Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2024, n. 625

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2024, n. 625
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 625
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile

Proc. n. 3951 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott.ssa M M Presidente dott.ssa G I giudice rel. dott.ssa M G D M giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3951 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
G C ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in
Acri alla via Vincenzo Julia n. 34


- RICORRENTE -


E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
M C in forza di procura materialmente congiunta al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cosenza alla Via Delle Medaglie D'Oro n. 155
- RESISTENTE -
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA IN
SEDE
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
2
OGGETTO: separazione giudiziale fra coniugi.
CONCLUSIONI
Dinanzi al relatore, all'udienza del 11.3.2024, i coniugi, confermando la volontà di separarsi, davano atto di aver raggiunto un accordo in punto di statuizioni accessorie, concordando sulle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione della resistente. Il Pm, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 13.1.1990 con CP_1
chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, evidenziando una sopravvenuta intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, rilevante ex art.
151 c.c.. In punto di statuizioni accessorie, il premesso che dal matrimonio Pt_1
erano nati due figli, indicati in ricorso come maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore, non svolgendo egli attività lavorativa retribuito e godendo, invece, il coniuge di stipendio mensile in forza dell'attività lavorativa svolta.
Si costituiva in giudizio la quale, aderendo alla domanda di CP_1
separazione, dava atto di aver raggiunto un accordo con il coniuge in punto di statuizioni accessorie, del seguente tenore:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) la casa coniugale sita in Cosenza alla c/da Serra Soprana n. 24/D, di proprietà esclusiva della Sig.ra , viene assegnata alla stessa, con tutto quanto CP_1
ivi contenuto, giacché ivi abiterà la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Persona_1
3) la figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Persona_1
abiterà la casa coniugale di Cosenza, c/da Serra Soprana, n. 24/D, con la di lei madre;

4) la Sig.ra provvederà totalmente alle esigenze di vita della figlia CP_1
maggiorenne con lei convivente, ma non economicamente autosufficiente, dal mantenimento alla totalità delle spese straordinarie eventualmente occorrenti;

5) la Sig.ra contribuirà al mantenimento del Sig. , CP_1 Parte_1
versando, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 100,00=,
3
al domicilio dello stesso;
importo sottoposto a rivalutazione ex indici , prima Org_1
rivalutazione mese di marzo 2025;

6) ciascun coniuge provvederà al pagamento dei propri oneri di difesa.
All'udienza dell'11.3.2024 dinanzi al relatore i coniugi presenti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni sopra riassunte.
I difensori precisavano, quindi, le conclusioni chiedendo pronunciarsi la separazione tra le parti alle condizioni dalle stesse concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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