Trib. Cassino, sentenza 15/10/2024, n. 812

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 15/10/2024, n. 812
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 812
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. L S, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel R.G. al n° 2080/2022 , vertente
TRA

e , elettivamente domiciliate Parte_1 Parte_2 presso lo studio degli avv.ti DE PERSIIS GIANCARLO e PIZZARDA
MASSIMO che le rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE

E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede e rappresentata e difesa dall'avv. CAVALIERE STEFANO in virtù di delega in atti
RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ed , premesso Parte_1 Parte_2 di essere state in servizio presso l' Controparte_2
[...]
prima con una serie di contratti a tempo determinato dal 2.7.2003 sino al
1.7.2004, poi con ulteriori contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, dal 12.8.2006 al 14.9.2017, poi ancora con contratto a tempo indeterminato, inquadrata nella Categoria A sino al 31.8.2022;
la seconda dal 8.2.2002 al 12.11.2007 in virtù di molteplici contratti a tempo determinato, poi senza soluzione di continuità dal 1.6.2008 al 14.9.2017 e successivamente ancora con contratto a tempo indeterminato, sempre inquadrata nella Categoria A fino al 31.8.2022 – hanno rilevato di non aver avuto alcun riconoscimento per l'anzianità di servizio maturata in virtù dei contratti a tempo determinato e di non aver avuto accesso alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale (PEO) con decorrenza dal 1.1.2015 bandita dall'azienda con Deliberazione 1496/2016.
Evidenziando l'illegittimità di tale esclusione e del mancato riconoscimento dell'anzianità maturata, anche a tempo determinato, alla luce della clausola
4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato confluito nella Direttiva 1999/70/CE, rilevando inoltre che i contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo sono anche da intendersi illegittimi in quanto assunti in violazione del divieto di reiterazione degli stessi, e quantificando la maggiore retribuzione che avrebbero percepito qualora fossero state ammesse a partecipare alla procedura per
l'attribuzione della PEO, che peraltro si è conclusa con l'accoglimento di tutte le domande e l'attribuzione del beneficio “a pioggia”, le ricorrenti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “ (A)In via preliminare, accertare il diritto delle ricorrenti all'esatto inquadramento con il riconoscimento della progressione retributiva, legata alla anzianita di servizio accumulata e/o al riconoscimento della Fascia economica A1 ed A2, come segue:


1. Per : a) Fascia A1 a decorrere dal 1.1.2015 al 30.09.2020;
Parte_2 per l'effetto ordinare all'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., la correzione della progressione economicostipendiale della ricorrente con assegnazione della Fascia A1 per il periodo 1.1.2015 sino al 30.10.2020 e/o altra data

2 ritenuta di giustizia;
b) e l'assegnazione della Fascia A2 dal 1.11.2020 al

31.8.2022;
c) con il conseguente pagamento in favore della stessa delle differenze retributive nel mentre maturate (A-A1 dal 1.1.2015 al 30.10.2020

e A1-A2 dal 1.11.2020 al 31.8.2022 e/o altro periodo ritenuto di giustizia), pari ad un totale di € 3.872,37, oltre differenze fra le due fasce stipendiali, interessi come per legge e/o altra somma ritenuta di giustizia.


2. Per : a) Fascia A1 a decorrere dal 1.1.2015 al 30.09.2021;
Parte_1 per l'effetto ordinare all'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., la correzione della progressione economicostipendiale della ricorrente con assegnazione della Fascia A1 per il periodo 1.1.2015 sino al 30.09.2021 e/o altra data ritenuta di giustizia;
b) e l'assegnazione della Fascia A2 dal 1.10.2021 al

31.8.2022;
c) con il conseguente pagamento in favore della stessa delle differenze retributive nel mentre maturate (A-A1 dal 1.1.2015 al 30.9.2021 e

A1-A2 dal 1.10.2021 al 31.8.2022 e/o altro periodo ritenuto di giustizia) , pari ad un totale di € 3.845,63, oltre differenze fra le due fasce stipendiali, interessi come per legge e/o altra somma ritenuta di giustizia.
(B) In ogni caso, previa disapplicazione di ogni atto o normativa interna in contrasto con il richiamato accordo quadro (art. 4), ed accertata la discriminazione/disparita di trattamento economico azionata dall'azienda resistente nei confronti delle istanti, con il mancato riconoscimento di uno scatto retributivo (con decorrenza 1.1.2015) e l'inesatta assegnazione del primo scatto in A1 dal 1.10.2020 e 1.10.2021 per le istanti, legati all'anzianita di servizio, in quanto dipendenti con contratto a termine e non a tempo indeterminato antecedentemente al giorno 18.11.2016;
per l'effetto condannare l'azienda resistente, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno di euro 3.845,63 in favore di ed € 3.872,37 per Parte_1 Pt_2

e/o altra somma ritenuta di giustizia, pari alle differenze retributive
[...]
(A-A1 ed A1-A2 periodo 2015-2022) arretrate mai percepite, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto condannare l'azienda, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della istante di euro 3.845,63 e di € Parte_1
3 3.871,40 in favore di e/o altra somma ritenuta di giustizia Parte_2 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
(C) In via subordinata, accertare il diritto al risarcimento del danno delle ricorrenti per le ragioni di cui in premessa secondo una valutazione di giustizia, ai sensi degli art. 1126 c.c. e 432 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 1223
c.c. e per l'effetto condannare l'azienda resistente al pagamento della somma individuata secondo canoni di giustizia ed equita in favore delle istanti.
(D) In via alternativa, gia accertata la illegittimita dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, considerata tale condotta aziendale idonea
a privare la ricorrente della concreta possibilita di accedere e beneficiare della
PEO n.1496/2016, con decorrenza 1.1.2015, per l'effetto ordinare alla Pt_3
[...
in persona del l.r.p.t., il pagamento a titolo risarcitorio, in favore della istanti, del danno quantificabile nelle differenze retributive non percepite a decorrere dal giorno 1.1.2015 sino al 30.08.2022 pari ad euro 3.845,63 per
e di € 3.871,40 per oltre interessi o Parte_1 Parte_2 rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia.
(E) Con vittoria di spese, onorari e cpa come per legge da distrarsi ai sottoscritti procuratori”.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'Azienda USL di Frosinone resistente, che ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei crediti maturati in data antecedente al quinquennio dall'ultimo atto interruttivo, e nel merito ha ribadito la legittimità delle previsioni dei bandi che hanno indetto le procedure per il riconoscimento delle PEO per il 2015 e per il 2020
e che escludevano dall'accesso a tale beneficio il personale assunto a tempo determinato, facendo riferimento all'orientamento applicativo dell'ARAN, del
15.5.2018 e del 5.6.2011, rilevando altresì come nel caso di specie sussistano ragioni obiettive volte a giustificare, anche alla luce delle previsioni di diritto comunitario, l'esclusione dei lavoratori a tempo determinato dalle procedure di riconoscimento delle PEO.
4
Ha poi sottolineato che l'attribuzione delle PEO avviene comunque su criteri selettivi e che “la discrezionalità decisionale, che va riconosciuta alla PA in merito al conferimento della progressione economica orizzontale, e che peraltro è stata concertata con le organizzazioni sindacali, non possa essere in questa sede censurata, avendo l' , sulla base di un accordo CP_1 collettivo decentrato, disciplinato la selezione relativa alla PEO 2015 e alla
PEO 2019 in conformità con i fondi a disposizione, come individuati in sede di contrattazione decentrata, e nel rispetto dei legittimi criteri di attribuzione previsti sulla base delle disposizioni normative di legge e di CCNL”, contestando infine la fondatezza della domanda articolata a titolo di risarcimento del danno, perché non provata.
Ha dunque concluso chiedendo al giudice in via preliminare di dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle somme per il periodo antecedente al 1 febbraio 2023 e nel merito di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata rinviata per la discussione e, a seguito di un differimento d'ufficio dovuto ad esigenze organizzative e alla gestione temporanea del ruolo, e all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante pronuncia della sentenza all'esito della camera di consiglio.
***
Le parti ricorrenti hanno richiesto in via principale l'accertamento dell'illegittima mancata attribuzione della PEO bandita con deliberazione del
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