Trib. Genova, sentenza 18/07/2024, n. 2130
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10752 / 2023, promossa da:
IA AV (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Turtarolo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, Vico Stella 6/13;
OPPONENTE contro
AN CA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Gavino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, via Smirne 1/9;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, JI VO citava in giudizio ME IA deducendo che nella esecuzione mobiliare R.E. 905/2023 veniva disposta la vendita del proprio autoveicolo (furgone targato FY602AV), pignorato da controparte a seguito di un procedimento per convalida di sfratto per morosità;
che in tale procedimento la IA notificava all'indirizzo pec della propria ditta individuale LI (mejiabravo@pec.it) atto di intimazione di sfratto per morosità, citazione per convalida, nonché la convalida di sfratto, la liquidazione delle spese e il relativo precetto;
che in seguito la convenuta notificava al medesimo indirizzo pec decreto ingiuntivo emesso da Codesto Tribunale R.G. 3334/2023 a suo favore, con il quale interveniva nella procedura esecutiva R.E. 905/2023;
che a seguito dell'atto di pignoramento del proprio autoveicolo, notificatogli in data 21.02.2023, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. in data 23.06.2023, chiedendo venisse dichiarato nullo il pignoramento;
che il GE rigettava le domande attoree in quanto tardive e confermava la vendita del bene mobile, già disposta con ordinanza pronunciata in data 5.4.2023.
1
Conseguentemente l'attore proponeva il presente atto di citazione, lamentando la nullità delle notifiche di tutti gli atti prodromici al pignoramento, in quanto indirizzate alla casella pec della propria ditta individuale, ma per ragioni estranee all'esercizio d'impresa. Inoltre, parte attrice contestava la pignorabilità dell'autocarro, in quanto bene strumentale all'esercizio di impresa, ad oggetto lavori edili di manutenzione e ristrutturazione;
che per tale circostanza sarebbe applicabile l'art. 515 c.p.c., secondo il quale i beni indispensabili per l'esercizio di attività di impresa sono pignorabili solo nella misura di un quinto e solo se il creditore non risulti soddisfatto da altri beni rinvenuti. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-accertare e dichiarare la illegittimità dell'esecuzione mobiliare RE 905/2023 Tribunale di Genova per le ragioni tutte esposte con ogni conseguenza di legge;
-per l'effetto condannare la sig.ra IA ME al risarcimento del danno anche in via equitativa, derivante dalla esecuzione illegittimamente eseguita, considerata la perdita del mezzo acquistato al prezzo di euro 14.500,00 e tenuto conto del lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità del mezzo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” Si costituiva in giudizio ME IA, contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Parte convenuta riteneva che tutte le notifiche effettuate all'indirizzo pec della ditta individuale del JI fossero rituali;
che parte attrice, nonostante l'asserita illegittimità delle suddette notifiche, nonostante la notifica del preavviso di sfratto ricevuta a mezzo Ufficiale giudiziario in data 14.9.2022 e della esecuzione medesima avvenuta in data 17.1.2023, non ha presentato alcuna opposizione;
che altresì controparte non ha proposto tempestiva impugnazione all'esecuzione in esame nel presente giudizio e che pertanto la relativa azione deve ritenersi tardiva. Con riferimento alla pignorabilità dell'autocarro, la IA sosteneva che per il lavoro di controparte non fosse necessario tale veicolo;
che non potesse comunque rilevare un suo utilizzo per lavori edili, giacché il JI non risultava titolare di alcun conto corrente o di altra adeguata risorsa economica, come da esito di un pignoramento presso terzi effettuato;
che se parte attrice avesse voluto rivendicare una somma sul ricavato della vendita del mezzo, avrebbe dovuto farlo nella procedura esecutiva ormai estinta a seguito della vendita e dell'assegnazione, risultando pertanto l'eccezione tardiva. Per tali ragioni, concludeva chiedendo “Piaccia all'Onorevole Tribunale di Genova – contrariis reiectis, respingere perché inammissibile/improcedibile ovvero per intervenuta decadenza le domande proposte dall'attore con l'atto introduttivo;
in via subordinata – previa acquisizione della dichiarazione dei redditi del debitore direttamente presso la Agenzia Entrate – in accoglimento della eccezione di compensazione, compensare eventuali somme ritenute dovute con i canoni e spese di
2 amministrazione gravati da interessi ut supra specificati, salvo il residuo a favore della locatrice/creditrice. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”. A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in data 10.04.2024 il Giudice provvedeva con ordinanza sulle richieste istruttorie avanzate da parte opponente, disponendo il rigetto delle medesime in quanto inammissibili e irrilevanti e, ritenendo la causa matura per la decisione e compatibile con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., visto l'art. 281 sexies c.p.c., rinviava la causa per decisione al giorno 16.07.2024. All'esito di tale udienza, lette le note scritte d'udienza delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione risulta articolata in due motivi diversi tra loro: con un primo motivo, parte opponente deduce l'erroneità dell'effettuazione della notifica, via pec, di tutta una serie di atti giudiziari prodromici all'esecuzione mobiliare subita affermando la nullità di quest'ultima. In particolare, deduce che l'intimazione di sfratto per morosità, inviata via pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta individuale del sig. JA, atto fondativo dell'ordinanza di sfratto con liquidazione delle spese legali in favore dell'intimante sulla cui base si innestava, poi, la seguente esecuzione mobiliare ove la IA effettuava intervento per un ulteriore credito afferente canoni di locazione non corrisposti dal sig. JA, non poteva essere notificata tramite mail pec, in quanto l'art. 660 c.p.c. nella versione pre Cartabia prevedeva la notifica tramite consegna a mani e, inoltre, in quanto la notifica tramite pec all'indirizzo di posta elettronica di un'impresa può essere effettuata solo per gli atti afferenti l'attività professionale di quest'ultima e non per motivi personali e/o che non riguardano tale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10752 / 2023, promossa da:
IA AV (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Turtarolo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, Vico Stella 6/13;
OPPONENTE contro
AN CA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Gavino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, via Smirne 1/9;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione, JI VO citava in giudizio ME IA deducendo che nella esecuzione mobiliare R.E. 905/2023 veniva disposta la vendita del proprio autoveicolo (furgone targato FY602AV), pignorato da controparte a seguito di un procedimento per convalida di sfratto per morosità;
che in tale procedimento la IA notificava all'indirizzo pec della propria ditta individuale LI (mejiabravo@pec.it) atto di intimazione di sfratto per morosità, citazione per convalida, nonché la convalida di sfratto, la liquidazione delle spese e il relativo precetto;
che in seguito la convenuta notificava al medesimo indirizzo pec decreto ingiuntivo emesso da Codesto Tribunale R.G. 3334/2023 a suo favore, con il quale interveniva nella procedura esecutiva R.E. 905/2023;
che a seguito dell'atto di pignoramento del proprio autoveicolo, notificatogli in data 21.02.2023, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. in data 23.06.2023, chiedendo venisse dichiarato nullo il pignoramento;
che il GE rigettava le domande attoree in quanto tardive e confermava la vendita del bene mobile, già disposta con ordinanza pronunciata in data 5.4.2023.
1
Conseguentemente l'attore proponeva il presente atto di citazione, lamentando la nullità delle notifiche di tutti gli atti prodromici al pignoramento, in quanto indirizzate alla casella pec della propria ditta individuale, ma per ragioni estranee all'esercizio d'impresa. Inoltre, parte attrice contestava la pignorabilità dell'autocarro, in quanto bene strumentale all'esercizio di impresa, ad oggetto lavori edili di manutenzione e ristrutturazione;
che per tale circostanza sarebbe applicabile l'art. 515 c.p.c., secondo il quale i beni indispensabili per l'esercizio di attività di impresa sono pignorabili solo nella misura di un quinto e solo se il creditore non risulti soddisfatto da altri beni rinvenuti. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-accertare e dichiarare la illegittimità dell'esecuzione mobiliare RE 905/2023 Tribunale di Genova per le ragioni tutte esposte con ogni conseguenza di legge;
-per l'effetto condannare la sig.ra IA ME al risarcimento del danno anche in via equitativa, derivante dalla esecuzione illegittimamente eseguita, considerata la perdita del mezzo acquistato al prezzo di euro 14.500,00 e tenuto conto del lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità del mezzo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” Si costituiva in giudizio ME IA, contestando tutto quanto ex adverso dedotto. Parte convenuta riteneva che tutte le notifiche effettuate all'indirizzo pec della ditta individuale del JI fossero rituali;
che parte attrice, nonostante l'asserita illegittimità delle suddette notifiche, nonostante la notifica del preavviso di sfratto ricevuta a mezzo Ufficiale giudiziario in data 14.9.2022 e della esecuzione medesima avvenuta in data 17.1.2023, non ha presentato alcuna opposizione;
che altresì controparte non ha proposto tempestiva impugnazione all'esecuzione in esame nel presente giudizio e che pertanto la relativa azione deve ritenersi tardiva. Con riferimento alla pignorabilità dell'autocarro, la IA sosteneva che per il lavoro di controparte non fosse necessario tale veicolo;
che non potesse comunque rilevare un suo utilizzo per lavori edili, giacché il JI non risultava titolare di alcun conto corrente o di altra adeguata risorsa economica, come da esito di un pignoramento presso terzi effettuato;
che se parte attrice avesse voluto rivendicare una somma sul ricavato della vendita del mezzo, avrebbe dovuto farlo nella procedura esecutiva ormai estinta a seguito della vendita e dell'assegnazione, risultando pertanto l'eccezione tardiva. Per tali ragioni, concludeva chiedendo “Piaccia all'Onorevole Tribunale di Genova – contrariis reiectis, respingere perché inammissibile/improcedibile ovvero per intervenuta decadenza le domande proposte dall'attore con l'atto introduttivo;
in via subordinata – previa acquisizione della dichiarazione dei redditi del debitore direttamente presso la Agenzia Entrate – in accoglimento della eccezione di compensazione, compensare eventuali somme ritenute dovute con i canoni e spese di
2 amministrazione gravati da interessi ut supra specificati, salvo il residuo a favore della locatrice/creditrice. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”. A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in data 10.04.2024 il Giudice provvedeva con ordinanza sulle richieste istruttorie avanzate da parte opponente, disponendo il rigetto delle medesime in quanto inammissibili e irrilevanti e, ritenendo la causa matura per la decisione e compatibile con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., visto l'art. 281 sexies c.p.c., rinviava la causa per decisione al giorno 16.07.2024. All'esito di tale udienza, lette le note scritte d'udienza delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione risulta articolata in due motivi diversi tra loro: con un primo motivo, parte opponente deduce l'erroneità dell'effettuazione della notifica, via pec, di tutta una serie di atti giudiziari prodromici all'esecuzione mobiliare subita affermando la nullità di quest'ultima. In particolare, deduce che l'intimazione di sfratto per morosità, inviata via pec all'indirizzo di posta elettronica certificata della ditta individuale del sig. JA, atto fondativo dell'ordinanza di sfratto con liquidazione delle spese legali in favore dell'intimante sulla cui base si innestava, poi, la seguente esecuzione mobiliare ove la IA effettuava intervento per un ulteriore credito afferente canoni di locazione non corrisposti dal sig. JA, non poteva essere notificata tramite mail pec, in quanto l'art. 660 c.p.c. nella versione pre Cartabia prevedeva la notifica tramite consegna a mani e, inoltre, in quanto la notifica tramite pec all'indirizzo di posta elettronica di un'impresa può essere effettuata solo per gli atti afferenti l'attività professionale di quest'ultima e non per motivi personali e/o che non riguardano tale
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