Trib. Brescia, sentenza 13/12/2024, n. 5168
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Terza Minori-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10514/2023 R.G. promossa da
C.F. (avv. FERRARI LUISA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. (avv. PEDRALI NICOLA e avv. Controparte_1 C.F._2
BERTACCHINI SIMONA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in sede
***
«oggetto: modifica condizioni regolamentazione, esercizio della responsabilità genitoriale»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
Per parte resistente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 30/8/2023 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con la resistente, unione dalla quale è nato il figlio
(n. 29/2/2008) riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
1
Nell'anno 2016 le parti hanno interrotto la loro relazione depositando ricorso congiunto al fine di ottenere una prima regolamentazione del rapporto di filiazione. In tale sede le parti hanno concordato il collocamento prevalente del minore presso la madre con possibilità per lo stesso di frequentare il padre a weekend alternati e con la previsione di un pernotto infrasettimanale (doc. 2).
Successivamente, stante la volontà del minore di trascorrere più tempo con il padre, le parti hanno modificato il calendario delle frequentazioni, prevedendo il collocamento paritetico di Per_1 presso entrambi i genitori, e hanno stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad
€ 200,00/mese (doc. 3).
Il ricorrente ha quindi rappresentato che, in seguito al trasferimento di madre e figlio presso altro immobile, l'inadeguatezza degli spazi e la perdurate assenza della resistente hanno acuito il senso di malessere e disagio di il quale si è infine determinato a risiedere stabilmente presso il padre, Per_1 ove è collocato dal mese di maggio 2023, rifiutando altresì qualsiasi contatto con la madre.
Il sig. ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo del minore con collocamento Pt_1 presso di sé, ii) incontri liberi madre-figlio, iii) disporre a carico della resistente l'onere di contribuire al mantenimento della prole corrispondendo la somma di € 300,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, iv) prevedere che l'intero importo dell'assegno unico sia corrisposto al padre e v) conferma del piano genitoriale di cui al documento 14.
Con comparsa del 29/11/2023, si è costituita parte resistente la quale ha confermato che il minore si
è trasferito stabilmente presso il padre. Ha, tuttavia, contestato la ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato all'allontanamento del figlio. La sig.ra ha dedotto di voler ripristinare il CP_1 rapporto con la prole, ragione per cui ha chiesto disporsi l'intervento del Servizi sociali. Quanto al mantenimento di ha dato atto di aver corrisposto al padre la propria quota dell'assegno Per_1 unico a far data dal mese di giugno 2023 (doc. 10 comparsa).
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, ii) incontri con il minore da concordarsi inizialmente con i Servizi sociali e iii) porsi a suo carico un contributo al mantenimento pari ad € 100,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/1/2024 parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni, chiedendo che la madre, regolarmente occupata, corrisponda un contributo al mantenimento di € 300,00/mese. Parte resistente ha, invece, ribadito la necessità dell'intervento dei Servizi sociali al fine di favorire il suo riavvicinamento al figlio. Si è, quindi, resa disponibile a corrispondere a titolo di mantenimento la somma di € 150,00, trattenendo il 50% dell'assegno unico.
Preso atto della disponibilità
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Terza Minori-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10514/2023 R.G. promossa da
C.F. (avv. FERRARI LUISA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. (avv. PEDRALI NICOLA e avv. Controparte_1 C.F._2
BERTACCHINI SIMONA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in sede
***
«oggetto: modifica condizioni regolamentazione, esercizio della responsabilità genitoriale»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
Per parte resistente, come da note scritte depositate in data 7/10/2024.
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 30/8/2023 parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con la resistente, unione dalla quale è nato il figlio
(n. 29/2/2008) riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
1
Nell'anno 2016 le parti hanno interrotto la loro relazione depositando ricorso congiunto al fine di ottenere una prima regolamentazione del rapporto di filiazione. In tale sede le parti hanno concordato il collocamento prevalente del minore presso la madre con possibilità per lo stesso di frequentare il padre a weekend alternati e con la previsione di un pernotto infrasettimanale (doc. 2).
Successivamente, stante la volontà del minore di trascorrere più tempo con il padre, le parti hanno modificato il calendario delle frequentazioni, prevedendo il collocamento paritetico di Per_1 presso entrambi i genitori, e hanno stabilito a carico del padre un contributo al mantenimento pari ad
€ 200,00/mese (doc. 3).
Il ricorrente ha quindi rappresentato che, in seguito al trasferimento di madre e figlio presso altro immobile, l'inadeguatezza degli spazi e la perdurate assenza della resistente hanno acuito il senso di malessere e disagio di il quale si è infine determinato a risiedere stabilmente presso il padre, Per_1 ove è collocato dal mese di maggio 2023, rifiutando altresì qualsiasi contatto con la madre.
Il sig. ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido esclusivo del minore con collocamento Pt_1 presso di sé, ii) incontri liberi madre-figlio, iii) disporre a carico della resistente l'onere di contribuire al mantenimento della prole corrispondendo la somma di € 300,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, iv) prevedere che l'intero importo dell'assegno unico sia corrisposto al padre e v) conferma del piano genitoriale di cui al documento 14.
Con comparsa del 29/11/2023, si è costituita parte resistente la quale ha confermato che il minore si
è trasferito stabilmente presso il padre. Ha, tuttavia, contestato la ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato all'allontanamento del figlio. La sig.ra ha dedotto di voler ripristinare il CP_1 rapporto con la prole, ragione per cui ha chiesto disporsi l'intervento del Servizi sociali. Quanto al mantenimento di ha dato atto di aver corrisposto al padre la propria quota dell'assegno Per_1 unico a far data dal mese di giugno 2023 (doc. 10 comparsa).
Ha quindi concluso chiedendo: i) l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, ii) incontri con il minore da concordarsi inizialmente con i Servizi sociali e iii) porsi a suo carico un contributo al mantenimento pari ad € 100,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 23/1/2024 parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni, chiedendo che la madre, regolarmente occupata, corrisponda un contributo al mantenimento di € 300,00/mese. Parte resistente ha, invece, ribadito la necessità dell'intervento dei Servizi sociali al fine di favorire il suo riavvicinamento al figlio. Si è, quindi, resa disponibile a corrispondere a titolo di mantenimento la somma di € 150,00, trattenendo il 50% dell'assegno unico.
Preso atto della disponibilità
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