Trib. Treviso, sentenza 30/04/2024, n. 186
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1322/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa D R Presidente dott.ssa S M Giudice dott.ssa C B Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/03/2024 da:
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. PIZZIGATI MAURO
e da
CF: Parte_2 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. FELLINE CRISTINA
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione su domanda congiunta.
Conclusioni per i ricorrenti: come da ricorso
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno congiuntamente adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
1
I ricorrenti, sentiti in presenza all'udienza del 23.4.2024 hanno confermato la volontà espressa nel ricorso, confermando altresì espressamente, anche avanti al Giudice relatore, la richiesta di trasferimento costitutivo del diritto reale minore di abitazione già manifestata in ricorso, con richiamo ad attestazioni energetiche, visure e planimetrie depositate anche in uno al ricorso e sottoscritte in cartaceo all'udienza con successiva acquisizione di tali atti al fascicolo telematico;
i ricorrenti, inoltre, hanno confermato che lo stato di fatto degli immobili su cui si domanda la costituzione del diritto reale minore corrisponde a quello di diritto e si sono impegnati al rogito davanti al notaio ove dovessero emergere criticità.
I coniugi hanno dato concordemente atto, presentando congiuntamente il ricorso per separazione, che sussistono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di illegittimità.
Le figlie della coppia sono entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia alle condizioni di cui al ricorso.
Le spese di lite vengono compensate attesa la presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 1322/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nato a Venezia il 16/10/1950 Parte_1
(C.F. ), residente in Mogliano Veneto (Tv), Via Dello Scoutismo n. 15, e C.F._1 [...] nata a Venezia il 29/08/1949 , residente in Mogliano Parte_2 CodiceFiscale_3
Veneto (Tv), Via Dello Scoutismo n. 15, che hanno contratto matrimonio il 12/12/1971, atto trascritto al n. 695, parte II, Serie A, Uff. 8, anno 1971 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VENEZIA (VE) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , autorizzandosi gli stessi a Parte_1 Parte_2 vivere separati di tetto e di mensa, con consenso reciproco all'espatrio ed al rilascio del passaporto o di altro analogo documento.
2)- Porsi a carico del S l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Sa Parte_1 Parte_2
mediante il versamento mensile in suo favore della somma di € 700,00 (Euro settecento/00), rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT, in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT61O0306961806100000004110 presso filiale di Mogliano Veneto (Tv), con Org_1 decorrenza dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
3)- Darsi atto che i coniugi concordemente dichiarano che le autovetture Audi A4 targata DJ830PA e Ford targata
GG063AX, formalmente intestate al marito S costituiscono beni di uso strettamente personale Parte_1 dello stesso e che le medesime, acquistate in costanza di matrimonio, sono per volere di entrambi i coniugi,
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