Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 64
TRIB Lecce
Sentenza
13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 7364/2018 R.G.,
TRA
PROVINCIA DI LECCE in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce, alla via Umberto I, presso l'Avvocatura Provinciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Sambati (pec : sambati.eugenio@ordavvle.legalmail.it) e Francesca Testi (pec: testi.francesca@ordavvle.it) , come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo telematico;
OPPONENTE
E
ISTITUTO PER CIECHI “ANNA NA in persona del Presidente del C.d.A. e rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Lecce alla
Via Duca d'Aosta n, 19, presso lo studio dell'Avv. Francesco Baldassarre, (pec: baldassarre.francesco@ordavvle.legalamail.it ), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato reso su separato foglio congiunto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalle parti, in data 17.9.2024 e 18.9.2024, per l'udienza del
20.09.2024. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato per la notifica il 19.07.2018, la Provincia di Lecce proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1314/18, emesso il 31.05.2018 dal Tribunale di Lecce e notificato in data 19.06.2018, su ricorso dell'Istituto per ciechi “NN ON, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.317,00, oltre interessi e spese di procedura.
In via preliminare, l'opponente lamentava il difetto di legittimazione processuale in capo all'opposto, nonché la necessità di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità del procedimento penale n. 6844/2013 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Lecce. Nel merito, invece, veniva contestata la genericità, l'incertezza del credito e la mancanza di prova, con domanda di revoca o dichiarazione di nullità, o/e inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato, per improcedibilità, inammissibilità, infondatezza della pretesa creditoria in fatto e in diritto.
L'ente opposto, costituitosi in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Istruita la causa per mezzo di prove testimoniali e di CTU contabile, con ordinanza dell'08.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di ragione, per i motivi di seguito esposti.
In via primigenia, giova precisare che l'Istituto AC, per il tramite del Presidente pro tempore, chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Provincia di Lecce, per la somma di € 39,317,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese del procedimento, quale credito riveniente dal contributo deliberato dalla Provincia di Lecce per il progetto finalizzato all'integrazione sociale di soggetti minorati della vista con plurihandicap, ai sensi della legge n.284/97, riferito alle annualità 2014/2016, pari complessivamente ad € 55.317,00, importo dal quale è stato detratto l'importo di €. 16.000,00, già corrisposto come acconto.
Ciò posto, deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di mancanza di legittimatio ad processum ex art.75 c.p.c. in capo al convenuto. Secondo parte opponente, non sarebbe stata acquisita l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione per promuovere il ricorso monitorio, condizione che sarebbe richiesta dall'art.18, 4° comma, dello Statuto. La contestazione
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