Trib. Larino, sentenza 07/01/2025, n. 9
TRIB Larino
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Larino
Sentenza
7 gennaio 2025
Sentenza
7 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 904/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
NC RO (C.F. [...]) e AM
RO (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv.to D'APOLITO
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO
GIUSEPPE MAZZINI n. 111/B, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
LU RO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to
RAVENNI FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to
Antonella Mancinelli, sito in LARINO, VIA MAZZINI n. 4, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “DICHIARARE sciolta la comunione del terreno dei signori
NZ e AD AR con la signora LU AR, così come concordato dalle parti con la scrittura privata del 22 agosto 1984;
CONFERMARE LA VALIDITA' e L'EFFICACIA scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22.08.1984 dichiarando l'attribuzione delle relative quote spettanti a ciascuno componente della comunione e precisamente, così come stabilito: particella 676 alla signora IG AR;
pagina 1 di 8 particella 677 al signor AD AR;
particella 678 al signor NZ AR (al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678. Verosimilmente la particella n. 398 è “fascia di rispetto” della sede stradale. E' altrettanto evidente che la particella n. 676 rappresenta i 2/4 dell'intero terreno, mentre le particelle nn. 677 e 678 rappresentano rispettivamente ¼ dell'intero lotto)”;
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Larino adito, contrariis reiectis, previa nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, ordinare la divisione del terreno in comproprietà tra le par-ti dell'odierno giudizio, posto in Campomarino - Loc. Difensola, censito in Catasto al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678, determinandone all'uopo le relative modalità secondo la natura edificatoria dello stesso risultante dal PRG Comunale, assicurando il rispetto dei diritti delle parti in relazione a detta natura del compendio e dell'equo e proporzionale riparto delle penalizzazioni che il Comune chiede secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Il tutto con vittoria di compensi legali e spese di giudizio, a tal fine rimettendo alla valutazione del Giudice la diligenza e lealtà della difesa avversaria, nell'aver sottaciuto un dato di pregnante rilevanza ai fini della divisione del terreno che ci occupa quale la natura edificatoria dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I germani NZ e AD AR hanno convenuto in giudizio LU
AR esponendo: che in data 16.11.1962 NI AR, padre degli odierni istanti, e il fratello UC AR, padre dell'odierna convenuta e zio degli attori, acquistavano un terreno in Campomarino, sito in C.da Difensola, attualmente in catasto al f.lio 9, p.lle 398, 676, 677 e
678;
che NI AR decedeva in data 9.2.1977 e due anni dopo decedeva anche la coniuge, IE CH, sicché unici loro eredi erano NZ e AD
AR;
che in data 22.8.1984, questi ultimi, subentrati quindi nella posizione del padre, sottoscrivevano con lo zio UC, alla presenza dell'allora tecnico del Comune di
Campomarino, ing. Di Giandomenico, una scrittura privata con cui venivano individuate e assegnate le relative quote del terreno e in data 14.11.2002 conferivano incarico ad un tecnico, geom. Angelo Cirelli, affinché procedesse al frazionamento del terreno sulla scorta dell'assegnazione convenuta con la scrittura privata del 22.8.1984;
che in data 30.5.2011 decedeva UC AR e in data 6.1.2016 anche la moglie, lasciando come unica erede la figlia LU AR;
che in data 27.8.2016 AD AR esprimeva all'odierna convenuta la volontà sua e del fratello di dividere il terreno secondo la predetta scrittura ma che vani restavano i tentativi di raggiungere un accordo bonario tra loro.
Tanto esposto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare sciolta la comunione pagina 2 di 8
secondo la volontà delle parti cristallizzata nella scrittura privata del 1984 e del 2002, confermandone la validità ed efficacia, con conseguente attribuzione delle relative quote ai condividenti.
2. Con comparsa depositata in data 23.12.2021, si è costituita LU AR la quale, nel dichiarare di non opporsi allo scioglimento della comunione, come invero dichiarato già prima del giudizio, ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, mai sarebbe stato sottoscritto un formale atto di divisione, come si evince dalle visure catastali e dal tenore della domanda attorea, essendo il terreno in questione tuttora in comproprietà. Difatti, la convenuta ha esposto che al tempo della scrittura del 1984, il terreno aveva destinazione agricola, salvo poi divenire suolo edificabile negli anni duemila, dopo essere stato modificato il
PRG;
nella variante al piano, il fondo veniva gravato di oneri di cessione per la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e attrezzature collettive ricadenti su una parte di detto terreno che, in base alla scrittura del 1984, verrebbero a insistere interamente sulla part.lla 676, ovvero quella asseritamente assegnata alla convenuta. Pertanto, secondo la AR tale scrittura, fondata su presupposti del tutto superati dall'attuale vocazione edificatoria del suolo, non potrebbe più “fornire la base per la divisione nel rispetto dei diritti delle parti derivanti dai passaggi successori” (pag. 5), fermo restando che la stessa non è stata mai attuata e, quindi, può dirsi “ampiamente prescritta” (pag.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
NC RO (C.F. [...]) e AM
RO (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv.to D'APOLITO
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO
GIUSEPPE MAZZINI n. 111/B, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
LU RO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to
RAVENNI FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to
Antonella Mancinelli, sito in LARINO, VIA MAZZINI n. 4, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “DICHIARARE sciolta la comunione del terreno dei signori
NZ e AD AR con la signora LU AR, così come concordato dalle parti con la scrittura privata del 22 agosto 1984;
CONFERMARE LA VALIDITA' e L'EFFICACIA scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22.08.1984 dichiarando l'attribuzione delle relative quote spettanti a ciascuno componente della comunione e precisamente, così come stabilito: particella 676 alla signora IG AR;
pagina 1 di 8 particella 677 al signor AD AR;
particella 678 al signor NZ AR (al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678. Verosimilmente la particella n. 398 è “fascia di rispetto” della sede stradale. E' altrettanto evidente che la particella n. 676 rappresenta i 2/4 dell'intero terreno, mentre le particelle nn. 677 e 678 rappresentano rispettivamente ¼ dell'intero lotto)”;
per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Larino adito, contrariis reiectis, previa nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, ordinare la divisione del terreno in comproprietà tra le par-ti dell'odierno giudizio, posto in Campomarino - Loc. Difensola, censito in Catasto al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678, determinandone all'uopo le relative modalità secondo la natura edificatoria dello stesso risultante dal PRG Comunale, assicurando il rispetto dei diritti delle parti in relazione a detta natura del compendio e dell'equo e proporzionale riparto delle penalizzazioni che il Comune chiede secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Il tutto con vittoria di compensi legali e spese di giudizio, a tal fine rimettendo alla valutazione del Giudice la diligenza e lealtà della difesa avversaria, nell'aver sottaciuto un dato di pregnante rilevanza ai fini della divisione del terreno che ci occupa quale la natura edificatoria dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I germani NZ e AD AR hanno convenuto in giudizio LU
AR esponendo: che in data 16.11.1962 NI AR, padre degli odierni istanti, e il fratello UC AR, padre dell'odierna convenuta e zio degli attori, acquistavano un terreno in Campomarino, sito in C.da Difensola, attualmente in catasto al f.lio 9, p.lle 398, 676, 677 e
678;
che NI AR decedeva in data 9.2.1977 e due anni dopo decedeva anche la coniuge, IE CH, sicché unici loro eredi erano NZ e AD
AR;
che in data 22.8.1984, questi ultimi, subentrati quindi nella posizione del padre, sottoscrivevano con lo zio UC, alla presenza dell'allora tecnico del Comune di
Campomarino, ing. Di Giandomenico, una scrittura privata con cui venivano individuate e assegnate le relative quote del terreno e in data 14.11.2002 conferivano incarico ad un tecnico, geom. Angelo Cirelli, affinché procedesse al frazionamento del terreno sulla scorta dell'assegnazione convenuta con la scrittura privata del 22.8.1984;
che in data 30.5.2011 decedeva UC AR e in data 6.1.2016 anche la moglie, lasciando come unica erede la figlia LU AR;
che in data 27.8.2016 AD AR esprimeva all'odierna convenuta la volontà sua e del fratello di dividere il terreno secondo la predetta scrittura ma che vani restavano i tentativi di raggiungere un accordo bonario tra loro.
Tanto esposto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare sciolta la comunione pagina 2 di 8
secondo la volontà delle parti cristallizzata nella scrittura privata del 1984 e del 2002, confermandone la validità ed efficacia, con conseguente attribuzione delle relative quote ai condividenti.
2. Con comparsa depositata in data 23.12.2021, si è costituita LU AR la quale, nel dichiarare di non opporsi allo scioglimento della comunione, come invero dichiarato già prima del giudizio, ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, mai sarebbe stato sottoscritto un formale atto di divisione, come si evince dalle visure catastali e dal tenore della domanda attorea, essendo il terreno in questione tuttora in comproprietà. Difatti, la convenuta ha esposto che al tempo della scrittura del 1984, il terreno aveva destinazione agricola, salvo poi divenire suolo edificabile negli anni duemila, dopo essere stato modificato il
PRG;
nella variante al piano, il fondo veniva gravato di oneri di cessione per la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e attrezzature collettive ricadenti su una parte di detto terreno che, in base alla scrittura del 1984, verrebbero a insistere interamente sulla part.lla 676, ovvero quella asseritamente assegnata alla convenuta. Pertanto, secondo la AR tale scrittura, fondata su presupposti del tutto superati dall'attuale vocazione edificatoria del suolo, non potrebbe più “fornire la base per la divisione nel rispetto dei diritti delle parti derivanti dai passaggi successori” (pag. 5), fermo restando che la stessa non è stata mai attuata e, quindi, può dirsi “ampiamente prescritta” (pag.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi