Trib. Milano, sentenza 17/06/2024, n. 6137

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 17/06/2024, n. 6137
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 6137
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

N. 12412/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/03/2023, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale in data 17.04.2024, discussa nella Camera di Consiglio del 05.06.2024 promossa
DA
c.f. ato in EGITTO l'01/01/1970, rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. con studio in VIA PISACANE, 10 MILANO presso Parte_2
il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 13.04.2023 (delibera n. 2023/1664)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Milano, Via Sabatino Lopez 7.
PARTE RESISTENTE CONTUMACE

pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 24.03.2023

OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, pronunciare la separazione dei coniugi n epigrafe emarginati alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, e l'abitazione coniugale sita in Milano, Via
Sabatino Lopez 7, sarà assegnata alla resistente che vi vivrà con i figli;

- i minori saranno in affido condiviso tra i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale suddetta;

- al padre, che attualmente non dispone di stabile alloggio, spetterà un diritto di visita infrasettimanale il mercoledì dalle 18,00 alle 21,00, con possibilità di allontanamento dal Comune di residenza della madre;

- al padre spetterà altresì un weekend in via esclusiva con i figli, alternato ad uno di esclusiva spettanza della madre, dalle 18,00 alle 21,00 del venerdì dalle 11,00 alle 18,00 del sabato e dalle 11,00 alle 18,00 della domenica, con pernottamento presso la madre e con facoltà d'allontanamento salvo il diritto di chiedere la modifica delle presenti condizione quando documenterà la disponibilità di stabile sistemazione alloggiativa;

- il padre provvederà ad ogni singolo prelevamento o riconsegna dei minori alla madre;

- durante le vacanze estive, ciascuno dei genitori avrà diritto a quindici giorni in via esclusiva con i figli, anche non continuativi, da concordarsi con l'altro genitore secondo le esigenze lavorative dei coniugi e scolastiche della prole, da concordarsi lasciando recapiti di contatto e indirizzi di villeggiatura entro il 31.5 di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno metà delle stesse con un genitore e metà con l'altro secondo il criterio dell'alternanza annuale, e sempre alternando di anno in anno i giorni di Natale/S. Stefano e Capodanno/Epifania;

- anche le vacanze pasquali saranno divise a metà con il criterio dell'alternanza annuale, sempre facendo in modo da alternare tra i genitori di anno in anno i giorni di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo;

- il padre, seppur in condizioni economiche disagiate, rinuncia ad ogni mantenimento per sé, e provvederà a quello dei figli quando gli stessi resteranno con lui, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, dietro presentazione delle pezze giustificative entro 15 giorni dal sostenimento delle spese da parte del coniuge anticipatario;

- il padre si impegna altresì, nel caso in cui venisse revocato il reddito di cittadinanza di cui già beneficia la moglie, a versare € 100,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento dei figli;

- i coniugi prestano immediatamente il consenso all'espatrio ed al rilascio dei documenti necessari anche per la figlia minore;
Si chiede sia ordinata la trascrizione dell'emanando provvedimento a cura dell'Ufficiale di Stato Civile competente.


pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
hanno contratto matrimonio secondo il rito Parte_1 Controparte_1
musulmano in Marocco, in data 29.08.2005, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
MILANO nell'anno 2021, Reg. 07, atto n. 424, Parte, Serie C/1, dal matrimonio sono nati tre figli: nato il [...], nato il [...], e Per_1 Per_2 Per_3
nata il [...],
con ricorso depositato in data 20.03.2023 il chiedeva che fosse pronunciata la Pt_1 separazione personale dalla moglie, che fosse disposto l'affido condiviso dei tre figli minori con prevalente loro collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la regolamentazione delle proprie frequentazioni con i figli, un contributo di mantenimento materno da versare a favore del padre nella misura di euro 250,00 mensili;
allegava che a causa di incomprensioni sopravvenute la convivenza con la moglie era divenuta impossibile e che egli era stato costretto a lasciare l'abitazione coniugale per il bene dei figli che da allora faticava a vedere, che egli si trovava in un stato di assoluta indigenza non avendo un'occupazione lavorativa e avendo lasciato che fosse la moglie a percepire il reddito di cittadinanza a lui spettante, che era stato vittima di querele del tutto infondate da parte della moglie, al punto che, nonostante le affermate violenze domestiche, il PM del caso aveva richiesto l'archiviazione;
evidenziava, infine, che vi era stato un intervento del Tribunale per i Minorenni di Milano a tutela dei figli, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.3.2023, tenutasi in data 18.07.2023, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata a mezzo posta con plico non ritirato e depositato presso l'ufficio postale il 19.04.2023, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione della resistente e veniva sentita liberamente la parte ricorrente che dichiarava che la moglie era a conoscenza del presente giudizio avendo il proprio difensore mandato una raccomandata in data 07.12.2022 a mezzo posta alla residenza della moglie che era stata e ritirata personalmente dalla stessa in data 15.12.2022, che il Tribunale per i Minorenni aveva pronunciato decreto definitivo in data 04.11.2021, n. cron. 9529/2021, con il quale era stata limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in merito alle modalità di incontro tra i minori e il padre ed erano stati delegati i Servizi Sociali del Comune di Milano per monitorare il nucleo familiare, per
pagina 3 di 12
stabilire gli incontri padre/figli e per effettuate colloqui di sostegno alla genitorialità a favore del padre.
Pertanto, il Presidente delegato, ritenuto necessario acquisire una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati rinviava per l'ulteriore corso all'udienza del 30.11.2023, autorizzando parte ricorrente a riformulare le conclusioni ed a redigere breve memoria alla luce delle valutazioni della relazione dei Servizi Sociali e dando termine ai Servizi per il deposito di una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare, alla suddetta udienza compariva il ricorrente e la resistente personalmente, non munita di difensore, e le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 30.10.2023. In particolare, la resistente dichiarava: “abbiamo fatto un percorso presso i servizi sociali di Milano, non hanno ancora visto i minori. Mi daranno un appuntamento per portare i bambini e poi devono anche fare un accesso all'abitazione. Stiamo andando d'accordo e ci organizziamo bene con la gestione dei figli. Il reddito di cittadinanza non mi viene più pagato da circa un anno. Prima ho lavorato come cameriera ma ho visto che il tempo per i bambini non ce l'avevo. Adesso ho smesso di lavorare ma vorrei trovare un lavoro come donna delle pulizie durante le ore in cui i bambini sono a scuola. è vero che ho sporto denuncia
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi