Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2024, n. 1373
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
dell'8.10.2024
Nella controversia avente r.g. 1910/2022
proposta da
AN CA SR
Contro
TR IC SR
Visto il decreto del 12.6.2024, regolarmente notificato, con cui è stato disposto che la causa fosse
definita ex art 281 sex cpc ed è stata sostituita la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, mediante
il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione di entrambe le parti, che hanno depositato le note di trattazione
scritta nei termini concessi, precisando le rispettive conclusioni;
Il GOT
Visto l'art 127 ter cpc c. 3
pronuncia sentenza come segue:
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
1
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella
persona del G.O.T. Dott.ssa Luisa Sorrenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1910/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
AN CA s.p.a. (P.IVA: 09232650011), in persona del legale rappresentante pro -
tempore sig. AN NT, rappresentata e difesa dall'avv. Mario G. Zema giusta procura in
calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, presso cui è elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, alla Via Nino Bixio n.° 54 debitrice-opponente
CONTRO
TR IC S.r.l. (P.IVA: 02540740806), in persona del legale rappresentante pro-
tempore Sig. OS EP, rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa
di costituzione e risposta dall'avv. Maurizio Luigi Tripepi presso il cui studio è elettivamente
domiciliata in Reggio Calabria - Via F.lli Cairoli n. 1/b creditrice-opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La AN RG Spa opponeva il decreto ingiuntivo n. 359/2022, emesso in favore di
IL Logistica S.r.l. dal Tribunale di Reggio Calabria in data 05/05/2022, con cui veniva intimato
il pagamento della complessiva somma di € 18.910,00, oltre interessi come per legge dalle scadenze
delle singole fatture al soddisfo, nonché le spese e competenze liquidate della procedura monitoria.
Precisando che l'importo si riferiva a n. 15 fatture emesse dalla IL Logistica srl per servizi di
trasporto eseguiti tra gli anni 2015 - 2017, contestava, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione
della somma ingiunta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2951 c.c. secondo cui: " Si prescrivono in
un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto ...”
Precisava all'uopo che la nota PEC del 24.02.2015 (documento n. 18 allegato al fascicolo
telematico del monitorio) con cui la IL sosteneva di avere diffidato la AN NT spa a
2
saldare il dovuto, recava in concreto la data più recente del 24.02.2020 e doveva comunque ritenersi
ininfluente ai fini dell'eccepita prescrizione.
Inoltre, senza contestare i servizi di trasporto ricevuti ed elencati nelle fatture, sosteneva che il
corrispettivo era stato interamente pagato mediante rimessa di 5 effetti cambiari per complessivi €
19.641,98, accettati per quietanza a saldo dal sig. EP OS, come risultava dalla nota del
21.03.2018. Aggiungeva di avere riscontrato a suo tempo la pec di diffida in pari data (20.2.2020) e
di avere anche inoltrato altra nota PEC di replica il 13 marzo 2020.
Concludeva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi