Trib. Perugia, sentenza 05/11/2024, n. 1489
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Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa M R Presidente
Dott.ssa L G Giudice rel.
Dott.ssa E S Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2715/2023 r.g. pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MONTONE, Parte_1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Via Fiume n. 17 Perugia
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: ricorso per regolamentazione della responsabilità genitoriale, affidamento e mantenimento di figlio minore
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11.04.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , nata il 14.05.1986 a Galati (Romania) e , Parte_1 CP_1 nato il 22.04.1987 a Galati (Romania), hanno intrattenuto relazione sentimentale dalla quale è nata, il
06.10.2020, la figlia Il rapporto di convivenza si è quindi interrotto e la signora Persona_1 ha presentato ricorso diretto alla regolamentazione dell'affidamento e Parte_1 mantenimento della figlia minore. Ha esposto che: la coppia dopo tre anni di convivenza ha interrotto la relazione nel mese di gennaio 2023, allorchè la ricorrente apprendeva che il sig. CP_1 intratteneva una relazione parallela con un'altra donna dalla quale aspettava anche un figlio;
dal momento dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, il medesimo si è completamente disinteressato della figlia, non contribuendo nemmeno al relativo mantenimento, nonostante percepisca una retribuzione mensile di circa € 2.000,00. Ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo della
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minore, con collocamento presso la madre;
possibilità per il padre di vedere la figlia previo accordo con la madre;
previsione a carico dello stesso di un contributo di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio il resistente non si è costituito in giudizio e all'udienza di comparizione del 05.03.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Si è proceduto all'audizione personale della ricorrente la quale ha dichiarato che la convivenza era finita per motivi di violenza domestica e di tradimento da parte del compagno e ha aggiunto di aver presentato denuncia penale nei suoi confronti per il mancato versamento del mantenimento in favore della figlia.
Ha dichiarato di lavorare in smart-working presso un'azienda che collabora con Banca Sella, da cui percepisce la retribuzione mensile di € 500,00. Ha riferito che la minore ha problemi di salute e si sottopone a visite di controllo periodiche presso l'Ospedale Silvestrini di Perugia ed ha aggiunto
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa M R Presidente
Dott.ssa L G Giudice rel.
Dott.ssa E S Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 2715/2023 r.g. pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MONTONE, Parte_1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Via Fiume n. 17 Perugia
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: ricorso per regolamentazione della responsabilità genitoriale, affidamento e mantenimento di figlio minore
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11.04.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , nata il 14.05.1986 a Galati (Romania) e , Parte_1 CP_1 nato il 22.04.1987 a Galati (Romania), hanno intrattenuto relazione sentimentale dalla quale è nata, il
06.10.2020, la figlia Il rapporto di convivenza si è quindi interrotto e la signora Persona_1 ha presentato ricorso diretto alla regolamentazione dell'affidamento e Parte_1 mantenimento della figlia minore. Ha esposto che: la coppia dopo tre anni di convivenza ha interrotto la relazione nel mese di gennaio 2023, allorchè la ricorrente apprendeva che il sig. CP_1 intratteneva una relazione parallela con un'altra donna dalla quale aspettava anche un figlio;
dal momento dell'allontanamento del resistente dalla casa familiare, il medesimo si è completamente disinteressato della figlia, non contribuendo nemmeno al relativo mantenimento, nonostante percepisca una retribuzione mensile di circa € 2.000,00. Ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo della
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minore, con collocamento presso la madre;
possibilità per il padre di vedere la figlia previo accordo con la madre;
previsione a carico dello stesso di un contributo di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio il resistente non si è costituito in giudizio e all'udienza di comparizione del 05.03.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Si è proceduto all'audizione personale della ricorrente la quale ha dichiarato che la convivenza era finita per motivi di violenza domestica e di tradimento da parte del compagno e ha aggiunto di aver presentato denuncia penale nei suoi confronti per il mancato versamento del mantenimento in favore della figlia.
Ha dichiarato di lavorare in smart-working presso un'azienda che collabora con Banca Sella, da cui percepisce la retribuzione mensile di € 500,00. Ha riferito che la minore ha problemi di salute e si sottopone a visite di controllo periodiche presso l'Ospedale Silvestrini di Perugia ed ha aggiunto
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