Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 18033

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 26/11/2024, n. 18033
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18033
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Abano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 53461/2019 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Masotti e dall'avv. Parte_1
Natascia Anzalone, come da procura in atti;

ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Tomassini, come da Controparte_1
procura in atti;
resistente
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.8.2019 il ricorrente premetteva di avere contratto matrimonio con la resistente, dalla cui unione erano nati due figli, di avere ottenuto la sentenza di separazione, nonché che a far data dall'udienza presidenziale della separazione i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale spirituale tra gli stessi, e chiedeva, oltre alla pronuncia di divorzio, che nessun assegno divorzile venisse riconosciuto in favore della moglie, oltre che l'assegnazione allo stesso della casa coniugale.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda circa la pronuncia di divorzio
e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 4.000,00 mensili e l'ordine al ricorrente di liberare l'immobile di sua proprietà, meglio descritto in atti, in favore della resistente, di proprietà di quest'ultima e unito all'appartamento di proprietà del marito (immobili nei quali ha vissuto la famiglia), ponendo anche a carico del coniuge
l'onere di dividere i due appartamenti.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, all'epoca quelle emesse in sede presidenziale, dunque un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 2.000,00 mensili ed il godimento della casa coniugale in capo al marito (cfr. ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione del
3.3.2016, in atti).
In questo giudizio è stata già emessa sentenza di scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata dal con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle Pt_1
2
conclusioni e dalla con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di CP_2
fuori del contraddittorio.
Deve, poi, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, il non riproponeva la Pt_1
domanda inerente la casa coniugale, da intendersi, dunque, rinunciata, e la CP_2
rinunciava espressamente alle domande relative alla casa coniugale sulle quali, dunque, non può essere emessa alcuna pronuncia, e chiedeva un assegno divorzile pari ad euro 4.300,00 mensili, oppure pari ad euro 2.500,00 mensili a titolo di assegno ed euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo per l'abitazione, oltre che la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Quanto alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio
2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento
3 costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita
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