Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 39

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 39
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 39
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 381 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2016 posta in deliberazione all'udienza del 26/09/24, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra:
1) IR LU (C.F. [...]), con l'avv. Domenico Merlicco
- attore -
E
2) CONFAGRICOLTURA SERVIZI FOGGIA SRL (C.F. 03124170717), con gli avv.ti Marco
Petrini e Gabriele Romagnuolo
- convenuta -
E
3) AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.) (C.F. 97181460581), difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- terza chiamata -
§§§
Oggetto: Risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, IR LU (di seguito anche solo “attore” o
“parte attrice”), titolare di contributi erogati dalla AGEA, ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Foggia, la Confagricoltura Servizi Foggia Srl (di seguito anche solo “convenuta” o
“parte convenuta”), al fine di sentirsi condannare al risarcimento dei danni subiti in misura pari a €
367.064,81 (o quella maggiore o minore all'esito del giudizio fino al massimo di € 520.000,00) pari
1
alla perdita economica subita a causa della mancata ricezione dell'aiuto comunitario per le diverse annate agrarie indicate, con condanna della convenuta alla spese del giudizio e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo:
1) in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito;

2) il difetto di legittimazione passiva sostanziale rispetto ad AGEA che con il medesimo atto si chiedeva di poter chiamare in causa a titolo di manleva o garanzia;

3) in via subordinata il rigetto in toto nel merito della domanda per assenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta;

4) in caso di accertamento del danno di condannare la terza chiamata;

5) con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite e richiesta da ultimo di distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Dopo l'autorizzazione del giudice, vi è stata la chiamata in causa dell'AGEA ad opera della parte convenuta, la quale si è costituita, a ministero dell'Avvocatura dello Stato, eccependo:
1) il difetto di qualsiasi rapporto di garanzia con la convenuta e la mancanza di legittimazione passiva, semmai da radicare in capo alla IO PU (verso cui non spiegava però richiesta di ulteriore chiamata in causa);

2) la necessaria preliminare estromissione dal giudizio dell'AGEA;

3) il rigetto, comunque, nel merito della domanda in quanto infondata;

4) con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, all'udienza su indicata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate;
la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
§§§
Va rilevato preliminarmente in fatto che:
1) parte attrice, contemporaneamente al presente giudizio, ha anche avviato davanti al TAR PU azione di impugnazione del provvedimento emesso da AGEA per il recupero degli aiuti europei, dalla stessa in precedenza erogati a favore di parte attrice, nonché per la sospensione dell'erogazione per le annualità successive;

2) tale provvedimento amministrativo è alla base della domanda formulata da parte attrice nel presente giudizio, in quanto il danno reclamato sarebbe stato conseguenza, in tesi, della negligenza
2
imputabile alla società convenuta nella gestione del procedimento amministrativo di ammissione ai detti aiuti europei, sulla base di un contratto di affidamento, intercorso tra attore e convenuta, dell'incarico per la gestione proprio delle fasi di presentazione delle domande annuali di erogazione di contributo da parte dell'AGEA;

3) essendo stato il provvedimento amministrativo emesso dall'AGEA, evidentemente titolare del procedimento (al contrario di quanto affermato dalla stessa) e destinataria del rapporto con i rilevi formulati a suo tempo, in sede di controllo ispettivo, da parte della Guardia di Finanza presso la sede locale della società convenuta, la medesima società ha ritenuto, nonostante la contestuale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, di vocare in giudizio la medesima agenzia, al fine di essere manlevato / garantito da eventuali oneri risarcitori, in forza di convenzione esistente tra le dette parti, in realtà deducendo in sostanza che unico legittimato passivo, data l'erroneità del provvedimento adottato, avrebbe dovuto essere semmai proprio l'AGEA;

4) nel corso del giudizio, il ricorso davanti al G.A. del IR (iscritto al n. 1280/2016 R.G.
T.A.R. PU – Sede di Bari)
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