Trib. Trani, sentenza 21/11/2024, n. 2335

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 21/11/2024, n. 2335
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 2335
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 21/11/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6885 dell'anno 2023
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1
Falcetta, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;

- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Lotito Giuseppina ex art. 417 bis c.p.c.;

- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 21/11/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21/9/2023 la ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla percezione della “retribuzione professionale docenti” per n. 368 giorni in relazione agli Cont aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, prevista dall'art. 7 del CCNL 2001, e che per l'effetto il fosse condannato al pagamento delle differenze retributive determinate sulla base delle tabelle stipendiali annesse ai CCNL Scuola, pari ad € 2.141,76.
Deduceva a tal fine la ricorrente di essere una docente precaria e di aver prestato attività lavorativa
Cont alle dipendenze del come docente in virtù di una serie di contratti a tempo determinato per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 per n. complessivi 368 giorni;
di non aver mai ricevuto, durante
1
lo svolgimento degli incarichi, la voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, riconosciuta invece ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato e che ha lo scopo di valorizzare la funzione svolta dai docenti ed è corrisposta a tutti i supplenti annuali;
di avere diritto al pagamento della somma spettante in ragione dell'anzianità secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCNL e dalla successiva contrattazione collettiva;
che la mancata applicazione di tale voce anche ai supplenti con incarichi circoscritti come lei determinava una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti a tempo indeterminato e agli altri docenti in violazione della disciplina comunitaria;
che la Corte di Cassazione aveva affermato l'applicabilità della
“retribuzione professionale docenti” anche ai docenti assunti con supplenze temporanee.
Il resistente, costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda, CP_1
evidenziando la legittimità del comportamento del , anche alla luce di quanto previsto CP_1
dalla circolare ministeriale n. 118 del 14.4.2000;
chiedeva, in
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