Trib. Trapani, sentenza 25/07/2024, n. 514
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato e pubblicato, a seguito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c., svoltasi mediante scambio di note ex art. 127-ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 236 del Ruolo Generale del 2024
TRA
NV VI, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Labruzzo, ed elettivamente domiciliato in Alcamo, nel
Corso Generale Medici n. 10,
Ricorrente
Contro
“Condominio Icea”, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lidia Lo Presti ed elettivamente domiciliatoin Alcamo, nella via Narici n. 20/A
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
VI NV ha spiegato ricorso ex art 281-decies cpc al fine di ottenere l'annullamento della delibera condominiale del 19.01.2024.
Ai fini di suffragare la spiegata opposizione, parte ricorrente – premettendo di aver subito un ricovero nel gennaio 2024 presso una struttura specializzata a causa della patologia cardiaca dalla quale è affetto
- ha dedotto di non aver ricevuto valida comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale né per il 18.01.2024, né per il
19.01.2024, in quanto tali atti – nonché il relativo verbale di assemblea – gli sarebbero stati trasmessi a mezzo mail ordinaria.
Pertanto, parte opponente, ribadendo l'illegittimità – ex art. 66 disp. att.
c.p.c. – della comunicazione della convocazione dell'assemblea condominiale, ha chiesto: “nel merito in via principale: - accertare ritenere e dichiarare che la convocazione dell'assemblea del condominio ICEA trasmessa a mezzo mail ordinaria viola il disposto dell'art. 66 disp. att. c.c.;
- conseguentemente accertare, ritenere e chiarare l'invalidità e l'annullabilità della delibera del 19.01.2024 per vizio procedimentale di convocazione;”.
Costituendosi in giudizio, il “Condominio Icea” ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, parte resistente ha dedotto l'infondatezza delle deduzioni del ricorrente, in quanto la comunicazione delle convocazioni assembleari, nonché verbale relativo alla seconda di queste, sarebbe avvenuta tempestivamente e ritualmente.
Inoltre, il Condominio resistente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere, in quanto, in seconda convocazione, l'assemblea condominiale ha ratificato, tra gli altri punti all'ordine del giorno, la delibera del 19.01.2024 e di tale, seconda convocazione il ricorrente è stato
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