Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2024, n. 1060

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 23/10/2024, n. 1060
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1060
Data del deposito : 23 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.09.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 256/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo";

promossa da:
COMUNE di GIARRATANA (C.F. 80001350885), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Distefano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;

OPPONENTE

contro

:
AS CA, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Giampiccolo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;

OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2018 il COMUNE DI GIARRATANA ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1141/2017 notificatogli il 19.12.2017, nei suoi confronti emesso da questo G.L. in data 30.11.2017, su ricorso del lavoratore AS CA, per il pagamento della complessiva somma di € 393,99, oltre accessori e spese, pretesa a titolo di differenze retributive dovutegli per il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni referendarie del 17.04.2016 e del 04.12.2016, remunerato in misura inferiore a causa dell'erogazione, da parte della Prefettura di Ragusa, di importi ridotti rispetto ai preventivati oneri di spesa.
A sostegno dell'invocata revoca del d.i. opposto il COMUNE DI GIARRATANA ha evidenziato che a termini dell'art. 17, comma primo, L. n. 136/1976 le spese per l'organizzazione tecnica dei referendum erano interamente a carico dello Stato ed eccepito la corretta e puntuale


liquidazione degli importi dovuti al lavoratore per entrambe le tornate elettorali, avuto riguardo ai fondi assegnati dal Ministero dell'Interno e trasmessi dalla Prefettura di Ragusa, infine risultati inferiori a quelli in origine stimati da esso opponente per la remunerazione del lavoro straordinario indispensabile a garantire lo svolgimento delle consultazioni referendarie, dei quali ultimi si era in ogni caso enunciata, nelle giammai impugnate determine autorizzative, la quantificazione meramente orientativa e soggetta a variazione secondo le direttive ministeriali. Costituitosi in lite, AS CA ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa la violazione, da parte del COMUNE DI GIARRATANA, delle procedure di pagamento dello straordinario elettorale stabilite dall'art. 17, comma nono, L. n. 136/1976 - per il quale "gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali 13, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a
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