Trib. Catania, sentenza 10/09/2024, n. 4283

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 10/09/2024, n. 4283
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4283
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. C B Presidente rel. est.

2. dott. L g G

3. dott. V C G ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 231/2020 R.G.;
promosso da
nato in Catania il 29/8/1971, rapp. e dif. Parte_1
per procura in atti dall'avv. L G, domiciliata ria, indi rinunciataria al mandato e non sostituita.
RICORRENTE
Contro
, nata in Catania il 9/5/1970, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. A B che rapp. e dif. per procura in atti
CONVENUTA
e nei confronti di nata in Catania il 3/6/2009, in Controparte_2
persona del Curatore Speciale nominato, avv. M G,
1


rapp e dif da sé stessa in quanto avvocato ed elett dom presso il proprio studio
LITISCONSORTE
NECESSARIA
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 14/6/2024 in esito al decorso in data 10/6/2024 dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania a parziale modifica delle statuizioni rese dal Tribunale di Catania con provvedimento cron. n. 6367/2016 emanato in data 25/3/2016 in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativi alla figlia minorenne nata il 3/6/2009 da una relazione indi cessata intrattenuta CP_2
con , l'affidamento della detta figlia minorenne ad Controparte_1
entrambi i genitori in luogo del disposto affidamento esclusivo alla madre.
Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitasi in giudizio svolgeva le deduzioni e richieste Controparte_1
calendate nel relativo atto di costituzione in giudizio.
VISTO IL PROPRIO PREGRESSO PROVVEDIMENTO
QUIVI DI SEGUITO TRASCRITTO: “All'udienza camerale in data 14/7/2020 dinnanzi al Giudice delegato, Cons. dott. Cannata
Baratta, espletato il disposto ascolto della figlia minorenne , in CP_2
esito alle conclusioni delle parti, la causa viene rimessa al Collegio;
il quale, udita la relazione del Giudice delegato, osserva quanto segue: esaminati gli atti e documenti di causa;

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ritenuto che, essendo stato nel presente procedimento disposto
l'ascolto della figlia minorenne alla stregua delle rappresentate CP_2
e prospettate situazioni e condizioni relative alla figlia minorenne
, il Giudice Delegato HA DISPOSTO ECCEZIONALMENTE, CP_2
UNA FISSAZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO 12 MAGGIO – 31
LUGLIO 2020 della udienza di comparizione:

ritenuto che

, alla fissata udienza in data 14/7/2020 la minore
, nata il 3/6/2009, in sede di ascolto espletato con CP_2
modalità serenamente colloquiali in assenza delle parti e dei difensori (“la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 1^ n.
7282 del 26 marzo 2010
) ha anche chiarito che l'audizione del minore, non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione del giudizio, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto e deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato” (così, in termini, Cass., 5/3/2014, n. 5097) e ciò è, ovviamente rimesso, al libero, prudente ed insindacabile apprezzamento del Giudice (Cass., 23/10/2019, n. 27207), ha espresso quanto segue: “vivo con mamma in una casa di
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che non è quella nella quale vivevamo tutti insieme Per_1
perché in realtà non abbiamo mai vissuto tutti e tre insieme, i miei genitori ed io;
ribadisco che papà non ha mai vissuto con
noi.
Io ho incontrato papà solo a casa della nonna paterna,
quando mamma per andare al lavoro mi lasciava certe volte
da lei;
allora, siccome papà viveva con la nonna, io lo incontravo;

ricordo ancora con grande spavento e dolore che più volte, quando io ero molto piccola, papà ha preso a botte mamma davanti a me;
una volta è successo mentre eravamo in macchina, un'altra volte è successo
a casa quando lui è venuto a prendermi;
è successo che mio padre si è messo ad urlare e poi ha preso a calci e pugni nella schiena la mamma;
un'altra volta, sempre davanti a me, dopo averle urlato contro, l'ha strattonata e le ha torto un dito e mamma è dovuta andare in ospedale;
io ho paura di andare con papà perché lui mi mette a disagio, non mi parla ma urla soltanto ed ho paura che mi possa prendere a botte come tante volte gli ho visto fare con mamma;
inoltre, non solo mi urla contro, ma mi strattona ed io ne sono
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terrorizzata. Io non me la sento di vedere papà, perchè non solo lui è cattivo con me, ma ogni volta che lo vedo penso alle brutte cose che ha fatto davanti a me, molte volte, terrorizzandomi;
papà è un violento, invece di parlare urla e strattona e non è capace di fare il padre;
io non lo sento nella mia vita perché per me è una causa di disagio, di turbamento e di timore;
forse se lui cambierà, quando sarò più grande vorrò vederlo,
ma per ora no.
Io con mamma mi trovo benissimo che provvede a tutte le mie necessità;
mamma non mi ha mai detto di non andare con papà, anzi è sempre stata la prima a dirmi sempre “vai con papa”, ma io assolutamente non me la sento perché lui mi ha rovinato la vita e continua a tormentarmi ogni volta
che lo vedo;
io quest'anno ho finito le scuole elementari e andrò in prima media a dove mi trovo benissimo”;
Per_1
orbene, come condivisibilmente affermato in sede Nomofilattica dalla
Suprema Corte, per argomenti, dunque, applicabili ad , di 11 anni CP_2
compiuti, - “L'audizione del minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità.
Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento
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positivo d'indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell'audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sè solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell'audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l'oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente” (così, in termini, Cass.,
19/1/2015, n. 752, nella fattispecie all'esame della Corte Nomofilattica – che ha rigettato il proposto ricorso - trattavasi di una bambina dell'età di otto anni e tre mesi ed il ricorso indi dalla Corte rigettato era stato proposto per asserta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 155 sexies c.c., nonchè della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991, in punto di capacità di discernimento del minore, in relazione all'art.
360 c.p.c.
, comma 1, n. 3".
La ricorrente sostiene che con la decisione impugnata è stato violato il disposto delle rubricate norme, in quanto l'audizione della minore, di età inferiore ai 12 anni, avrebbe dovuto essere preceduta da un'indagine sulla ricorrenza della sua capacità di discernimento, la quale non avrebbe potuto trovare riscontro nella sua età di otto anni e tre mesi all'epoca dell'ascolto e che comunque avrebbe dovuto essere approfondita tramite altri mezzi istruttori, quali eventualmente una c.t.u..”);
deve inoltre ben rammentarsi che “l'obbligatorietà dell'audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (tra le più recenti Cass. 11687 del
2013). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che
l'audizione è "una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia
l'interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto". L'iniziale qualificazione giuridica
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dell'ascolto come un elemento necessario dell'istruzione probatoria nei procedimenti riguardanti i minori è stata ritenuta del tutto riduttiva al fine di comprendere la natura e la funzione dell'adempimento. L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo” “Tale prioritario rilievo non determina l'obbligo del giudice di conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse. E' tuttavia, ineludibile, una puntuale giustificazione della decisione assunta in contrasto con le dichiarazioni del minore sia sotto il profilo della capacità effettiva di discernimento anche in correlazione con l'intensità del conflitto genitoriale e la sua influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione, sia sotto il profilo del richiamato preminente interesse. (Cass. 13241 del 2011)” (così, in termini, Cass.,
26/3/2015, n. 6129 che ha dunque conseguentemente
ritenuto la “la fondatezza della censura sotto lo specifico profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella valutazione del contenuto dell'audizione del minore oltre che della violazione del principio secondo il quale l'opinione del minore costituisce un elemento di primaria importanza nella
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