Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 102
TRIB Savona
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1242 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.BIGA TIZIANA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da n Andora Parte_1 CP_1
(SV) in data 21.06.2015, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Andora al numero 5, parte I, serie A, anno 2015.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza emessa dal Tribunale di Savona
in data 09.12.2022.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Dal matrimonio contratto dalle parti in data 22.08.2016 è nato il figlio . Per_1
Per ciò che attiene alla questione relativa all'affidamento del figlio minore delle parti, si osserva che nel corso del giudizio sono emersi gravi indici di inidoneità genitoriale in capo alla figura paterna.
Infatti, il resistente, contattato dai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di effettuare il monitoraggio delle condizioni di vita del minore demandato da questo Tribunale, ha omesso di presentarsi all'appuntamento fissato, riferendo che la pec “sarebbe stata indirizzata in maniera non
corretta al sig. e non al Legale Rappresentante come da lui dichiarato tramite CP_1
autocertificazione presentata all'Ufficio Anagrafe di questo Ente” e dichiarando “di non essere
d'accordo con quanto scritto e che è tutto errato, che “il Servizio fa il lavoro sporco per il
Tribunale…” “…mi dispiace ma dovrò agire anche contro di lei”. Non è stato possibile avere un
colloquio con il sig. che non riconosce il ruolo del Tribunale né tantomeno della scrivente” CP_1
(cfr. relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti in data 08.01.2025). In tal modo il anteponendo la propria ideologia all'interesse del minore, ha di fatto omesso di CP_1
partecipare al giudizio, dimostrando disinteresse nei confronti del figlio minore.
Sempre dalla relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti è altresì emerso che il nucleo famigliare in oggetto era già stato conosciuto dal Servizio stesso nel mese di aprile 2024 a fronte di una segnalazione effettuata dall'Istituto Scolastico frequentato dal minore “in quanto
l'alunno aveva riportato ai propri compagni situazioni, racconti di vita trascorsi con il padre che
avevano destato preoccupazione, in quanto il bambino riferiva che il padre lo avrebbe lasciato
defecare all'interno di sacchetti e che lo avrebbe fatto dormire in un garage senza servizi igienici.
Per questo motivo, avrebbe iniziato a trattenere i propri bisogni. (…) Il sig. era Per_1 CP_1
stato edotto dei racconti che aveva riportato a scuola, risultando incredulo e comunicando Per_1
di non aver mai fatto dormire suo figlio all'interno di un garage e che il fatto di aver fatto defecare
il figlio all'interno di un sacchetto durante la loro permanenza nel camper, non era, secondo il suo
punto di vista, una mancanza o un'incuria nei confronti del figlio ma una condizione assolutamente
normale per la vita in camper. Il signor aveva dichiarato di prendersi cura del proprio CP_1
bambino e di avere una propria idea di educazione alimentare e scolastica che non coincideva con
quella materna e che quest'ultima riusciva in ogni caso a far prevalere. Il signor iferiva di CP_1
non aver mai firmato nulla circa l'iscrizione scolastica del figlio non accettando di conseguenza
alcuna attività relativa all'istituzione scolastica. In merito a ciò si era presentata una situazione di
totale disarmonia di vedute dei genitori di circa la sua educazione alimentare, scolastica e Per_1
la situazione sanitaria”.
Tali difficoltà risultano ancora sussistenti, ed infatti, sempre dalla relazione redatta dai Servizi
Sociali territorialmente competenti è emersa la totale assenza di comunicazione tra i genitori,
principalmente dovuta all'atteggiamento radicale tenuto dal resistente, che omette di informare la ricorrente su questioni fondamentali, come ad esempio la propria collocazione abitativa, con la conseguenza che la madre non conosce esattamente neppure l'indirizzo e la tipologia del luogo in cui il minore pernotta con il padre, né è sicura della presenza di altre persone che con lui convivono e che quindi intrattengono rapporti con il minore (cfr. relazione redatta dai Servizi Sociali
territorialmente competenti, ove si legge: “Il sig. da quando si sono separati, non ha una CP_1
sistemazione abitativa stabile e ha cambiato spesso domicilio, ultimamente pare vivere a Diano
Marina (IM), ha infatti cercato di spiegare alla mamma quale sarebbe la finestra Per_1
dell'abitazione in cui si trova quando si reca dal padre, la sig.ra sa qual è lo stabile, ma Pt_1
non la casa. Presume che il sig. stia ancora frequentando una donna che la stessa ha avuto CP_1
modo di conoscere e reputa sia un buon riferimento per il figlio nei momenti in cui quest'ultimo si
reca dal padre”).
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla madre – non adeguatamente smentite dal padre e comunque confermate dalla relazione redatta dalle insegnanti di – è emerso che il padre “partecipi Per_1
poco alla vita quotidiana del bambino;
rispetto alla scuola non gli fa svolgere i compiti, non va ai
colloqui con le insegnanti, non firma per le uscite extrascolastiche, così come per la parte
sanitaria, dove la sig.ra si sente particolarmente in difficoltà in quanto il padre del minore Pt_1
è contrario alle cure mediche ed all'assunzione di medicinali” (cfr. cfr. relazione redatta dai Servizi
Sociali territorialmente competenti in data 08.01.2025). Il totale disinteresse del padre per l'aspetto scolastico della vita del minore - dovuto al mancato riconoscimento da parte del CP_1
dell'istituzione scolastica in sé - risulta confermato dalla relazione redatta dall'istituto scolastico frequentato dal minore, nella quale si legge che: “Durante lo scorso anno si è cercato di contattare
il padre del minore ripetutamente attraverso mail, pec e telefonate senza ricevere alcun riscontro. Il
suddetto genitore ad oggi non ha mai presenziato agli incontri con le insegnanti né alle riunioni
collettive né ai colloqui individuali. Inoltre si riscontra un atteggiamento totalmente indifferente
per tutto ciò che concerne l'ambito scolastico. Gli unici rapporti tra la scuola e la famiglia
avvengono unicamente con la madre” (cfr. relazione istituto scolastico del 10.12.2024).
Particolarmente preoccupanti risultano poi le ricadute sulla vita del minore delle posizioni radicali assunte dal padre dal punto di vista sanitario: a tal proposito, infatti, secondo quanto riferito dalla madre,
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