Trib. Salerno, sentenza 06/05/2024, n. 2446

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 06/05/2024, n. 2446
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2446
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 1267/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1267 - 18 promossa da:
CO arch. TO AS nato a [...] il [...] (C.F.: ccusbt55m10h703z), rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Greco
Attore
CONTRO
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO rapp.to e difeso dall'avv. Inno
Convenuto
NONCHE'
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
MONTECORVINO PUGLIANO rapp.to e difeso dall'avv. Annamaria Caputo
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'arch. UO esponeva che: - stipulava un contratto d'opera professionale con il Comune di Montecorvino Pugliano in data 2.4.2012 avente ad
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oggetto la progettazione preliminare per un “intervento pubblico per la realizzazione di un comparto urbano con apporto di capitali privati”;
- l'attività del professionista è consistita nella redazione di n. 12 elaborati, per complessive 60 tavole di progetto, una relazione illustrativa, un calcolo sommario delle spese, un capitolato disciplinare prestazionale, un quadro economico per lavori di trasformazione ati, un piano di sicurezza;
- l'imponente lavoro progettuale prevede per la esecuzione dell'appalto un costo presumibile di € 3.311.891,46 (oltre oneri accessori e fiscali);
- all'art. 3 del predetto contratto viene stabilito tra le parti che il compenso professionale, quantificato in € 20.000,00 oltre IVA e CAP, verrà corrisposto all'architetto “esclusivamente in caso di aggiudica del contatto di appalto”;
- in data 2.5.2012 l'arch. UO, in esecuzione dell'incarico professionale, ha consegnato tutti gli elaborati secondo le condizioni contrattuali stabilite;
- acquisiti gli elaborati e lo studio di fattibilità redatti dall'arch.
UO , la P.A. non provvedeva a predisporre le procedure amministrative per la indizione dell'asta, previste dagli artt. 153 e ss. del d.lgs. 163/2006 (c.d. Finanza di progetto), né corrispondeva il compenso al professionista;
- poco tempo dopo, con delibera consiliare n. 40 del 28.08.2013 il Comune di Montecorvino Pugliano deliberava il dissesto finanziario, cui seguiva, ex art. 252 e ss. d. lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), la nomina della Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
- a seguito dell'insediamento della
Commissione Straordinaria e dell'avvio della procedura per la rivelazione della massa passiva, l'arch. UO provvedeva a presentare istanza per l'ammissione al piano di rilevazione;
- quindi, con deliberazione n. 109/2017 dell'11.12.2017 la Commissione
Straordinaria di Liquidazione del Comune di Montecorvino Pugliano rigettava l'istanza con la seguente motivazione “non è possibile rinvenire gli elementi previsti dall'art. 194, comma 1^, lett. e), del TUEL e (…) che impone sia accertata e dimostrata l'utilità e
l'arricchimento per l'Ente”.
Tanto premesso citava il Comune di Montecorvino Pugliano e la Commissione
Straordinaria di liquidazione e, sul presupposto che l'Ente convenuto, non avendo
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attivato le procedure per la realizzazione dell'opera progettata, ha violato le norme di correttezza e buona fede in sede di esecuzione del contratto con conseguente obbligo al risarcimento del danno, chiedeva dichiararsi 1) il grave inadempimento del Comune di
Montecorvino Pugliano e per l'effetto lo condanni, in persona del suo rapp.te legale p.t., al pagamento del compenso o al risarcimento del danno di € 20.000,00 oltre oneri accessori ed interessi legali;
2) in via subordinata dichiarare l'ingiustificato arricchimento del Comune di Montecorvino Pugliano condannandolo al pagamento di un indennizzo in favore dell'attore di € 20.000,00 o della diversa somma corrispondente alla diminuzione patrimoniale da lui subita;
3) Disporre, sulla base di quanto richiesto ai punti 1) e 2) che precedono l'ammissione nel piano di rilevazione della massa passiva, ordinando alla Commissione straordinaria di liquidazione, in persona del presidente p.t, di provvedere alla integrazione del
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