Trib. Verona, sentenza 07/11/2024, n. 2534
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Testo completo
N. R.G. 1033/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1033/2024 tra AB EL
NI AB
ATTORE/I
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOSSOBUONO
CONVENUTO/I
Oggi 7 novembre 2024 ad ore 12.30 innanzi alla Giudice Virginia Manfroni, in collegamento da remoto ex art. 127 bis cpc sono comparsi:
Per AB EL l'avv. LIVERINI ALESSANDRO dal suo domicilio Per NI AB l'avv. LIVERINI ALESSANDRO dal suo domicilio
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO l'Avv. Martini Marianna e il dirigente dott. Solieri Per ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOSSOBUONO l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE l'Avv. Martini Marianna e il dirigente dott. Solieri
Sono presenti i ricorrenti personalmente. La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi rinunciando alla lettura della sentenza in udienza, anche alla luce della nuova formulazione della norma dell'art.
281 sexies cpc. La Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio la
Giudice deposita la seguente sentenza.
La Giudice
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Virginia Manfroni
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art.281 decies cpc iscritta al n. r.g. 1033/2024 promossa da:
AB EL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LIVERINI
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIVERINI
ALESSANDRO
NI AB (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LIVERINI
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIVERINI
ALESSANDRO
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE , elettivamente domiciliato in P.zza San
Marco, 63 pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it VE presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI VE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOSSOBUONO (C.F. 80023480231), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.zza San Marco, 63 pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it VE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE
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RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IE EL e IA LD, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore EK EL, hanno proposto ricorso avverso l'Istituto comprensivo statale di
Dossobuono, e per esso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per accertare il carattere discriminatorio indiretto delle condotte attive e omissive poste in essere dalla scuola nei confronti del figlio.
Tali condotte si inscrivono all'interno di un quadro di accertata disabilità del figlio EK con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. 104/1992 (cfr. doc. 1 e 2 parte ricorrente), per diagnosi di autismo (cfr. doc. 3 parte ricorrente). Il bambino, quindi, necessita di una programmazione educativa individualizzata oltre che dell'intermediazione di un operatore scolastico.
Alla luce di tale disabilità, il P.E.I. (piano educativo individualizzato) adottato per l'anno scolastico
2022/23, era stati incentrato sull'adozione di strumenti compensativi dell'apprendimento e sulla comunicazione con la famiglia e le specialiste della stessa, ed è poi stato confermato anche per l'anno
2023/2024 nel G.L.O. del 16/05/2023 (cfr. doc. 2 parte resistente).
In data 23/10/2023 si svolgeva dunque il G.L.O. d'inizio anno ove veniva confermato l'utilizzo di materiali compensativi per l'apprendimento di EK (cfr. doc. 5 parte resistente) come dal precedente
P.E.I..
Tuttavia, in data 29/11/2023, parte ricorrente ha allegato di aver chiesto la convocazione di un incontro urgente del G.L.O. per poter modificare il piano già approvato inserendo nella routine scolastica di
EK strumenti e strategie efficaci per consentirne l'apprendimento, individualizzati per lo stesso e ispirati alla metodologia A.B.A.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di introdurre per il minore, quali strumenti di facilitazione e di inclusione le seguenti misure: l'anticipazione alla famiglia degli eventi e dei contenuti didattici, la strutturazione di un “diario di bordo” per consentire una comunicazione sistematica scuola-famiglia
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inerente agli aspetti comportamentali e la calendarizzazione degli ingressi a scuola della psicologa e della consulente A.B.A., oltre che la rideterminazione del fabbisogno assistenziale con copertura totale dell'orario di frequenza scolastica con rapporto uno a uno.
In seguito a tale richiesta, il G.L.O. è stato convocato in data 7/12/2023 e in tale sede è stato deliberato il P.E.I. definitivo per l'anno scolastico 2023/2024, oltre che la modifica del fabbisogno di sostegno del minore per la copertura totale delle ore di permanenza scolastica (cfr. doc. 11 parte ricorrente). Parte resistente ha dichiarato di aver appreso in tale sede, per la prima volta, del metodo ABA e di aver dato accoglienza nel P.E.I. a tutte le richieste inerenti al nuovo metodo.
Dopo l'approvazione della modifica al piano, già in data 17/01/2024, i ricorrenti hanno contestato all'Istituto scolastico diversi profili di inadempimento del P.E.I
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1033/2024 tra AB EL
NI AB
ATTORE/I
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOSSOBUONO
CONVENUTO/I
Oggi 7 novembre 2024 ad ore 12.30 innanzi alla Giudice Virginia Manfroni, in collegamento da remoto ex art. 127 bis cpc sono comparsi:
Per AB EL l'avv. LIVERINI ALESSANDRO dal suo domicilio Per NI AB l'avv. LIVERINI ALESSANDRO dal suo domicilio
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO l'Avv. Martini Marianna e il dirigente dott. Solieri Per ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOSSOBUONO l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE l'Avv. Martini Marianna e il dirigente dott. Solieri
Sono presenti i ricorrenti personalmente. La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi rinunciando alla lettura della sentenza in udienza, anche alla luce della nuova formulazione della norma dell'art.
281 sexies cpc. La Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio la
Giudice deposita la seguente sentenza.
La Giudice
pagina 1 di 10
Virginia Manfroni
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art.281 decies cpc iscritta al n. r.g. 1033/2024 promossa da:
AB EL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LIVERINI
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIVERINI
ALESSANDRO
NI AB (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LIVERINI
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LIVERINI
ALESSANDRO
RICORRENTI contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE , elettivamente domiciliato in P.zza San
Marco, 63 pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it VE presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI VE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOSSOBUONO (C.F. 80023480231), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.zza San Marco, 63 pec: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it VE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VE
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RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IE EL e IA LD, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale del minore EK EL, hanno proposto ricorso avverso l'Istituto comprensivo statale di
Dossobuono, e per esso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per accertare il carattere discriminatorio indiretto delle condotte attive e omissive poste in essere dalla scuola nei confronti del figlio.
Tali condotte si inscrivono all'interno di un quadro di accertata disabilità del figlio EK con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, terzo comma, l. 104/1992 (cfr. doc. 1 e 2 parte ricorrente), per diagnosi di autismo (cfr. doc. 3 parte ricorrente). Il bambino, quindi, necessita di una programmazione educativa individualizzata oltre che dell'intermediazione di un operatore scolastico.
Alla luce di tale disabilità, il P.E.I. (piano educativo individualizzato) adottato per l'anno scolastico
2022/23, era stati incentrato sull'adozione di strumenti compensativi dell'apprendimento e sulla comunicazione con la famiglia e le specialiste della stessa, ed è poi stato confermato anche per l'anno
2023/2024 nel G.L.O. del 16/05/2023 (cfr. doc. 2 parte resistente).
In data 23/10/2023 si svolgeva dunque il G.L.O. d'inizio anno ove veniva confermato l'utilizzo di materiali compensativi per l'apprendimento di EK (cfr. doc. 5 parte resistente) come dal precedente
P.E.I..
Tuttavia, in data 29/11/2023, parte ricorrente ha allegato di aver chiesto la convocazione di un incontro urgente del G.L.O. per poter modificare il piano già approvato inserendo nella routine scolastica di
EK strumenti e strategie efficaci per consentirne l'apprendimento, individualizzati per lo stesso e ispirati alla metodologia A.B.A.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di introdurre per il minore, quali strumenti di facilitazione e di inclusione le seguenti misure: l'anticipazione alla famiglia degli eventi e dei contenuti didattici, la strutturazione di un “diario di bordo” per consentire una comunicazione sistematica scuola-famiglia
pagina 4 di 10
inerente agli aspetti comportamentali e la calendarizzazione degli ingressi a scuola della psicologa e della consulente A.B.A., oltre che la rideterminazione del fabbisogno assistenziale con copertura totale dell'orario di frequenza scolastica con rapporto uno a uno.
In seguito a tale richiesta, il G.L.O. è stato convocato in data 7/12/2023 e in tale sede è stato deliberato il P.E.I. definitivo per l'anno scolastico 2023/2024, oltre che la modifica del fabbisogno di sostegno del minore per la copertura totale delle ore di permanenza scolastica (cfr. doc. 11 parte ricorrente). Parte resistente ha dichiarato di aver appreso in tale sede, per la prima volta, del metodo ABA e di aver dato accoglienza nel P.E.I. a tutte le richieste inerenti al nuovo metodo.
Dopo l'approvazione della modifica al piano, già in data 17/01/2024, i ricorrenti hanno contestato all'Istituto scolastico diversi profili di inadempimento del P.E.I
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