Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1183
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di conIGlio, nell'ambito del procedimento n° .G. 1305/2024 visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso
la seguente Sentenza sul ricorso proposto da:
, (CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1983, residente in [...], in proprio e nell'interesse del figlio (CF: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.10.2009 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Lilia Ladi (CF ) in C.F._3
Viterbo alla Via V. Veneto 61
Ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] (CF: e Parte_2 C.F._4 residente in [...], contumace
Resistente
atto con il quale è stata richiesta la modifica delle condizioni di affidamento e delle determinazioni economiche stabilite dal Tribunale di Viterbo con Decreto emesso in data 26.6.2019 nell'ambito del procedimento n° RG 1534/2018 con riguardo al figlio minore (CF: , nato a [...] il [...], che Controparte_1 C.F._2 così stabilivano:
“-affida il figlio minore in regime di affidamento condiviso, Controparte_1 ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
pagina1 di 14 genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui il minore si troverà nell'occasione;
-dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
-assegna la casa familiare, sita in Fabbrica di Roma alla via del Falco n. 2/A alla IG.ra la quale vi vivrà unitamente al figlio;
Parte_1
-dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo con la madre, secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati il venerdì, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21,30 della domenica provvedendo a riaccompagnarlo presso la residenza materna, in caso di chiusura delle scuole dal pomeriggio alle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 21,30 della domenica provvedendo ad andare a prendere e a riaccompagnarlo presso la residenza materna;
almeno un pomeriggio a settimana, durante le settimane in cui il fine settimana è di sua spettanza e due pomeriggi a settimana nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, dall'uscita della scuola o dalle ore 16.00 fino alle ore 21.00 in inverno, e fino alle ore 22.00 in estate, prevedendo altresì che in estate, finite le scuole, il papà potrà andare a prendere all'uscita dai centri estivi;
altresì, CP_1 nelle settimane in cui il fine settimana non è di spettanza del IG. CP_1 CP_1 potrà pernottare, in uno dei due giorni di visita con il papà, presso la residenza paterna
e il padre poi lo riaccompagnerà, in orario, a scuola il giorno seguente;
i giorni infrasettimanali di frequentazione padre-figlio dovranno essere comunicati dal IG. alla IG.ra con almeno sette giorni di anticipo e individuati CP_1 Parte_1 tenendo conto degli impegni e delle eIGenze del minore;
il IG. dovrà altresì CP_1 dare notizia del giorno prescelto per il pernottamento infrasettimanale di CP_1 presso di lui nella serata di venerdì, avuti i turni di lavoro, comunicando con tempestività alla IG.ra eventuali modifiche dovute a contrattempi;
durante Parte_1 il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per quattro settimane non consecutive tra loro, ma eventualmente consecutive a due a due, da concordarsi con la IG.ra entro il 30 maggio di ogni anno comunicandosi reciprocamente Parte_1 luoghi di vacanza del figlio e garantendo i contatti quotidiani tra il minore e i genitori;
durante le vacanze natalizie, che verranno divise in due periodi, dal 25 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, i genitori si alterneranno negli anni e secondo il principio dell'alternanza trascorreranno anche il 24 e il 25 dicembre;
durante le vacanze pasquali alternando due periodi, dalla fine della scuola al giorno di Pasqua sino alle ore21,30 e dalla sera di pasqua fino al rientro dalle vacanze scolastiche;
in detti periodi di vacanza i genitori si alterneranno nell'andare a prendere e nel riaccompagnare il minore nelle rispettive residenze”;
2) veniva inoltre stabilito un contributo di mantenimento per il figlio nella misura di € 500,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo”.
Argomentava in particolare la ricorrente:
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“Successivamente a questa regolamentazione, poiché il IG. non versava CP_1 la propria quota parte di mutuo dell'abitazione coniugale, le parti raggiungevano un accordo, ovvero che, a compensazione delle rate del mutuo non versate dal IG. CP_1
e di quelle a scadere, quest'ultimo vendeva la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile alla IG.ra che avrebbe estromesso dal mutuo il IG. Parte_1 CP_1
(atto regolarmente svolto). La IG.ra quindi ad oggi è l'unica proprietaria dell'immobile di Civita Parte_1
Castellana di Via del Falco 2, presso il quale vive unitamente al figlio per il CP_1 quale ha rinegoziato il mutuo e preso un finanziamento con la società Avvera S.p.a. per un importo mensile di € 240,00 per 120 rate per poter pagare i canoni del mutuo non versati in precedenza dal IG. e un prestito trattenuto direttamente in busta CP_1 paga per € 50,00 al mese. Il IG. peraltro versa il contributo mensile di mantenimento per Parte_2 il figlio solo a seguito di istanza ex art. 156, comma 6 c.p.c., di pagamento diretto da parte del datore di lavoro il quale, tutti i mesi, provvede a corrispondere il contributo, ma il padre non corrisponde le spese straordinarie per il figlio quali le spese scolastiche, mediche e sportive. Solo lo scorso anno ha versato il 50% di quelle sportive;
è unicamente la IG.ra
a farvi fronte tanto che l'ultima richiesta formale in tal senso da parte della Parte_1 IG.ra risale al 30 novembre 2023 per un importo di € 252,50 naturalmente Parte_1 mai versato, così come tutte le altre sostenute e resasi necessarie. Attualmente la IG.ra
, dinanzi a tanta ostinazione, evita anche di comunicargli queste spese Parte_1 sapendo che tanto il padre non vi partecipa e, del resto, diventa oneroso per la stessa dover ricorrere ogni volta in Tribunale. In relazione al contributo di mantenimento che il IG. non aveva corrisposto prima del provvedimento del Tribunale di Viterbo CP_1
è stato effettuato un pignoramento presso terzi e la IG.ra è in attesa, nel Parte_1 momento in cui si esauriranno gli altri pignoramenti, di percepire gli arretrati. Il figlio minore , ormai quasi quattordicenne, negli ultimi due anni ha CP_1 manifestato un atteggiamento oppositivo e a tratti aggressivo quando la madre gli vieta magari di uscire fino a tardi la sera o non acconsente a tutto quello che desidera, oppure lo riprende per i numerosi comportamenti non rispettosi che lo stesso manifesta in ambito scolastico.
In più di un'occasione i genitori (e soprattutto la ricorrente in quanto, poi, il padre per lo più si disinteressa di tali convocazioni!) sono stati richiamati dai professori della scuola media che lo stesso frequentava perché il ragazzo veniva scoperto a fumare ed anche la madre ha trovato nello zaino del figlio delle IGarette ). Durante uno Per_1
o dei pochi colloqui con i professori a cui presenziava il IG. negava che il CP_1 figlio facesse uso delle IGarette dicendo poi alla ricorrente che il ragazzo sarebbe stato poco furbo a farsi vedere e dicendole che era lui ad acquistare le IGarette per il figlio di fatto approvando e, quindi, addirittura favorendone l'uso dato che la IG.ra
[...]
è poi venuta a conoscenza che da ben due anni il IG. acquista le Pt_1 CP_1 IGarette per il figlio. Il 15 novembre dell'anno 2022 la ricorrente scopriva accidentalmente che il figlio, dopo essere ritornato da un weekend con il padre, aveva nel giubbino un coltello
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a scatto che la IG.ra provvedeva a consegnare ai Carabinieri di Fabbrica Parte_1 di Roma effettuando una denuncia. si giustificava dicendo di aver trovato il CP_1 coltello per strada e di averlo raccolto. Dal 13.12.2022 al 15.12.2022 il ragazzo veniva sospeso per tre giorni a seguito del proprio comportamento e, nonostante entrambi i genitori fossero stati convocati, anche in questo caso si presentava all'incontro solo la madre. Durante questo ultimo anno scolastico presso l'istituto alberghiero di Magliano Sabina il ragazzo è entrato per ben 64 volte in ritardo a scuola benché partisse puntuale da casa;
ha preso diverse note per non aver tenuto comportamenti corretti, perché si sarebbe intrattenuto troppo nel bagno durante l'orario scolastico, perché usciva dall'aula senza il permesso dell'insegnante, perché lanciava oggetti durante la lezione, per aver colpito la porta dell'aula ed averla danneggiata, perché disturbava in classe con una cassa acustica, perché dormiva in classe, perché giocava a carte durante la lezione, perché abbassava i pantaloni a un compagno di
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