Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2024, n. 362

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2024, n. 362
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 362
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa A C, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 09.01.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1014 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti G C e M
I M ricorrente
E
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. M M, CP_2
C D M, R D L e F P B
[...]
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2023 l'epigrafata ricorrente ha adito questo giudice del lavoro al fine di ottenere l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola materna prima del passaggio alla scuola secondaria, con condanna del al corrispondente adeguamento economico. Ha dedotto a tal Controparte_1
fine di essere attualmente in servizio in qualità di docente a tempo indeterminato presso il
di Mondragone;
di essere stata assunta dall'Amministrazione Organizzazione_1
scolastica convenuta con decorrenza giuridica dal 01.09.1987 quale docente di scuola materna;
di essere quindi transitata nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2016;
che nel decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 3468 del 21.01.2021 il servizio prestato nella scuola materna/infanzia non era stato riconosciuto per intero ma solo parzialmente, secondo il criterio della cd. temporizzazione;
di avere perciò diritto, in virtù della richiamata normativa di riferimento, che prevede la valutazione integrale del servizio prestato nell'ambito del ruolo inferiore, alla corretta ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze stipendiali maturate.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto e, in ogni caso, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. delle differenze economiche rivendicate.
Ciò posto, la domanda è fondata e dev'essere accolta nei limiti di seguito esposti.
Invero, la ricorrente non si è premurata di documentare il servizio svolto nei ruoli della scuola dell'infanzia;
risultano, tuttavia, provati per tabulas sia la sua assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola materna il
18.09.1987, sia il suo passaggio alla scuola secondaria di secondo grado dal 01.09.2016
(cfr. fascic. ric.).
Risulta, inoltre, dal decreto di ricostruzione di carriera allegato in atti, che degli anni di servizio prestato prima del passaggio di ruolo le sono stati riconosciuti solo 15 anni, 9 mesi
e 17 giorni, in ragione del criterio della cd. temporizzazione (circostanze, queste, comunque non contestate dall'Amministrazione resistente).
Tanto chiarito, è opportuno preliminarmente ricordare che la disciplina dei “passaggi di ruolo” è contenuta nel d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”).
In dettaglio, l'art. 77 così recita: “Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”.
Il successivo art. 83 dispone che “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
In seguito, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (“Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato”), all'art. 57, ha stabilito che “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto”.
Tale essendo il contesto normativo di riferimento, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione - con sentenza n. 9144/2016 - hanno affrontato il problema di stabilire se un insegnate di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna e, a tal proposito, hanno affermato che “in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione”. Il
Supremo Collegio ha infatti evidenziato che “… l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 1974, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del Ric. 2012 n. 14948 sez. SU - uri. 23-02-2016 -5-
d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n.
417".
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base
(art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”.
In altri termini, le Sezioni Unite hanno sostanzialmente confermato l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2037 del 2013, secondo cui “In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980
e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo”.
Pertanto, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 l. n. 312/1980, l'art. 83 previgente va letto – pena l'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo – e interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Quindi, se in passato gli artt.1 e 2 D.L. n. 370 del 1970
non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art.57 l. n. 312 del 1980 e
l'art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974 generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo (cfr. Cons. Stato
n. 5693/2003).
Va altresì rimarcato che, in un recente arresto, la Suprema Corte, ancora a Sezioni Unite, ha esteso il predetto riconoscimento anche all'anzianità di servizio pre-ruolo nel passaggio da un ruolo all'altro dell'Amministrazione (vd. Cass. SS.UU. n. 22726/2022, secondo cui
Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
analogo criterio va applicato anche agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria
”).
Tornando al caso di specie, alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata e per le medesime ragioni ravvisate nelle controversie esaminate dai Giudici di Legittimità, può dunque ritenersi sussistente il diritto della ricorrente, nel momento in cui è transitata nei ruoli della scuola secondaria, ad ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (come calcolati nel decreto di ricostruzione carriera, non impugnato sul punto) – in difetto di prova degli anni di servizio pre-ruolo, neppure esattamente ricavabili dalla scarna documentazione allegata al fascicolo di parte – senza alcuna decurtazione dovuta all'applicazione del principio della cd. temporizzazione.
Bisogna, d'altro canto, tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta.
Come evidenziato da recentissima giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, dall'ordinanza n. 2232/2020, “l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281;
Cass. 8 gennaio 1991, n. 71;
Cass. 19 gennaio 1999, n. 477;
Cass.

23 maggio 2003, n. 8228;
Cass. 22 agosto 2003, n. 12354;
Cass. 10 settembre 2003, n.

12756;
Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076;
Cass. 12 maggio 2004, n. 9060;
Cass. 17 luglio

2007, n. 15893;
Cass. 21 luglio 2009, n. 16958;
Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate

Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n.
12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);
è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -)
”, ragion per cui “il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
In ossequio a tale condivisibile principio, dovendosi individuare nella data di notifica
(17.03.2023) del ricorso introduttivo del presente giudizio il primo atto interruttivo della prescrizione, l'Amministrazione scolastica convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive (eventualmente scaturenti dalla ricostruzione della carriera) maturate entro il quinquennio antecedente l'anzidetta data, ovverosia dal
17.03.2018.
Il parziale accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione e le evidenziate carenze probatorie giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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