Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 3

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13683/21 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
NO AC ( C.F. [...]), nato a [...]
l'11.06.1950 ed ivi residente in [...], Corso Vittorio Emanuele II n. 19, elettivamente domiciliato in Piedimonte Etneo Corso Vittorio Emanuele II n. 19 ove è sito lo studio dell'avv. Salvatore CA ( C.F. [...]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

ATTORE
CONTRO
AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS CIVICO DI ST NF DI
PALERMO ( C.F. 05841770828 ) , in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Palermo Piazza Leotta n. 4, elettivamente domiciliata in Palermo Piazza Unità
d'Italia n. 11 ove è sito lo studio dell'avv. Francesco La Gattuta ( C.F. LGT FNC 81P05
G273I) che la rappresenta e difende giusta procura in atti ;

CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 26.10.2021, il sig. AN CE conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Catania l'Azienda
Ospedaliera Arnas Civico di TI EN di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: - ritenere e dichiarare che il terreno e le aree di sedime di fabbricati diruti siti in Piedimonte Etneo
C.da LD , censiti al catasto terreni del medesimo Comune come segue: - Foglio 8 part. 211, seminativo di mq 5.835, seminativo di 3^, -Foglio 8 part. 218 di mq 34 senza reddito – Foglio 8 part. 126 quota di cortile di mq 126 senza reddito, - Foglio 8 part. 219 di mq 44, senza reddito;
- Foglio 8 part. 221 di mq 34 senza reddito;
- Foglio 8 part. 288 di mq 40 senza reddito;
sono di proprietà di CE AN per effetto dell'avvenuta usucapione;
- conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di

Pubblicità Immobiliare, in persona del Responsabile pro-tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art.
1158 c.c. a favore dell'attore sui beni sopradescritti, nonché autorizzare la voltura catastale a favore dell'attore medesimo;
Vittoria di spese e compensi in caso di contestazione”

Sosteneva parte attrice di aver posseduto da oltre vent'anni in maniera continuativa, ininterrotta, pacificamente e pubblicamente il terreno con aree di sedime di fabbricati diruti siti in Piedimonte Etneo in C.da LD censiti in catasto terreni nel modo che segue : foglio 8 part. 211, seminativo di mq 5.835, seminativo di 3^, foglio 8 part. 218 di mq 34 senza reddito;
foglio 8 part. 126 quota di cortile di mq 126 senza reddito;
foglio 8 part. 219 di mq 44, senza reddito;
foglio 8 part. 221 di mq 34 senza reddito;
foglio 8 part.
288 di mq 40 senza reddito. Rilevava altresì parte attrice che i terreni in questione si appartenevano in proprietà all'Azienda Ospedaliera Arnas Civico di TI EN di Palermo che, pur invitata a partecipare al procedimento di mediazione, aveva ritenuto di non presenziare per come da verbale negativo allegato agli atti del presente procedimento.
Il diritto di livello si apparteneva invece a soggetti presumibilmente deceduti in quanto nati alla fine dell'800 o comunque nati nei primi del '900 e registrati senza indicazione dei dati anagrafici ma solo con specifica del patronimico.
Riteneva quindi l'attore che, in ragione di quanto sopra esposto, il diritto di livello si fosse già estinto.
Di poi, parte attrice affermava di aver provveduto alla pulitura e coltivazione del fondo uti dominus mettendovi a dimora piante di fave e raccogliendo il relativo frutto;
di aver
altresì recintato il fondo comprendente anche l'area di sedime su cui insistono i fabbricati diruti.
Quindi, in data 20.01.2022, si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera contestando, sotto il profilo fattuale e giuridico, la domanda proposta dagli attori;
eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per incompleto esperimento del procedimento di mediazione, asimmetria tra istanza di mediazione e atto di citazione contestando altresì la fondatezza della domanda attrice.
La convenuta Azienda Ospedaliera chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “Voglia l'On.le Giudice adito, reiectis adversis, in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare improcedibile la domanda attorea poiché non è stato ritualmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Arnas Civico di TI EN , in quanto inammissibili e infondate in assenza dei presupposti normativi ai fini dell'avvenuta usucapione. Riservandosi di articolare ulteriori mezzi di prova nel corso del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”

Ciò posto, all'udienza di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi