Trib. Genova, sentenza 26/08/2024, n. 694

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 26/08/2024, n. 694
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 694
Data del deposito : 18 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1131/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1131/2024 promossa dal sig.:
DA ER (C.F: [...]), residente a Santa Margherita Ligure (GE),
Corso Giacomo Matteotti, n. 66, rappresentato e difeso dal prof. avv. Roberto Pessi e dall'avv.
Maurizio Santori, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cesare Dino Bosio, sito in
Genova, Via Palestro, n. 2/9
-ricorrente-
CONTRO
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t. – che agisce in proprio e, ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, nonché della procura a rogito della dott.ssa Laura Mattielli, Notaio in Roma, quale mandatario della
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.a. (c.f. 05870001004), in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova,
P.zza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino
-convenuti-

1 Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
- in via preliminare di rito: anche inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione, l'esecutorietà,
l'efficacia esecutiva dell'Avviso di addebito INPS indicato in epigrafe, sussistendone i presupposti di legge;

- in via preliminare di rito/merito: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione estintiva quinquennale della somma richiesta dall'INPS nell'Avviso di addebito INPS richiamato in atto;

- nel merito, in via principale: annullare, revocare, privare di effetto, l'Avviso di addebito dell'INPS menzionato nel presente atto, così come ogni suo atto presupposto, previa declaratoria dell'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPS per i motivi esposti nel presente atto;

- in via subordinata, e per mero tuziorismo difensivo, fatto salvo gravame, ritenere dovuti solo i contributi previdenziali indicati nell'Avviso di addebito INPS, senza alcun aggravio di interessi, sanzioni e somme aggiuntive;
ovvero ritenere applicabile al caso di specie il comma 10 dell'art.

116 L. 388/2000, ovvero in via di ulteriore subordine il comma 8, lettera a), dell'art. 116 L.
388/2000, ovvero ancora le somme ritenute di giustizia, da quantificarsi anche a mezzo di CTU contabile;


In tutti i casi, con condanna dell'INPS e della S.C.C.I. al pagamento delle spese di causa”;

CONVENUTO:
piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute, e confermare l'avviso di addebito opposto, integralmente o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta. In subordine condannare parte opponente al pagamento del predetto credito, integralmente o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in favore dell'INPS e della SCCI s.p.a.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 29.2.2024, il sig. DA ER ha opposto l'avviso d'addebito INPS n. 348 2023 00036991 86 000, del 9.12.2023, notificatogli il
20.1.2024 (doc. B ric.), dell'importo complessivo di euro 16.746,47 (di cui euro 9.725,76 per contributi), relativo a contributi omessi a favore della Gestione separata INPS, anno 2016, sanzioni
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civili e accessori di legge, chiedendone, in via principale, l'annullamento, in ragione dell'intervenuta “prescrizione estintiva quinquennale” del credito vantato dall'INPS o, comunque, della sua infondatezza.
Secondo il ricorrente, infatti:
-egli è arbitro di calcio, iscritto alla Gestione separata INPS in qualità di collaboratore coordinato e continuativo della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'attività di
Assistente arbitrale in Serie B (C.A.N. B), svolta (anche) nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016
– 2017;

-la contribuzione richiesta dall'INPS è stata calcolata “d'ufficio”, sui compensi (considerati quale reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni) percepiti nel 2016 per la cessione dei diritti d'immagine alla FIGC;

-tali compensi (per il 2016, di euro 51.000, pagati in 3 rate scadenti nell'anno - docc. 5 e 6 ric.;
per il 2017, di euro 45.000,00, pagati in 3 rate, la prima delle quali scadente il 30 novembre
2016 e le altre nel 2017 - docc. 7 e 8 ric.), ai sensi delle istruzioni INPS di cui all'interpello del
14.12.2006 (doc. 4 ric.), erano però esenti da contribuzione previdenziale (“poiché non riguardano
l'attività lavorativa arbitrale bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso”);
sono stati comunque dichiarati nell'Unico 2017 (doc. 3 ric.);

-egli, munito di partita IVA (02207020997), ha regolarmente assoggettato a contribuzione
i compensi percepiti per l'attività di assistenza arbitrale pari ad euro 53.040,00 per l'anno 2016 e ad euro 45.000,00 per l'anno 2017 (v. Unico 2017 e 2018, doc. 3 ric.);

-con messaggio n. 14712 del 18 settembre 2013 (doc. 9 ric.), l'INPS ha diramato indicazioni finalizzate a “supportare l'attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine”, dal contenuto opposto rispetto a quanto affermato sette anni prima: vi si asserisce, con riguardo ai non iscritti al F.P.L.S., né a casse professionali, che
“trattandosi di proventi che rientrano, per effetto delle richiamate norme tributarie (n.d.r.: T.U.I.R., artt. 53 co. 1;
54, co.

1-quater;
67, co. 1, lett. l) nei redditi di lavoro autonomo, si configura, in prima approssimazione e fatti sempre salvi eventuali errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, l'iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria”;

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-“a distanza di appena due mesi dal menzionato messaggio del 18 settembre 2013, l'INPS, avvedutosi della evidente erroneità di talune affermazioni colà contenute, operando un nuovo revirement, ha emanato un altro messaggio, il n. 19435 del 28 novembre 2013 (doc. 10), con cui, smentendo in parte le conclusioni a cui era pervenuto, ha escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, co. 26, L. n. 335/1995, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto d'autore da parte del lavoratore autonomo non iscritto al
FPLS né ad una Cassa professionale, riconfermandolo, però, per la cessione del diritto
d'immagine”;

-l'INPS non ha diritto al pagamento della somma di cui all'avviso d'addebito, in quanto: i compensi conseguiti dalla FIGC per cessione del diritto d'immagine sono esenti da contribuzione;
il credito dell'Istituto è comunque prescritto;
l'INPS è decaduto ex lege dalla possibilità di recupero della contribuzione;
“si è ingenerato un legittimo affidamento nel contribuente circa la non debenza di tali somme”;
in via di subordine, non sono dovute le sanzioni per evasione;

-la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi in giudizi analoghi, ha “… ritenuto, con univoco orientamento, illegittima e infondata la pretesa contributiva dell'Istituto previdenziale” (v. pronunce sub docc. 11 – 40 ric.);

-infatti, il d.lgs. 36/2021, così come modificato dal d.lgs. 163/2022 (Riforma dello sport) ha stabilito che anche gli arbitri e i giudici di gara sono lavoratori sportivi (subordinati), in quanto esercitano un'attività sportiva verso un corrispettivo (l'art. 18 d.lgs. 36/2021 definisce direttori di gara coloro che “partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati”;
e ai sensi del successivo art. 25 del medesimo decreto, “È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”);

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-prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2021, l'attività degli arbitri era di natura autonoma/associativa senza finalità di lucro, “ben potendo darsi liberamente luogo alla cessione del diritto di immagine, in un contesto di attività fondamentalmente prestata a livello associazionistico e non riconducibile al sinallagma contrattuale tipico caratterizzante un contratto di lavoro”;

-“… i compensi percepiti dal lavoratore a fronte della cessione dei diritti di immagine o
d'autore sono – notoriamente – esenti da contribuzione previdenziale e per questo la richiesta contributiva avanzata da INPS è del tutto infondata. Ed infatti, il diritto di immagine e il diritto di autore sono configurati unanimemente, entrambi, come diritti assoluti di cui il titolare può disporre liberamente. A tal fine l'articolo 2579 c.c. detta una normativa che predispone ad un tempo una tutela patrimoniale, consistente nel diritto ad un equo compenso, ed una tutela reale concretantesi nel diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione e riproduzione audiovisiva”;

-dunque, “la cessione di siffatti diritti ben può trovare la sua regolamentazione in clausole contrattuali autonome ancorché contestuali rispetto al contratto vero e proprio di
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