Trib. Messina, sentenza 21/03/2024, n. 691

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 21/03/2024, n. 691
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 691
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi SENTENZA (art. 617 c.p.c.) – mobiliare nella causa iscritta al n. 2168/2016 R.G., proposta da
FA LV ([...]), difeso dagli avv.ti Giuseppe Marco
Accardo e Valeria Giovanna Accardo,
– appellante / appellato incidentale contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, difesa dall'avv. Francesco De Leo,
– appellata / appellante incidentale
e nei confronti di
Comune di Messina (00080270838),
– appellato contumace
e nei confronti di
Comune di Catania (00137020871), difeso dall'avv. Leonardo Arcidiacono,
– appellato contumace
e nei confronti di
Comune di Nova Siri,
– appellato contumace
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
LV FA ha proposto opposizione, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi («ex art. 617 c.p.c.») avverso la comunicazione preventiva di ipoteca identificata
1


con il n. 295 76 2015 00034807, emessa sul presupposto di numerose cartelle rimaste insolute.
La Riscossione Sicilia s.p.a., costituitasi, ha resistito.
Il Comune di Messina, costituitosi, ha resistito.
Il Comune di Catania, costituitosi, ha resistito.
Il Comune di Nova Siri non si è costituito.
Il Giudice di pace di Messina, con la sentenza n. 3368/15, depositata il 19 febbraio
2016, ha dichiarato «il proprio difetto di giurisdizione» quanto alle cartelle che hanno per oggetto crediti tributari o contributi previdenziali, indicando la «competenza» del giudice tributario e del giudice del lavoro, e ha rigettato, quanto al resto, l'opposizione.
LV FA ha proposto appello avverso la sentenza.
La Riscossione Sicilia s.p.a. ha resistito.
Alla Riscossione Sicilia s.p.a. è subentrata, per legge, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Anche il Comune di Catania ha resistito.
Il Comune di Messina non si è costituito.
Il Comune di Nova Siri è rimasto contumace.
Preliminarmente, bisogna osservare che la sentenza emessa dal Giudice di pace non
è stata impugnata, con un motivo specifico (e nemmeno generico, al limite), nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione e di competenza.
Perciò, oggetto della causa in questo grado è solamente la parte della comunicazione preventiva di ipoteca che ha per presupposto le seguenti cartelle
(limitatamente ai sottesi ruoli specificati, per le cartelle che ne abbiano ad oggetto più di uno), emesse per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada: 295 2008 0019563017 (ruolo 2651/2008);

295 2009 0010718288 (ruolo 1356/2009), 295 2009 0025890232 (2006, un ruolo
3019/2009, anno 2006), 295 2009 0034524369 (ruolo 3669/2009), 295 2009 0048506317
(4696/2009), 295 2010 0008054128, 295 2010 0011532631, 295 2010 0043085410, 295
2010 0051855310 (ruolo 5543/2010), 295 2011 0001803703, 295 2011 0010898489, 295
2011 0015149001, 295 2011 0018775488, 295 2012 0001718463 (ruolo 5875/2011), 295
2012 0034498539 (ruolo 3700/2012), 295 2013 0000647330 (ruolo 5507/2012), 295
2013 0006347927 (ruolo 1622/2013), 295 2013 0020849960, 295 2013 0024299553
(ruolo 3153/2013), 23.9.2013295 2013 0034513074, 295 2014 0008486001 (ruolo
2
450/2014) 295 2014 0016020819 (ruolo 1447/2014), 295 2014 0020653633, 295 2014
0026008211 (ruoli 2512/2014 e 2565/2014).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Comune di Catania, non può essere accolta.
Avendo l'appellante contestato la regolarità delle notifiche tanto delle cartelle, quanto (genericamente) degli «atti intermedi», identificabili tra l'altro nei verbali di accertamento delle infrazioni formati e notificati dagli enti locali.
Quando si controverta anche della mancata o irregolare notifica della cartella, e a maggior ragione dell'atto sanzionatorio, anche l'ente che ha formato tale atto può essere legittimamente parte nella causa (v. Cass. n. 15900/17, anche se relativamente all'impugnazione della cartella).
L'appellante ha dedotto, quale (asserito) vizio della sentenza, il difetto di motivazione.
La sentenza di primo grado è motivata in relazione ai vizi dell'atto (la comunicazione preventiva di ipoteca) dedotti con il ricorso.
La mancanza di motivazione circa alcuni dei vizi dedotti integrerebbe – in ipotesi
– una omessa pronuncia.
L'esame del motivo di appello, quindi, è rimessa all'analisi – da farsi nel prosieguo
– della portata decisoria della sentenza impugnata.
L'art. 7 del d.lgs. n. 150/11 dispone, al comma 8, che nelle cause di «opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada» «le parti possono stare in giudizio personalmente» e «l'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati».
Il ricorrente in primo grado ha proposto una opposizione, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi, avverso una comunicazione preventiva di ipoteca, senza impugnare in via concomitante i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
Non poteva operare, perciò, la predetta norma, così che la costituzione del Comune
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