Trib. Asti, sentenza 12/12/2024, n. 787

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 12/12/2024, n. 787
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 787
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo


N. 938/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione collegiale riunito nelle persone dei seguenti sig.ri magistrati
Dott. ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice rel.
Dott. Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento ex art. 473 bis. 38 u.c. c.p.c. promosso da:
elettivamente domiciliata in Asti – Via Incisa n. 10 – presso lo studio e la Parte_1 persona dell'avv. Giuseppe Leuzzi ) che la rappresenta e difende in forza di C.F._1 procura speciale in atti, opponente nei confronti di elettivamente domiciliato in Asti, Corso Alfieri 284 presso lo studio e le persone Controparte_1 degli Avv.ti Anna Re Montalcini e Valeria Filippi entrambe del Foro di Asti, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti opposto
Collegio del 10 dicembre 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5
Per parte opponente:
" Contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione per i motivi sopra indicati, ed in riforma della ordinanza emessa in data 9.4.2024 nel procedimento RG 72/2024 (cron. ord. n.
2735/2024) tra le parti, disporre a carico del sig. quantomeno la condanna alle Controparte_1 spese di lite ex art. 91 cpc della precedente fase del giudizio e di quella presente. Ribadendo la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. rispetto alla quale, in ogni caso, ci si rimette al prudente apprezzamento del giudicante.
Con favore di spese e vittoria di onorari”.
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni altra istanza ed eccezione:
- rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;

- ove ritenuto sussisterne le condizioni, condannare la ricorrente per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.

- Con il favore delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 38 u.c. cpc la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza n. 72/2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 38 c.p.c. in data 9.4.2024 da questo
Tribunale in composizione monocratica chiedendone la modifica nella parte in cui, dichiarata
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, compensava le spese del giudizio tra le parti in considerazione della reciproca
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