta il 30/6/2011);
- poiché emerge dagli atti che CH RI AZ e CH IS, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari sin dal momento dell'apertura della successione, non hanno provveduto a redigere inventario nei termini di legge ed
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hanno, altresì, compiuto atti implicanti accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori (avendo con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fermo in data
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