Trib. Tivoli, sentenza 13/11/2024, n. 1651

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 13/11/2024, n. 1651
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1651
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N.RG. 608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di T, nella persona della dott.ssa G B, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 608 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO RAIMONDO Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente di scuola secondaria di Parte_1
primo grado – ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, CP_1
in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022, lamentando di non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della


“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riconoscere e accertare il diritto del sig. ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la Parte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per
l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della complessiva somma di Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per ciascun anno) oltre interessi
e rivalutazione di legge”.
Disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024, fissata per la discussione, con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa verifica del tempestivo deposito delle note suddette da parte della difesa del ricorrente e della mancata costituzione in giudizio del convenuto, viene oggi decisa mediante la CP_1
presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta.
La domanda proposta con il ricorso è fondata.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Controparte_2
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite
[...]
delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30
settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da
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