Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2024, n. 218

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2024, n. 218
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 218
Data del deposito : 2 aprile 2024

Testo completo

N. 1376/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

1.Dott. Guerino Francesco Gatto - Presidente -

2.Dott. Antonella Tedesco - Giudice relatore –

3.Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1376/2018 vertente

TRA

, nato il [...] a [...] cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Grassia giusto mandato in atti, elettivamente dom.to in Sassano
(SA) alla Via Roma 17/b presso lo studio di quest'ultimo

-ricorrente-
E

, nata l' 08/08/1976 a Marbach Am Neckar (Germania) cod. fisc.: Controparte_1
ed elettivamente domiciliata in Sapri (SA), Via G.B. Falcone, n.8 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Ernesto Castaldi che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti
-resistente-
pagina 1 di 11 Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-

Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti di causa;
in data 30.11.2023 il P.M. ha concluso nulla opponendo alla pronuncia di separazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 9.10.2018 il sig. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi, in via principale, con l'affido esclusivo delle figlie , nata il [...] e nata l'[...], all'epoca entrambe minori Per_1 Per_2
in quanto, venuta meno la comunione spirituale tra i coniugi.
Il ricorrente rappresentava, infatti, che dopo un primo allontanamento da parte dello stesso datato 16 gennaio 2017 dalla casa familiare nell'abitazione poco distante dei propri genitori, per evitare liti e contrasti, la resistente a metà luglio 2018, si trasferiva presso la casa dei propri genitori in Atena
Lucana, alla via S. Angelo, 4 senza alcun preavviso, configurando tale condotta gli estremi del reato di cui all'art. 574 c.p.p.
Chiedeva in via subordinata l'affidamento condiviso e allocazione presso il padre ed in via ulteriormente subordinata con allocazione presso la madre (in questi ultimi due casi garantendo il diritto dell'altro genitore ai contatti/permanenza delle figlie presso di lei/lui come da ricorso), con vittoria di spese, competenze e onorari di Giudizio.
In data 11.02.2019, si costituiva in Giudizio la Sig.ra impugnando e contestando Controparte_1
integralmente quanto esposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto Parte_1
sostenendo che proprio il comportamento adottato dal ricorrente verso la famiglia aveva causato il progressivo venir meno di quell'affectio maritalis necessario all'armonico sviluppo della famiglia.
La stessa concludeva per la separazione con addebito al ricorrente, di disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie minori e alla madre di assegnare Per_1 Per_2 Controparte_1
l'autovettura Peugeot 208 targata ER100RG già in uso alla , di disporre la restituzione alla CP_1
della somma di 20.000 euro ricevuta dal padre, di autorizzarla al ritiro degli effetti personali CP_1
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suoi e delle figlie lasciati nella casa coniugale oltre al ritiro di mobili e suppellettili di proprietà della stessa.
Chiedeva, inoltre, di stabilire a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno Parte_1 mensile per il mantenimento delle figlie minori e pari ad € 600,00 e un assegno di Per_1 Per_2 mantenimento di € 300,00 per la resistente non economicamente autosufficiente automaticamente Org_ indicizzato annualmente secondo gli indici e da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno CP_1
5 di ogni mese secondo le modalità già in uso oltre al 70 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive, culturali ed imprevedibili sostenute per le figlie e Per_1 Per_2
Chiedeva, inoltre, di applicare a carico del la sanzione di cui all'art. 709 ter II comma Parte_1
c.p.c. a titolo di risarcimento del danno in favore delle figlie minori.
Alla fissata udienza Presidenziale, sentite le parti, il Tribunale di Lagonegro, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi verso l'altro ad avere rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla loro crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
assegnava la casa familiare ad abitazione del marito, affidava la prole minore ad entrambi i coniugi, con esercizio congiunto della potestà genitoriale, con residenza presso la madre fissando tempi e modi della presenza della prole presso ciascun genitore;
poneva a carico del padre
l'obbligo di versare, entro ogni 5 del mese un assegno di € 400,00 per il mantenimento della prole, oltre
a porre a suo intero carico le spese mediche non coperte dal SSN, quelle scolastiche e quelle ludico/sportive, salvo diverso provvedimento del G.I. anche a seguito di indagini condotte dalla Polizia
Tributaria.
Con memoria integrativa del 27.3.2019 parte ricorrente chiedeva che la pronuncia di separazione avvenisse con addebito alla resistente, di confermare i provvedimenti presidenziali in punto di affidamento delle minori e mantenimento, con rigetto di tutte le avverse domande e vittoria di spese.
Con memoria integrativa del 22.05.2019, la resistente, reiterando le conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione, chiedeva che, l'assegno di mantenimento disposto a carico del padre nell'udienza presidenziale venisse aumentato ad € 600,00.
All' udienza dell'11 giugno 2019 il G.I., non sussistendo circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui si fosse acquisita conoscenza successivamente, ovvero fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, confermava i provvedimenti presidenziali, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 15.10.2019.
Espletate le prove orali, il 18.1.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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Mutata la persona fisica del Giudicante, all'udienza del 20.12.2023 le parti chiedevano un rinvio per poter verificare i rapporti tra il padre e le minori oltre che per vagliare la possibilità di un accordo sul mantenimento.
All'udienza del 18.4.2023 le parti davano atti di un clima più disteso tra le stesse e chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il 30.11.2023 all'esito dell'udienza cartolare, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione dinanzi al Collegio, concedendo alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali, con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza e giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Sulla domanda di separazione giudiziale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di
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