Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 374

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 22/11/2024, n. 374
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 374
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1969/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale
promossa da
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. D'Arienzo Anna Maria, giusta procura in atti
e
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. D'Arienzo Anna Maria, giusta procura in atti


- ricorrenti -


con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c con scadenza al 19.11.2024 hanno
congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
20.08.2024 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario
contratto in Cicciano (NA) il 04.05.2002, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cicciano (NA) (atto n.11, parte II, serie A, anno 2002).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità
caratteriali e divergenze personali.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata a [...] il Persona_1
19.08.2009 e nata a [...] il [...], entrambe minorenni, le Persona_2
parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta
pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473
bis.51 c.p.c, 473 bis.12 c.p.c e 473 bis.51 c.p.c comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati
dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti
ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c e le parti nelle
note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 06.11.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie minorenni.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la
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