Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 2072

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 2072
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 2072
Data del deposito : 8 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. nr. 3947/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3947/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 28/08/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PIEROBON REGINA


- ricorrente -

nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. DI LIBERTO GIANCARLO e l'Avv. SAGGESE UGO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito
1. “Affidarsi (confermarsi) i figli minori ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre.
2. Disporsi che ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario di visita [vedasi ricorso]


3. Confermarsi che:

1 Durante le giornate di festa religiose e nazionali i figli rimarranno con il genitore secondo il calendario mensile, mentre per le feste natalizie e pasquali i genitori le trascorreranno con i figli un tempo paritetico e i giorni di festa ad anni alterni.
Per le vacanze estive, a seconda degli impegni (campiscuola, attività estive, ecc.) dei ragazzi, delle usanze/tradizioni familiari (es. periodi di vacanza con i nonni) e degli impegni lavorativi dei genitori, questi ultimi si accorderanno di anno in anno. In ogni caso i figli minori dovranno trascorrere almeno due settimane anche non consecutive di vacanza con i rispettivi genitori.
I giorni in cui i figli minori e escono o vanno dal papà, questi li aspetterà all'ingresso del cancello di Per_1 Per_2 casa e così farà quando li raccompagnerà presso l'abitazione materna. Lo stesso farà la mamma.
Il papà o la mamma, a seconda di dove soggiornino i figli, farà loro una telefonata in un orario compatibile con gli impegni ed attività dei figli. e potranno telefonare ai genitori, o inviare un sms quando vogliono, con Per_1 Per_2
l'attenzione da parte del genitore che riceve la telefonata o sms che non sia una comunicazione continuata, ma ben definitiva e circostanziata.
Se uno dei genitori fosse impossibilitato per motivi di lavoro o salute a stare con i figli nei giorni di spettanza dovrà tempestivamente avvisare telefonicamente l'altro genitore. Se l'eccezione è dovuta, invece, da un imprevisto la telefonata potrà essere sostituita da altre forme di comunicazione (sms o messaggio WhatsApp o altro).
Il genitore che non può trascorrere il suo “turno” con i figli sarà sostituito dall'altro genitore se libero da impegni assunti in precedenza. In caso contrario il genitore “di turno” cercherà autonomamente la collaborazione di soggetti terzi (nonni, zii, baby-sitter, …).
I genitori, successivamente, si accorderanno affinché i figli possano recuperare i giorni persi col genitore con cui avrebbero dovuto stare.


4. Porsi in capo al padre l'obbligo di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli di almeno €

1.200,00 mensili(€ 600,00 ciascuno), ovvero di diversa somma che sarà ritenuta di giustizia una volta presa visione della documentazione reddituale e patrimoniale del resistente, da versarsi alla madre SI.ra , entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.


5. Porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire nella misura del 70%, e per la restante quota a carico della madre, alle spese straordinarie relative ai figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.

6. Con vittoria di spese di lite
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
1. Rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché infondate, in fatto e in diritto.
2. Con vittoria di spese e compensi, da incrementarsi del 30% ai sensi del art. 4, comma 1-bis, D.M. 10/03/2014
n. 55, come modificato dal D.M. 08/03/2018 n. 37.
3. Condannarsi la ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c., da liquidarsi in via equitativa in una misura non inferiore al doppio delle spese di lite o nella diversa maggiore o minore misura che Codesto Tribunale riterrà di giustizia, per i motivi tutti sopra esposti, oltre interessi
2 moratori e rivalutazione monetaria. Condannarsi, altresì, la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., al pagamento a favore della cassa ammende della somma ritenuta di giustizia dal Giudicante.
4. Accertato che le espressioni utilizzate dalla sig.ra a pagina 7 e 8 della propria memoria ex art. 473 bis 17, Pt_1 primo comma, individuate e trascritte in narrativa, sono sconvenienti e offensive, disporsi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la loro cancellazione e assegnarsi al sig. una somma a titolo di risarcimento del danno da quantificarsi in via CP_1 equitativa oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, atteso che tali espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.”
Per il Pubblico Ministero: “visto
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio il 16.9.2006, unione da cui nascevano
[...]
(il 24.8.2009) e (il 20.12.2013). Allegava: Per_1 Per_2
- che le parti con accordo ex art. 6 l. 162/2014 sottoscritto in data 29.7.2021 si separavano consensualmente alle condizioni tra le stesse concordate, prevedendo l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso di sé, tempi di permanenza presso i genitori tendenzialmente paritari, mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori e spese straordinarie al 50 % tra gli stessi, oltre che previsione in capo a – rimasto nell'ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà - CP_1 di un contributo temporaneo per agevolare il trasferimento della coniuge presso l'abitazione di proprietà della stessa. Non veniva previsto alcun assegno di mantenimento per le parti, dichiaratesi entrambe economicamente autosufficienti;

- essere nel frattempo mutate le circostanze tanto da giustificare una modifica delle statuizioni economiche in essere;

- in particolare, di aver subito un drastico peggioramento della propria situazione economico patrimoniale tanto da aver dovuto erodere i propri risparmi;

- essere nel frattempo aumentata la propria rata del mutuo da € 450,00 mensili a € 544,61 mensili;

- di
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