Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 630

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 630
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 630
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2847/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASARINI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;

- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;

- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 9/11/2010, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 3586/2010;

- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;

- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
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separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.

1.12.1970 n.
898);

- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 26.10.1996 a
Castelfranco Emilia (MO), dai signori e trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stavo Civile del relativo Comune al n.44 parte 2, serie A, disponendo la relativa annotazione prevista dalla legge.
2) Dare atto che i coniugi sono, allo stato, economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di adeguati redditi propri, e che pertanto nulla chiedono reciprocamente l'un l'altro, a titolo di assegno divorzile e/o di mantenimento.
3) Dare atto che i coniugi hanno già provveduto prima d'ora a definire ogni diverso rapporto economico/patrimoniale regolamentato in sede di
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