Trib. Caltanissetta, sentenza 03/12/2024, n. 887

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/12/2024, n. 887
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 887
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1218/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
EL NI EI, nata il [...] a [...], CPF: 121.746.428-
08, in proprio e nella qualità di genitore dei figli minori IA ZA NI EI,
nata il [...] a [...]ão (SP), CPF 391.022.758-99, e JO PE NI
EI, nato il [...] a [...]ão (SP), CPF 570.932.498-17, tutti residenti a
Ubatuba, in Rua Parafba, n.0 87, Praia da Lagoinha;

ED TH NI, nato il [...] a [...], CPF 121.746.418-28,
in proprio e nella qualità di genitore della figlia minore NA FA NI, nata
il 10.10.2014 a São Sebastião (SP), CPF 490.849.738-95, tutti residenti a São
Sebastião, in Rua Benedito Hipòlito de Fretitas n. 149, Porto Grande;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Santoro, presso il cui studio a
Salerno, Via M. Vernieri n. 23, sono anche elettivamente domiciliati, giusta procura in
1
calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del
Ministro p.t., C.F. 97149560589, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Per i ricorrenti: “L'avvocato Claudia Santoro, si riporta al ricorso introduttivo e
alla documentazione depositata.
Conclude affinché sia accertato il diritto di cittadinanza della ricorrente per
discendenza, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione.
Chiede, in caso di accoglimento della domanda, che nel rispetto del principio di
soccombenza, gli oneri di registrazione dell'emittendo provvedimento siano
espressamente poste a carico del Ministero”.
Per il resistente, come da comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito:
- accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione,
assumendo ogni opportuna pronuncia;

- Spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e
nulla opponeva.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
2
Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da AT
RT, cittadina italiana, nata a [...] il [...].
Emigrata in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza
però mai naturalizzarsi cittadina brasiliana.
Il resistente si costituiva in giudizio anzitutto evidenziando la significativa
attività compiuta dai Consolati italiani in Brasile nell'evasione delle richieste di
riconoscimento della cittadinanza italiana presentate per via amministrativa, il cui
numero è in progressivo aumento.
Nel merito, chiedeva procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso
accertamento del diritto fatto valere, anche “se dal caso chiedendo all'autorità
consolare competente le necessarie informazioni”, con spese “quanto meno,
compensate”.
All'esito dell'udienza del 13.11.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della
cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano AT
RT a suo tempo emigrata in Brasile.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice
prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la
discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di
trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o
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