Trib. Agrigento, sentenza 20/06/2024, n. 958

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 20/06/2024, n. 958
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 958
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:

COOPERATIVA SOCIALE “SORRISO” con sede legale in Canicatti' (AG) - Via Vittorio Veneto 5, in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva 02784020840), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Arrabito;

-ATTRICE- nei confronti di:
COMUNE DI CANICATTÌ in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, in Canicattì,
Corso Umberto I, 59 (C.F. 00179660840), rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Vaccaro;

- CONVENUTO-

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis la cooperativa sociale “Sorriso”, premettendo di essere autorizzata allo svolgimento di attività assistenziali in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) come da decreto R.S. n. 19227 del 1.06.2016 e di essere iscritta all'albo regionale ai sensi della L.22/86, conveniva in giudizio il Comune di Canicattì per chiedere la condanna al pagamento della complessiva somma di €. 634.163,72 riferita alle annualità dal 2015 al 2019 .
In particolare la cooperativa asseriva il suo diritto ad un compenso quantificato per ciascun giorno di ospitalità fornita ai MSNA di €. 76,00 ai sensi del D.P. Reg. n. 158 del n.

4.6.1996 e successivo DDG 1129/s6 del 6.06.2012, dando atto, nel corpo del ricorso, di aver ricevuto le somme, pro die pro capite di € 45,00, trattenute a titolo di acconto.
1
Si costituiva il Comune di Canicattì contestando ogni ulteriore pretesa di parte ricorrente evidenziando di aver esclusivamente l'obbligo di provvedere a trasferire alla Cooperativa, gestore del servizio, gli importi effettivamente erogati dal Ministero dell'Interno, quale contributo giornaliero pari ad euro 45,00 per ogni ospite, senza alcun altro obbligo o onere aggiuntivo di qualsiasi genere .
Precisava che con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2016 n.
513 è stata indicata quale somma minima da corrispondere agli enti l'importo di € 45,00 pro die pro capite in considerazione dei nuovi standard di prestazione e strutturali richiesti dalla
Tegione per le strutture deputate all'accoglienza degli MSNA
Disposto il mutamento in rito ordinario in ragione della natura del procedimento, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e posta in decisione previa concessione dei richiesti termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*** Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo la controversia in esame ha per oggetto il quantum effettivamente spettante alla Cooperativa per l'accoglienza MSNA;
è difatti pacifico ed incontestato che parte attrice ha accolto i minori stranieri non accompagnati negli anni 2015-2019 a seguito di collocamento disposto per ordine dell'autorità (v. verbali di momentanea accoglienza in all. 10-70 al ricorso introduttivo del giudizio).
Nelle fatture depositate dalla ricorrente con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. risultano indicati i giorni di ospitalità per ciascun minore non vi è contestazione né in merito al numero dei minori collocati né con riguardo al periodo di permanenza presso tali strutture.
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