Trib. Monza, sentenza 20/09/2024, n. 2282
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Testo completo
N. R.G. 2433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2433 /2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SA NI, alla via Matteotti n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Tromello (PV), Via Dante n. 33, per procura in calce all'atto di citazione contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CP_1
CONCLUSIONI
L'attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 12 settembre 2024 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo.
Conclusioni per Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i Parte_1 trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SA NI (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 4, parte II, Serie B, anno 2004), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, provvedendo a tutti Per_1 gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di SA NI (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, chiedeva che il Tribunale adito la autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso Parte_1
maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di SA NI (MI) di rettificare il proprio certificato di nascita.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato a sviluppare un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, avendo iniziato in particolare ad avvertire durante la pubertà un profondo disagio rispetto ai cambiamenti del proprio corpo.
Nel settembre del 2022 avrebbe quindi deciso di rivolgersi ad uno Psicoterapeuta specializzato in
Psicoterapia Cognitiva e Neuropsicologia, esperto in tematiche di identità di genere, dr.
[...]
che l'avrebbe sottoposta ad una serie di colloqui clinici, test e questionari in esito Persona_2 ai quali ha ritenuto sussistere le condizioni per la diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente.
A seguito della suddetta diagnosi, dal marzo del 2023, l'attrice si sarebbe così affidata al Centro
Auxologico di Milano, dove sarebbe stata presa in carico dalla dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, e dal dr. , ed avrebbe così iniziando ad assumere la terapia Persona_4 ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico.
All'udienza del giorno 12 settembre 2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla procedeva all'audizione dell'interessata, la quale Parte_2 dichiarava di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale due anni fa, di essersi sottoposta a mastectomia e che i genitori e gli amici hanno iniziato a chiamarla successivamente all'inizio del percorso Per_1 con il dott. circa tre anni fa, sostenendola in questa decisione. Per_2
Dichiarava, quindi, di avere attentamente ponderato - grazie all'ausilio dei medici a ciò specializzati
- le conseguenze della propria decisione e di essere consapevole della irreversibilità del trattamento medico-chirurgico di rettificazione del sesso.
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il
Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2433 /2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SA NI, alla via Matteotti n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Tromello (PV), Via Dante n. 33, per procura in calce all'atto di citazione contro
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA CP_1
CONCLUSIONI
L'attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 12 settembre 2024 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo.
Conclusioni per Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a tutti i Parte_1 trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SA NI (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 4, parte II, Serie B, anno 2004), facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ ” e non altrimenti, provvedendo a tutti Per_1 gli adempimenti successivi;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di SA NI (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, chiedeva che il Tribunale adito la autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso Parte_1
maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di SA NI (MI) di rettificare il proprio certificato di nascita.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato a sviluppare un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, avendo iniziato in particolare ad avvertire durante la pubertà un profondo disagio rispetto ai cambiamenti del proprio corpo.
Nel settembre del 2022 avrebbe quindi deciso di rivolgersi ad uno Psicoterapeuta specializzato in
Psicoterapia Cognitiva e Neuropsicologia, esperto in tematiche di identità di genere, dr.
[...]
che l'avrebbe sottoposta ad una serie di colloqui clinici, test e questionari in esito Persona_2 ai quali ha ritenuto sussistere le condizioni per la diagnosi di disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente.
A seguito della suddetta diagnosi, dal marzo del 2023, l'attrice si sarebbe così affidata al Centro
Auxologico di Milano, dove sarebbe stata presa in carico dalla dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, e dal dr. , ed avrebbe così iniziando ad assumere la terapia Persona_4 ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico.
All'udienza del giorno 12 settembre 2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla procedeva all'audizione dell'interessata, la quale Parte_2 dichiarava di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale due anni fa, di essersi sottoposta a mastectomia e che i genitori e gli amici hanno iniziato a chiamarla successivamente all'inizio del percorso Per_1 con il dott. circa tre anni fa, sostenendola in questa decisione. Per_2
Dichiarava, quindi, di avere attentamente ponderato - grazie all'ausilio dei medici a ciò specializzati
- le conseguenze della propria decisione e di essere consapevole della irreversibilità del trattamento medico-chirurgico di rettificazione del sesso.
II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il
Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione
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