Trib. Palermo, sentenza 23/04/2024, n. 2386
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. F M - Presidente
2) dott.ssa G G - Giudice
3) dott.ssa S M - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3946 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. E M N, presso il cui studio a Palermo, via Sammartino n. 2, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. G V, presso il cui C.F._2
studio a Palermo, via Libertà n .56, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
- la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3959/2007, emessa da questo tribunale in data 03-22/10/2007, passata in giudicato;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli (12/8/1997), Francesco (13/12/1998) ed Per_1
19/02/2001). Per_2
Con ordinanza presidenziale del 15/02/2021, nell'assenza della resistente (costituita nella fase successiva), è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla la Pt_1 CP_1
somma di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, mentre è stato revocato il contributo economico paterno per il mantenimento dei figli Francesco e , autonomi e non più Per_1
conviventi con la madre (va ricordato che con la sentenza di separazione del 2007 era stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla l'assegno complessivo Pt_1 CP_1
di euro 400,00, oltre assegni familiari, di cui euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, all'epoca minori).
Nel corso del giudizio ed, in particolare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata il 03/04/2022 la resistente ha espressamente rinunciato alla domanda per il contributo del figlio Per_2
Deve, pertanto, revocarsi, a decorrere dal mese di aprile 2022, l'obbligo del ricorrente, previsto con l'ordinanza presidenziale, di versare alla resistente l'assegno di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2
3. Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta da
[...]
va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. CP_1
898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
2
In forza della granitica interpretazione pretoria sposata fin dall'indomani della novella del
1987 (cfr. Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 e la sentenza n. 4955 del 1989), ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio (ossia in punto di an debeatur) a nulla rilevavano di per sè lo stato di bisogno o la mera eventuale autosufficienza economica dell'istante,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. F M - Presidente
2) dott.ssa G G - Giudice
3) dott.ssa S M - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3946 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. E M N, presso il cui studio a Palermo, via Sammartino n. 2, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. G V, presso il cui C.F._2
studio a Palermo, via Libertà n .56, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1
- la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3959/2007, emessa da questo tribunale in data 03-22/10/2007, passata in giudicato;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono nati tre figli (12/8/1997), Francesco (13/12/1998) ed Per_1
19/02/2001). Per_2
Con ordinanza presidenziale del 15/02/2021, nell'assenza della resistente (costituita nella fase successiva), è stato posto a carico del l'obbligo di versare alla la Pt_1 CP_1
somma di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne ma non ancora autosufficiente, mentre è stato revocato il contributo economico paterno per il mantenimento dei figli Francesco e , autonomi e non più Per_1
conviventi con la madre (va ricordato che con la sentenza di separazione del 2007 era stato posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla l'assegno complessivo Pt_1 CP_1
di euro 400,00, oltre assegni familiari, di cui euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, all'epoca minori).
Nel corso del giudizio ed, in particolare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata il 03/04/2022 la resistente ha espressamente rinunciato alla domanda per il contributo del figlio Per_2
Deve, pertanto, revocarsi, a decorrere dal mese di aprile 2022, l'obbligo del ricorrente, previsto con l'ordinanza presidenziale, di versare alla resistente l'assegno di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2
3. Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile proposta da
[...]
va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. CP_1
898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
2
In forza della granitica interpretazione pretoria sposata fin dall'indomani della novella del
1987 (cfr. Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 e la sentenza n. 4955 del 1989), ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio (ossia in punto di an debeatur) a nulla rilevavano di per sè lo stato di bisogno o la mera eventuale autosufficienza economica dell'istante,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi