Trib. Treviso, sentenza 18/06/2024, n. 1198
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1527/2022 R.G. promossa da
VI AG, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Narciso Ghirardi
ATTORE
nei confronti di
RI ET, c.f. [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Gracis
CONVENUTA
Banca della Marca Credito Cooperativo – società cooperativa, p. iva
03669140265
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da nota di trattazione scritta depositata il 6.12.2023: “previo
rigetto di ogni eventuale eccezione, istanza, deduzione e domanda avversaria,
NEL MERITO: ritenute inammissibili ed infondate le domande avversarie per i
motivi di cui in citazione, respingersi l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 1527/2022 r.g. 1
accertarsi e
dichiararsi il diritto di AG VI al pagamento dell'importo residuo di €
500.000,00 derivante dal contratto di compravendita stipulato con ET
RI il 30.6.2014 per notar dott. Alessandro Degan di Conegliano (Rep. n.
236685 e Racc. n. 7692);
e per l'effetto condannarsi la convenuta al pagamento
in favore dell'attore dell'importo di € 500.000,00, oltre agli interessi legali
decorrenti dalla notifica dell'atto di precetto o dell'atto di pignoramento
immobiliare;
dichiararsi e confermarsi la validità e/o l'efficacia esecutiva del
titolo azionato e/o della legittimità della presente procedura espropriativa;
e per
l'effetto disporsi la prosecuzione della pendente procedura esecutiva con
l'adozione di ogni conseguente provvedimento;
condannarsi la convenuta al
risarcimento per lite temeraria ex art. 96, comma 2, c.p.c. dei danni tutti,
patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'attore, nella misura che sarà accertata,
anche in via equitativa e comunque ritenuta di giustizia o, in subordine, al
pagamento di una somma ulteriore equitativamente determinata ex art. 96,
comma 3, c.p.c. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze, anche della
fase sommaria. IN VIA ISTRUTTORIA: come nelle memorie istruttorie ex art.
183, comma 6, n. 2 e n. 3 rispettivamente del 14.12.2022 e del 30.12.2022,
ammettendosi tutte le relative istanze non ammesse da intendersi qui
integralmente richiamate, e tenendosi conto di tutti i documenti dimessi in
giudizio dall'attore;
e respingersi tutte le eccezioni e richieste avversarie, in
quanto infondate in fatto e diritto. In particolare, “si chiede prova per interpello e
per testi (quest'ultima da assumersi ex art. 204 c.p.c. in relazione al teste AV
JU OS AV ID di Valencia) sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 1527/2022 r.g. 2 nel giugno 2014 la signora ET RI ha conosciuto il signor FA AV
NO LS, amministratore di ECO Assesors s.l., con sede in Valencia
(Spagna);
2) vero che nel giugno 2014 la signora ET RI frequentava il
signor JU OS AV ID di Valencia (Spagna), con il quale intrattenne
una relazione sentimentale;
3) vero che nel luglio 2014 e successivamente (anche
nel 2017) la signora ET RI prometteva a AG VI che gli
avrebbe pagato la somma di € 500.000,00 prevista nel contratto stipulato il
30.6.2014 di compravendita dell'immobile oggetto della presente procedura;
4)
vero che il 30 giugno 2014 in occasione della stipulazione del rogito notarile
della compravendita immobiliare oggetto della presente procedura esecutiva era
presente il teste Dal Mas Pietro;
5) vero che in occasione della stipulazione del
30 giugno 2014 la signora ET IN, una volta acquistato l'immobile
oggetto della presente procedura esecutiva, dichiarava al teste che si sarebbe
impegnata a ritrasferirlo al signor AV ID;
6) vero che in occasione della
stipulazione del 30 giugno 2014 il signor AV ID chiedeva alla signora
ET RI quando avrebbe provveduto a ritrasferirgli l'immobile oggetto
della presente procedura esecutiva. Si indica a testimoni sulle sopraindicate
circostanze: Dal Mas Pietro di Cappella Maggiore e AV JU OS AV
ID di Valencia (Spagna). Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove
orali avversarie, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con il teste Dal
Mas Pietro, con riserva di indicarne altri”.
Per RI ET, come da nota di trattazione scritta depositata il 6.12.2023:
“previa acquisizione (in ragione del carattere unitario del giudizio di opposizione
all'esecuzione, nonostante la sua struttura bifasica ed, eventualmente, per mezzo
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 1527/2022 r.g. 3 della sua “visibilità” giusta circolare DOG07.23.05.2017.0012619U del
Ministero della Giustizia - Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati) del fascicolo della fase sommaria del presente giudizio, ovvero del
procedimento n. 304/2018 sub 1 di R.E.I. e della sua appendice in sede di reclamo
n. 399/2022 di R.G., in via pregiudiziale: dichiarare l'illegittimità e/o
inammissibilità dell'espropriazione immobiliare n. 304/2018 R.E.I. pendente
avanti il Tribunale di Treviso e della domanda di accertamento del diritto di
credito azionato esecutivamente e di condanna di ET RI al pagamento
della correlativa obbligazione, per difetto di interesse ad agire e/o di
legittimazione passiva;
in principalità: dichiarare l'illegittimità
dell'espropriazione immobiliare n. 304/2018 di R.E.I. pendente avanti il
Tribunale di Treviso, accertato e dichiarato che è stata tempestivamente ed
interamente adempiuta l'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto
dell'immobile di cui al contratto stipulato con rogito notarile 30.06.2014, n.
236685 di Rep., notaio Alessandro Degan, registrato in Conegliano il 01.07.2014
al n. 3301, Serie 1T, prima ancora della sua spedizione in forma esecutiva e della
promozione, in forza del titolo così formato, dell'espropriazione medesima e che,
pertanto, AG VI non ha diritto ad alcunché per tale causale ed in
forza di tale titolo, con condanna dello stesso ad astenersi dalla promozione di
qualsivoglia ulteriore procedura esecutiva nei confronti di ET RI, che si
assuma fondata sul suddetto titolo;
in ogni caso: - dichiarare che AG
VI non aveva diritto di attribuire al suddetto titolo efficacia esecutiva
mediante apposizione della relativa formula e di procedere con l'espropriazione
immobiliare n. 304/2018 di R.E.I. pendente avanti il Tribunale di Treviso;
-
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 1527/2022 r.g. 4 dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del suddetto titolo esecutivo e di
ogni atto del procedimento per espropriazione immobiliare n. 304/2018 di R.E.I.
pendente avanti il Tribunale di Treviso;
- ordinare la cancellazione della
trascrizione del pignoramento dai Registri Immobiliari;
- condannare
AG VI alla rifusione delle spese e competenze di lite della presente
fase di merito (quelle della fase sommaria di prima istanza nel proc. n. 304/2018
sub 1 di R.E.I. sono già state liquidate dal G.E. con ordinanza 10.01.2022, mentre
quelle della fase di reclamo nel proc. n. 399/2022 di R.G. sono state
integralmente compensate), nonché al risarcimento per lite temeraria ex art. 96,
co. II^, c.p.c. dei danni tutti, patrimoniali e non, conseguentemente patiti e
patiendi, da ET RI, nella misura che sarà accertata, anche in via
equitativa e, comunque, ritenuta di giustizia, o, in subordine, al pagamento di una
somma ulteriore equitativamente determinata ex art. 96, co. III^, c.p.c.. In
istruttoria: sempre per scrupolo di difesa, attesa l'eccezione svolta in via
pregiudiziale e, nel merito, quanto all'estinzione dell'obbligazione di pagamento
del saldo prezzo della compravendita, dovendo risultare già pienamente
comprovati mediante la documentazione in atti i fatti dedotti in giudizio, insiste
per l'ammissione della prova testimoniale già formulata in memoria ex art. 183,
co. VI, n. 2, c.p.c., con teste JU OS AV ID, residente in [...]del
Mestre Ferrero, 21, Puerta 6 - 46870 Ontinyent -Valencia - (se del caso, da
assumersi ex art. 204, c.p.c. e/o Regolamento C.E. n. 1783/2020, già C.E. n.
1206/2001 e, in generale, norme e convenzioni internazionali che disciplinano
l'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale), sui seguenti
capitoli di prova, con premesso “vero che”: 1) nelle due settimane che
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 1527/2022 r.g. 5 precedettero la stipula del contratto di compravendita (che si esibisce, sub doc. 2,
fascicolo ET), ci fu un incontro tra AG VI e FA AV
NO LS, nella sua casa di ME (TV), Via Luigi Cadorna, 11/B, alla
presenza del solo JU OS AV ID;
2) in occasione del suddetto incontro,
FA AV NO LS disse a AG VI, che ES NO I
OR Assessors S.L. intendeva impegnarsi a pagargli direttamente il residuo