Trib. Palermo, sentenza 11/12/2024, n. 5106

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 11/12/2024, n. 5106
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5106
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 14349/2024 R.G.L. promossa da
con l'avv. CAUDULLO DINO Parte_1
contro
Controparte_1
All'udienza del 11/12/2024 ore 10:25 sono comparsi
Per parte ricorrente in sost. dell'avv. CAUDULLO DINO l'avv. TARANTINO
ERASMO
Per parte convenuta nessuno
Che insiste in atti e chiede decidere la causa, che discute oralmente, richiamando il contenuto del ricorso
LA GIUDICE
Preliminarmente, riunisce al presente procedimento le cause n. 14847/2024,
n.14848/2024 e 14849/2024 R.G.L., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
A questo punto è presente in sost. dell'avv. CAUDULLO DINO l'avv.
TARANTINO ERASMO anche per le parti ricorrenti delle cause riunite, che chiede decidere la causa.
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 10:39
Successivamente, alle ore 13:00 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e l'allegata sentenza nel fascicolo telematico.


Verbale chiuso alle ore 13:05
LA GIUDICE
Paola Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
Paola Marino nella causa iscritta al n. 14349/2024 R.G.L., cui sono riunite quelle
n. 14847/2024, n.14848/2024 e 14849/2024 promosse
D A
, , Parte_1 Parte_2 [...]
e rappresentai e difesi dall'avv. CAUDULLO Pt_3 Parte_4
DINO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- convenuto contumace -
All'udienza dell'11/12/2024 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
qui dichiarata: Controparte_1
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento a:
per l'anno scolastico 2022/2023;
Parte_1
per gli anni scolastici 2017/2018, Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024;

per l'anno scolastico 2023/2024;
Parte_3
per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Parte_4
Condanna il ad erogare in Controparte_1
favore di € 500,00, di Parte_1 Parte_2
€ 2.500,00, di € 500,00 e di € 1.000.00, Parte_3 Parte_4
attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
5.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. CAUDULLO DINO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/10/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , e chiedeva, previa eventuale Controparte_1
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art.
2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge
n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/23, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
alla corresponsione dell'importo nominale di € 500.00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione del credito.
Deduceva di aver prestato attività lavorativa nel predetto anno scolastico in forza di incarichi annuali fino al 30 giugno e di aver svolto mansioni identiche a quelle
espletate dal personale di ruolo e di essere sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato, di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica);
lamentava che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comportava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocava le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea, per cui la normativa nazionale doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Con analoghi ricorsi, i cui procedimenti, nei quali pure il è rimasto CP_1
contumace, sono stati riuniti al presente all'odierna udienza di comparizione, gli altri docenti ricorrenti proponevano analoga domanda per analoghe ragioni, in relazione a diversi anni scolatici e in particolare: Parte_2
per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e
[...]
2023/2024;
per l'anno scolastico 2023/2024;
Parte_3 [...]
per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Pt_4
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato,
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