Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2024, n. 365

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 26/03/2024, n. 365
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 365
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI AREZZO Sezione II Civile

Il Giorno 26/03/2024 alle ore 13.30 nel procedimento n. 2103 /2021 davanti al Giudice Istruttore G.O.T. dr. Cristina Colombo sono comparsi: per la parte attrice IE SANTUARIO DI S. MARIA AUSILIATICE DEL BAGNO 92005710519 (già NEDO GH) l'Avv. BAGLIONI ALESSIA e l'Avv. VITTORIA LACHI per la parte convenuta AO CA [...]l'Avv. SPALLIERI LUCA oggi sostituito dall'Avv. ELEONORA COTTONI per parte convenuta RV e NO l'Avv. SILVIA DELLA MARTA e l'Avv. TOMMASO ACUTI per la convenuta ZY RZ
l'Avv. Lachi eccepisce che la causa iscritta a ruolo sub codice 144031 come causa relativa alla validità o efficacia del contratto (azione di simulazione, nullità, annullamento) risulta associata ad una materia totalmente estranea locazione e comodato di immobile urbano – affitto di azienda, nel richiedere che venga emendata tale erronea catalogazione implicante anomalia anche in punto dell'atto introduttivo del giudizio sottopongono al contempo al GOP la questione della ritualità della delega conferita dal magistrato assegnatario dr. Carmela Labella di cui non conoscono il contenuto non riportato nel provvedimento del 22.02.2022 che si porrebbe in contrasto con i principi della legge delega n. 57/2016 art. 2 comma 5 e con le disposizioni del D.L.vo n. 117 /2016 art. 10 oltre che con la normativa secondaria di riferimento art. 180 circolare CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022. Visto che il presente contenzioso non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 10 comma 12 D.Lvo 117 del 2016 chiedono che la decisione venga rimessa al giudice assegnatario al fine di evitare la nullità dell'emanando provvedimento per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc con conseguente pregiudizio di tutte le parti interessate dalla presente vicenda.
In subordine si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale depositata l'!! marzo 2024 insistendo per l'accoglimento
L'Avv. Cottoni rileva per quanto occorer possa, la tardività delle eccezioni e comunque l'infondatezza della stessa, per il resto si riporta alle note autorizzate e depositate in data 1 marzo 2024 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate ed insistendo per la richiesta di distrazione delle spese formulate nella memoria già autorizzata in subordine chiede termine per dedurre sull'eccezione formulata alla data odierna
L'Avv. Acuti sulla eccezione sollevata oggi ci si oppone e rileva che anche il senso di quest'ultima eccezione appartiene alla temerarietà di questa causa oggi in sede di discussione viene formulata eccezione sulla legittimità del giudicante dopo il deposito di plurimi atti e riassunzione del giudizio e questo aspetto di ricerca dell'espediente è stato caratterizzante di tutto il giudizio. Tutte le illazioni di cui agli atti di parte attrice sono state contestate da prove documentali. Chiede inoltre che il documento n. 26 allegato alla comparsa conclusionale dell'attore sia dichiarato inammissibile in quanto non opponibile ai terzi convenuti e costituiti nel presente giudizio che verte unicamente sull'accertamento della simulazione degli atti di compravendita intercorsi e sulla eventuale revocatoria degli stessi. Per il merito si riporta da quanto scritto e depositato negli atti difensivi e alle valutazioni del CTU che è anche stato chiamato a chiarimenti, alle prove orali che hanno confermato i capitoli che sono stati fatti ovvero che sull'immobile sono stati eseguiti tutta una serie di lavori importanti e on tutti documentabili. In merito alla CTU si pone in evidenza quale fosse il valore dell'immobile al momento della vendita ed il CTU ha correttamente inquadrato il valore il CTU aveva a disposizione dei documenti e rogiti prodotti da parte attrice che riportano esattamente lo stato dell'immobile al momento del rogito e dagli stessi è evidente che l'immobile all'epoca della compravendita della convenuta RZ fosse allo stato grezzo come risulta dai riscontri eseguiti anche tramite il portale satellitare. Conclude come da note e chiede la liquidazione degli onorari per la parte ammessa al gratuito patrocinio già depositati con la ricevuta del Siamm.
L'Avv. Della Marta nulla aggiunge rispetto a quanto dedotto dal Collega Avv. Acuti, i convenuti ER e IS hanno senz'altro dimostrato nel corso del giudizio la loro assoluta estraneità rispetto alla vicenda così come erroneamente e pretestuosamente ricostruita da parte attrice Ad ogni modo preme ribadire che è irrilevante ai fini del decidere l'eccezione oggi formulata da parte attrice in quanto il giudizio si è comunque svolto di fronte al Giudice competente così come ribadisce la contestazione del
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